A causa di un sinistro stradale, e della conseguente diminuita capacità reddituale, la vittima richiedeva (ed otteneva) la diminuzione dell’assegno di mantenimento coniugale a favore della moglie separata. Quest’ultima conveniva allora in giudizio il responsabile del sinistro e la compagnia di assicurazione di quest’ultimo lamentando la lesione del suo autonomo diritto di credito.
La Corte di Cassazione di Cassazione, con la sentenza n. 27011 del 18 ottobre 2024, conferma la legittimazione del coniuge separato nel formulare tale richiesta riconoscendo anche la correttezza della Corte di merito, in ordine alla quantificazione del danno, rilevando che il Tribunale, “nel contesto della valutazione equitativa del danno”, aveva operato “in ragione della oggettiva difficoltà di concretizzare la lesione con riferimento alla componente più “incerte” (sic) (l’aspettativa di credito, la chance), la posizione patrimoniale e reddituale dei coniugi, le loro prospettive di carriera, la loro età, i doveri di cura del figlio”, tutti elementi che “erano stati ampiamente valorizzati”, non per quantificare l’assegno divorzile, “bensì per operare una liquidazione equitativa compromessa” per il sinistro“.