La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26907 del 16 ottobre 2024, conferma il principio, affermando che il risarcimento deve interessare anche gli oneri accessori e consequenziali alla spesa di cui si chiede il ristoro.
In particolare la Corte, richiamando il proprio consolidato indirizzo, ritiene che “poiché il risarcimento del danno patrimoniale si estende agli oneri accessori e consequenziali, se esso è liquidato in base alle spese da affrontare per riparare un veicolo, il risarcimento comprende anche l’IVA, pur se la riparazione non è ancora avvenuta – e a meno che il danneggiato, per l’attività svolta, abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell’IVA versata – perché l’autoriparatore, per legge (art. 18 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633), deve addebitarla, a titolo di rivalsa, al committente” (Cass., 3, n. 10023 del 14/10/1997; Cass., 3, n. 1688 del 27/1/2010; Cass., 2, n. 22580 del 19/7/2022).
A fronte di ciò la Corte ha rilevato un un error iuris in cui è incorso il Tribunale nell’applicazione della normativa sull’i.v.a., in quanto: “per un verso, non poteva dubitare che il riparatore fosse tenuto ad addebitare l’IVA e, per altro verso, se ha voluto – lo si nota del tutto dubitativamente (potendo anzi sul punto anche rilevare il vizio ai sensi del citato art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.) – alludere, con il riferimento alla detrazione, ad un’ipotetica possibilità del qui ricorrente di detrarre a sua volta l’IVA per il fatto di svolgere un’attività giustificativa del suo rimborso e, dunque, dell’esclusione dall’ammontare del danno, risulterebbe a torto avere addebitato al qui ricorrente la prova di un fatto negativo, di cui non era onerato“
Ed invero la pretesa del Tribunale per la quale: “si dovesse provare se il costo della riparazione fosse soggetto ad IVA e la pretesa che della relativa soggezione si dovesse dare prova si pone in palese contrasto con il modo in cui, in relazione alla fattispecie concreta dello svolgimento di una prestazione di servizi, opera la normativa specifica su detta imposta per come ricostruita dalla giurisprudenza di questa Corte; il Tribunale doveva, in sostanza, conoscere la normativa sull’IVA e ritenere senz’altro che il riparatore, cioè chi doveva eseguire la prestazione, era soggetto ad IVA, sicché nel pretenderne la prova escludendolo, è caduto in un evidente error iuris“.