In ordine alla decorrenza del termine di prescrizione, in tema di malattia professionale, la Corte di Cassazione (con la sentenza n. 26456 del 10 ottobre 2024), richiama la propria consolidata giurisprudenza ritenendo che: “in tema di violazione da parte del datore di lavoro degli obblighi imposti dall’art. 2087 cod. civ., la prescrizione – decennale, ove il lavoratore esperisca l’azione contrattuale – decorre dal momento in cui il danno si è manifestato, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile (si veda tra le più recenti Sez. L – , Ordinanza n. 31919 del 28/10/2022, Rv. 666011 – 01, che ha confermato la decisione di merito che aveva individuato il termine di decorrenza della prescrizione in epoca successiva a quella di cessazione del rapporto di lavoro, in coincidenza con la data degli accertamenti diagnostici che attestavano l’eziologia professionale della malattia, rilevando che anche in presenza del venir meno della permanenza dell’illecita condotta datoriale la decorrenza del termine prescrizionale esige comunque la conoscibilità dell’origine professionale della patologia; nonché Cass. n. 1263/2012, Cass, n. 19022/2007)“
La Corte rammenta che la: “prescrizione del diritto dei superstiti al risarcimento del danno, sia “iure hereditatis” che “iure proprio” decorre dal momento della conoscenza o conoscibilità, da parte dei medesimi – secondo il metro dell’ordinaria diligenza, tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche -, della malattia, quale danno ingiusto conseguente al comportamento illegittimo del datore, e del carattere professionale della stessa, che deve necessariamente comprendere la conoscenza (o possibilità di conoscenza) della presenza dell’agente nocivo nell’ambito del processo lavorativo e dell’esposizione ad esso del lavoratore con modalità tali da poter costituire un probabile fattore causale della malattia stessa (Sez. L – , Sentenza n. 13806 del 19/05/2023, Rv. 667704 – 01)“.