E’ consentito al giudice una diversa qualificazione giuridica dell’azione esercitata

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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26421 del 10 ottobre n2024, chiarisce, nell’intento di evitare eccessivi formalismi che pregiudichino l’esame nel merito delle domande, che: “il giudice può assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in lite, nonché all’azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame e ponendo a fondamento della sua decisione princìpi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti, ferma restando la preclusione di una decisione basata non già sulla diversa qualificazione giuridica del rapporto, ma su diversi elementi materiali che inverano il fatto costitutivo della pretesa (Cass.12943/2012), con immutazione della fattispecie e conseguente violazione – in ultra ovvero extrapetizione – del principio di correlazione tra il chiesto ed il pronunciato ex art.112 cod. proc. civ. (cfr. Cass. 11629/2017)“.

A fronte di ciò non è precluso tendenzialmente, a chi abbia invocato la responsabilità del convenuto ai sensi dell’art. 2087 e/o dell’art. 2049 cod. civ., di invocarne la responsabilità ai sensi dell’art. 2050 o dell’art. 2051 cod. civ., ove “abbia enunciato in modo sufficientemente chiaro situazioni di fatto suscettibili di essere valutate come idonee, perché compiutamente precisate, ad integrare la fattispecie contemplata anche dal diverso titolo di responsabilità“. Ed invero, richiamando propria precedente pronuncia (n. 5957 del 12/03/2018) la Corte ritiene non “ravvisabile alcun elemento ostativo alla individuazione dell’art.2051 c.c. quale concorrente titolo di responsabilità a carico della parte datoriale in ordine alla causazione dell’evento dannoso, non essendo configurabile alcun mutamento degli elementi identificativi della domanda… né risultando introdotti nel tema controverso nuovi elementi di fatto”, avendo il ricorrente indicato, sin dall’atto introduttivo del giudizio, i dati fattuali posti a fondamento della domanda di risarcimento dei danni subiti riconducendo chiaramente la causa dei suddetti danni alla cosa in custodia del datore di lavoro”

Nel caso di specie sia il giudice di primo grado che il giudice del gravame avevano preso in esame solo la responsabilità fondata sul comb. disp. degli artt. 2087 e 2049 c.c., affermando la carenza di prova in ordine all’assunzione da parte della committente di una posizione di garanzia rispetto alla corretta adozione di misure di sicurezza pure per i lavoratori dipendenti dalle società appaltatrici, senza prendere posizione sull’applicabilità degli artt. 2050 e 2051 c.c., nonostante i ricorrenti avessero, sin dal primo grado, allegato i dati fattuali posti a fondamento della domanda di risarcimento dei danni subiti e ricondotto la causa dei suddetti danni alla nocività dell’ambiente di lavoro dello stabilimento ed in particolare agli agenti patogeni prodotti dagli impianti e macchinari di proprietà della committente ed adiacenti ai luoghi dove il de cuius ha prestato la sua attività.

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Avvocato Massimo Palisi - Padova

Nato a Catanzaro in data 24 aprile 1969, consegue la maturità classica (voto 60/60) e la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Padova (voto 105/110). Viene eletto per il biennio 1992/94 Segretario Nazionale della Fuci (Federazione Universitaria Cattolici Italiani).

Avvocato dal 1999, Cassazionista dal 2016, svolge la propria attività a livello nazionale, operando nell’ambito del diritto sostanziale e processuale civile, con particolare elezione per le tematiche relative alla responsabilità civile (sia in ambito contrattuale che extracontrattuale), alla tutela della persona e dei consumatori in generale (e sotto il profilo risarcitorio in particolare), al diritto del lavoro, al diritto delle assicurazione. Svolge inoltre assistenza a favore delle vittime nell’ambito delle procedure penali.

Ha deciso di non essere fiduciario di alcuna compagnia di assicurazione e/o banche, per non intaccare la propria opera di tutela nei confronti dei danneggiati e dei consumatori.

Ha collaborato, nel primo decennio del 2000, con Cittadinanzattiva Onlus, risultando membro: a) del gruppo studio “Assicurazioni ” del CNCU, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive; b) del collegio del Nord Italia dei conciliatori istituito presso il gruppo Banca Intesa, c) del gruppo di studio istituito presso l’ANIA per l’emanazione del nuovo Codice delle Assicurazioni. Ha svolto corsi seminariali in tema assicurativo a livello nazionale, promossi e patrocinati dal Ministero delle Attività Produttive.

È stato relatore in diversi convegni giuridici di carattere nazionale.

Avvocato Evenlina Piraino - Padova

Nata a Cosenza in data 29 settembre 1981, consegue il diploma di maturità al liceo scientifico (voto 100/100) e si laurea nel 2006, presso l’Università di Cosenza (UNICAL), in giurisprudenza (voto 108/110) discutendo una tesi nell’ambito del diritto del lavoro (“Il nuovo sistema di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: Decreto Legislativo n. 38/2000′) e del diritto assicurativo (“Il sistema assicurativo sociale in ambito europeo”).

È avvocato dal 2009; fa parte dello studio dal 2013. Si occupa prevalentemente di diritto civile, sostanziale e processuale, diritto del lavoro, diritto di famiglia, procedure stragiudiziali e di mediazione. Nell’ambito della materia di elezione dello studio legale, si interessa in particolare degli istituti di responsabilità civile speciale, di quello di natura professionale, oltre alla tutela degli animali e dell’ambiente, a vantaggio del quale svolge anche attività di volontariato sociale.

È attiva nell’ambito del diritto di famiglia e della tutela dei minori, nonché della tutela dei diritti della persona in generale, dei consumatori e della proprietà intellettuale.

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