Il Tribunale di Alessandria (dott. Dragotto), con la sentenza n. 757 del 16 ottobre 2024, si inserisce a pieno diritto nell’attuale dibattito giurisprudenziale, in ordine all’applicazione dell’art. 2051 c.c., proponendo una calibrata e condivisibile conclusione: l’eventuale profilo di responsabilità del danneggiato concorre ma non elimina quello del custode, ameno che non sia abnorme e/o imprevedibile.
Nella sentenza si afferma infatti che: “il sinistro e la sua dinamica sono ampiamente provati: oltre ad essere presente alla caduta un testimone, che è stato sentito in giudizio e ha confermato l’accaduto, sul posto intervennero gli Agenti della Polizia Municipale i quali da un lato hanno redatto il rapporto prodotto da parte attrice e dall’altro hanno reso le esaustive testimonianze raccolte all’udienza , anch’essi confermando il sinistro. Il rapporto della Polizia Municipale è stato poi acquisito nella sua versione integrale e da esso è risultata confermata la presenza sul posto sia del testimone – sentito successivamente negli uffici comunali – che della sconnessione del marciapiede su cui la Sig.ra *** è caduta; la stessa **** è ritratta in alcuni fotogrammi, con la caviglia in posizione innaturale dovuta alla frattura; in tali fotografie si scorge anche l’avvallamento del marciapiede per erosione del manto di asfalto in prossimità del cordolo esterno. Trattasi di una disconnessione profonda alcuni centimetri e che si estendeva per alcuni metri ( la Polizia Municipale ha indicato la lunghezza in quattro metri), molto ben visibile come si vede dalle fotografie, soprattutto tenendo conto della giornata soleggiata in cui si è svolto il sinistro, e che non impediva comunque di camminare in sicurezza sul marciapiede, posto che non intercettava perpendicolarmente la larghezza di questo, ma correva a lato lungo il cordolo esterno“.
Ciò premesso il Tribunale ritiene che la danneggiata: “è caduta anche a causa di una certa sua disattenzione nel camminare sul marciapiede in questione: come detto si trattava di una discontinuità molto estesa, facilmente visibile e soprattutto facilmente evitabile, in quanto interessante solo il lato esterno del marciapiede. Per cui facendo applicazione dei sopra ricordati principi, si ritiene che la condotta disattenta dell’attrice – seppure non anomala ed abnorme sì da far venire meno il nesso di causa fra le condizioni della strada in custodia dell’ente pubblico e il sinistro così come verificatosi – è tuttavia da valutare sotto il profilo del concorso causale, ai sensi dell’art. 1227 comma I c.c.. In conclusione, valutate tutte le superiori circostanze, si ritiene che sussista il concorso di colpa dell’attrice che il Tribunale valuta nella misura del 50%“.