La Corte di Cassazione con la sentenza n. 25200 del 19 settembre 2024, nel rigettare le generiche doglianze, formulate dal ricorrente in ordine all’applicazione -operata dal giudice di merito- della tabella del Tribunale di Milano, confermando così la vocazione nazionale delle stesse (https://studiolegalepalisi.com/2024/06/18/la-tabella-di-milano-costituisce-parametro-della-valutazione-equitativa/), afferma che “correttamente sono individuate in quelle disponibili al tempo dell’ultima liquidazione“.
Precisazione forse ultronea, in considerazione del fatto che rilevante è solo il momento in cui si procede alla liquidazione del danno (e non per esempio quello del verificarsi dello stesso), ma comunque utile a fronte del malcostume tutto assicurativo (ancora imperante in alcuni centri di liquidazione) di imporre nelle trattative le tabelle più vetuste e quindi più svalutate, ovviamente non per qualche principio giuridico ma solo per la convenienza economica.