Art. 2051 c.c.: l’eventuale condotta colposa del pedone concorre e non cancella quella del custode

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Il Tribunale di Alessandria (dott. Dragotto), con la sentenza n. 757 del 16 ottobre 2024, si inserisce a pieno diritto nell’attuale dibattito giurisprudenziale, in ordine all’applicazione dell’art. 2051 c.c., proponendo una calibrata e condivisibile conclusione: l’eventuale profilo di responsabilità del danneggiato concorre ma non elimina quello del custode, ameno che non sia abnorme e/o imprevedibile.

Nella sentenza si afferma infatti che: “il sinistro e la sua dinamica sono ampiamente provati: oltre ad essere presente alla caduta un testimone, che è stato sentito in giudizio e ha confermato l’accaduto, sul posto intervennero gli Agenti della Polizia Municipale i quali da un lato hanno redatto  il rapporto prodotto da parte attrice e dall’altro hanno reso le esaustive testimonianze raccolte all’udienza , anch’essi confermando il sinistro. Il rapporto della Polizia Municipale è stato poi acquisito nella sua versione integrale e da esso è risultata confermata la presenza sul posto sia del testimone – sentito successivamente negli uffici comunali – che della sconnessione del marciapiede su cui la Sig.ra *** è caduta; la stessa **** è ritratta in alcuni fotogrammi, con la caviglia in posizione innaturale dovuta alla frattura; in tali fotografie si scorge anche l’avvallamento del marciapiede per erosione del manto di asfalto in prossimità del cordolo esterno. Trattasi di una disconnessione profonda alcuni centimetri e che si estendeva per alcuni metri ( la Polizia Municipale ha indicato la lunghezza in quattro metri),  molto ben visibile come si vede dalle fotografie, soprattutto tenendo conto della giornata soleggiata in cui si è svolto il sinistro, e che non impediva comunque di camminare in sicurezza sul marciapiede, posto che non intercettava perpendicolarmente la larghezza di questo, ma correva a lato lungo il cordolo esterno“.

Ciò premesso il Tribunale ritiene che la danneggiata: “è caduta anche a causa di una certa sua disattenzione nel camminare sul marciapiede in questione: come detto si trattava di una discontinuità molto estesa, facilmente visibile e soprattutto facilmente evitabile, in quanto interessante solo il lato esterno del marciapiede. Per cui facendo applicazione dei sopra ricordati principi, si ritiene che la condotta disattenta dell’attrice  – seppure non anomala ed abnorme sì da far venire meno il nesso di causa fra le condizioni della strada in custodia dell’ente pubblico e il sinistro così come verificatosi – è tuttavia da valutare sotto il profilo del concorso causale, ai sensi dell’art. 1227 comma I c.c.. In conclusione, valutate tutte le superiori circostanze, si ritiene che sussista il concorso di colpa dell’attrice che il Tribunale valuta nella misura del 50%“.

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Avvocato Massimo Palisi - Padova

Nato a Catanzaro in data 24 aprile 1969, consegue la maturità classica (voto 60/60) e la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Padova (voto 105/110). Viene eletto per il biennio 1992/94 Segretario Nazionale della Fuci (Federazione Universitaria Cattolici Italiani).

Avvocato dal 1999, Cassazionista dal 2016, svolge la propria attività a livello nazionale, operando nell’ambito del diritto sostanziale e processuale civile, con particolare elezione per le tematiche relative alla responsabilità civile (sia in ambito contrattuale che extracontrattuale), alla tutela della persona e dei consumatori in generale (e sotto il profilo risarcitorio in particolare), al diritto del lavoro, al diritto delle assicurazione. Svolge inoltre assistenza a favore delle vittime nell’ambito delle procedure penali.

Ha deciso di non essere fiduciario di alcuna compagnia di assicurazione e/o banche, per non intaccare la propria opera di tutela nei confronti dei danneggiati e dei consumatori.

Ha collaborato, nel primo decennio del 2000, con Cittadinanzattiva Onlus, risultando membro: a) del gruppo studio “Assicurazioni ” del CNCU, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive; b) del collegio del Nord Italia dei conciliatori istituito presso il gruppo Banca Intesa, c) del gruppo di studio istituito presso l’ANIA per l’emanazione del nuovo Codice delle Assicurazioni. Ha svolto corsi seminariali in tema assicurativo a livello nazionale, promossi e patrocinati dal Ministero delle Attività Produttive.

È stato relatore in diversi convegni giuridici di carattere nazionale.

Avvocato Evenlina Piraino - Padova

Nata a Cosenza in data 29 settembre 1981, consegue il diploma di maturità al liceo scientifico (voto 100/100) e si laurea nel 2006, presso l’Università di Cosenza (UNICAL), in giurisprudenza (voto 108/110) discutendo una tesi nell’ambito del diritto del lavoro (“Il nuovo sistema di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: Decreto Legislativo n. 38/2000′) e del diritto assicurativo (“Il sistema assicurativo sociale in ambito europeo”).

È avvocato dal 2009; fa parte dello studio dal 2013. Si occupa prevalentemente di diritto civile, sostanziale e processuale, diritto del lavoro, diritto di famiglia, procedure stragiudiziali e di mediazione. Nell’ambito della materia di elezione dello studio legale, si interessa in particolare degli istituti di responsabilità civile speciale, di quello di natura professionale, oltre alla tutela degli animali e dell’ambiente, a vantaggio del quale svolge anche attività di volontariato sociale.

È attiva nell’ambito del diritto di famiglia e della tutela dei minori, nonché della tutela dei diritti della persona in generale, dei consumatori e della proprietà intellettuale.

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