Il risarcimento deve comprendere anche l’iva

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 La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26907 del 16 ottobre 2024, conferma il principio, affermando che il risarcimento deve interessare anche gli oneri accessori e consequenziali alla spesa di cui si chiede il ristoro.

In particolare la Corte, richiamando il proprio consolidato indirizzo, ritiene che “poiché il risarcimento del danno patrimoniale si estende agli oneri accessori e consequenziali, se esso è liquidato in base alle spese da affrontare per riparare un veicolo, il risarcimento comprende anche l’IVA, pur se la riparazione non è ancora avvenuta – e a meno che il danneggiato, per l’attività svolta, abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell’IVA versata – perché l’autoriparatore, per legge (art. 18 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633), deve addebitarla, a titolo di rivalsa, al committente” (Cass., 3, n. 10023 del 14/10/1997; Cass., 3, n. 1688 del 27/1/2010; Cass., 2, n. 22580 del 19/7/2022).

A fronte di ciò la Corte ha rilevato un un error iuris in cui è incorso il Tribunale nell’applicazione della normativa sull’i.v.a., in quanto: “per un verso, non poteva dubitare che il riparatore fosse tenuto ad addebitare l’IVA e, per altro verso, se ha voluto – lo si nota del tutto dubitativamente (potendo anzi sul punto anche rilevare il vizio ai sensi del citato art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.) – alludere, con il riferimento alla detrazione, ad un’ipotetica possibilità del qui ricorrente di detrarre a sua volta l’IVA per il fatto di svolgere un’attività giustificativa del suo rimborso e, dunque, dell’esclusione dall’ammontare del danno, risulterebbe a torto avere addebitato al qui ricorrente la prova di un fatto negativo, di cui non era onerato

Ed invero la pretesa del Tribunale per la quale: “si dovesse provare se il costo della riparazione fosse soggetto ad IVA e la pretesa che della relativa soggezione si dovesse dare prova si pone in palese contrasto con il modo in cui, in relazione alla fattispecie concreta dello svolgimento di una prestazione di servizi, opera la normativa specifica su detta imposta per come ricostruita dalla giurisprudenza di questa Corte; il Tribunale doveva, in sostanza, conoscere la normativa sull’IVA e ritenere senz’altro che il riparatore, cioè chi doveva eseguire la prestazione, era soggetto ad IVA, sicché nel pretenderne la prova escludendolo, è caduto in un evidente error iuris“.

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Avvocato Massimo Palisi - Padova

Nato a Catanzaro in data 24 aprile 1969, consegue la maturità classica (voto 60/60) e la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Padova (voto 105/110). Viene eletto per il biennio 1992/94 Segretario Nazionale della Fuci (Federazione Universitaria Cattolici Italiani).

Avvocato dal 1999, Cassazionista dal 2016, svolge la propria attività a livello nazionale, operando nell’ambito del diritto sostanziale e processuale civile, con particolare elezione per le tematiche relative alla responsabilità civile (sia in ambito contrattuale che extracontrattuale), alla tutela della persona e dei consumatori in generale (e sotto il profilo risarcitorio in particolare), al diritto del lavoro, al diritto delle assicurazione. Svolge inoltre assistenza a favore delle vittime nell’ambito delle procedure penali.

Ha deciso di non essere fiduciario di alcuna compagnia di assicurazione e/o banche, per non intaccare la propria opera di tutela nei confronti dei danneggiati e dei consumatori.

Ha collaborato, nel primo decennio del 2000, con Cittadinanzattiva Onlus, risultando membro: a) del gruppo studio “Assicurazioni ” del CNCU, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive; b) del collegio del Nord Italia dei conciliatori istituito presso il gruppo Banca Intesa, c) del gruppo di studio istituito presso l’ANIA per l’emanazione del nuovo Codice delle Assicurazioni. Ha svolto corsi seminariali in tema assicurativo a livello nazionale, promossi e patrocinati dal Ministero delle Attività Produttive.

È stato relatore in diversi convegni giuridici di carattere nazionale.

Avvocato Evenlina Piraino - Padova

Nata a Cosenza in data 29 settembre 1981, consegue il diploma di maturità al liceo scientifico (voto 100/100) e si laurea nel 2006, presso l’Università di Cosenza (UNICAL), in giurisprudenza (voto 108/110) discutendo una tesi nell’ambito del diritto del lavoro (“Il nuovo sistema di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: Decreto Legislativo n. 38/2000′) e del diritto assicurativo (“Il sistema assicurativo sociale in ambito europeo”).

È avvocato dal 2009; fa parte dello studio dal 2013. Si occupa prevalentemente di diritto civile, sostanziale e processuale, diritto del lavoro, diritto di famiglia, procedure stragiudiziali e di mediazione. Nell’ambito della materia di elezione dello studio legale, si interessa in particolare degli istituti di responsabilità civile speciale, di quello di natura professionale, oltre alla tutela degli animali e dell’ambiente, a vantaggio del quale svolge anche attività di volontariato sociale.

È attiva nell’ambito del diritto di famiglia e della tutela dei minori, nonché della tutela dei diritti della persona in generale, dei consumatori e della proprietà intellettuale.

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