Responsabilità medica: concorso tra una causa naturale ed una causa umana imputabile

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La vicenda riguarda il risarcimento del danno cagionato dalla morte del congiunto, per omessa tempestiva diagnosi di carcinoma uroeliale, in particolare a causa della mancata esecuzione di una TC con mezzo di contrasto, che avrebbe consentito un risolutivo trattamento chirurgico nella fase ancora non metastatizzata, nonché per difetto di informazioni da parte dei sanitari circa le condizioni del paziente e le cure da eseguire, in particolare ulteriori accertamenti alla vescica.

La struttura sanitaria, ritenuta responsabile della condotta omissiva dei sanitari, ricorreva avanti la Corte di Cassazione asserendo la pretesa omessa valutazione di una circostanza (le numerose comorbilità da cui era affetto il paziente e la prolungata abitudine tabagica del medesimo) che avrebbe dovuto comportare una minore liquidazione del danno.

La Corte di Cassazione con con la sentenza n.27258 del 21 ottobre 2024, rigetta il motivo di impugnazione rammentando il principio che: “nel caso di concorso tra una causa naturale ed una causa umana imputabile, la morte del paziente resta integralmente attribuita all’autore della condotta illecita sul piano della causalità materiale, mentre l’eventuale efficienza concausale dei suddetti eventi naturali rileva esclusivamente sul piano della causalità giuridica, ex art. 1223 c.c., ai fini della liquidazione, in chiave complessivamente equitativa, dei pregiudizi conseguenti, ascrivendo all’autore della condotta un obbligo risarcitorio che non comprenda anche le conseguenze dannose da rapportare, invece, all’autonoma e pregressa situazione patologica del danneggiato (fra le tante, da ultimo Cass. n. 26851 del 2023)“.

Peraltro la ricorrente non aveva specificato se le comorbilità dedotte, ed in particolare le conseguenze derivanti dal tabagismo, erano da riferirsi alla causalità materiale (erroneamente, peraltro, alla luce del richiamato principio di diritto) o alla causalità giuridica.

La Corte inoltre aggiunge che: “sottolineando che il tabagismo costituisce causa significativa dei carcinoma, la ricorrente pare avere dedotto non una concausa naturale dell’evento morte, ma la causa della patologia da cui è derivata la morte. In base a tale prospettazione le morbilità derivanti dal tabagismo sono irrilevanti sul piano della causalità dell’evento, incidendo non su quest’ultimo, ma sulla patologia che ne è la causa, a questo punto esclusiva“.

Inoltre precisa che: “sulla questione della morbilità, in realtà, il giudice del merito ha pronunciato, affermando che la dedotta, generica sussistenza di comorbilità, era stata del tutto smentita dalle condivisibili conclusioni dei consulenti tecnici, le quali erano state nel senso che la mancata diagnosi aveva determinato il mancato trattamento, con la progressione della malattia neoplastica con grave compromissione delle possibilità terapeutiche, trovando indicazione la cistectomia radicale quale unica effettiva possibilità di sopravvivenza, non essendo presenti precedenti morbosi o traumatici concorrenti rilevanti ed incidenti sul decorso e sulla evoluzione della sofferta patologia neoplastica

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Avvocato Massimo Palisi - Padova

Nato a Catanzaro in data 24 aprile 1969, consegue la maturità classica (voto 60/60) e la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Padova (voto 105/110). Viene eletto per il biennio 1992/94 Segretario Nazionale della Fuci (Federazione Universitaria Cattolici Italiani).

Avvocato dal 1999, Cassazionista dal 2016, svolge la propria attività a livello nazionale, operando nell’ambito del diritto sostanziale e processuale civile, con particolare elezione per le tematiche relative alla responsabilità civile (sia in ambito contrattuale che extracontrattuale), alla tutela della persona e dei consumatori in generale (e sotto il profilo risarcitorio in particolare), al diritto del lavoro, al diritto delle assicurazione. Svolge inoltre assistenza a favore delle vittime nell’ambito delle procedure penali.

Ha deciso di non essere fiduciario di alcuna compagnia di assicurazione e/o banche, per non intaccare la propria opera di tutela nei confronti dei danneggiati e dei consumatori.

Ha collaborato, nel primo decennio del 2000, con Cittadinanzattiva Onlus, risultando membro: a) del gruppo studio “Assicurazioni ” del CNCU, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive; b) del collegio del Nord Italia dei conciliatori istituito presso il gruppo Banca Intesa, c) del gruppo di studio istituito presso l’ANIA per l’emanazione del nuovo Codice delle Assicurazioni. Ha svolto corsi seminariali in tema assicurativo a livello nazionale, promossi e patrocinati dal Ministero delle Attività Produttive.

È stato relatore in diversi convegni giuridici di carattere nazionale.

Avvocato Evenlina Piraino - Padova

Nata a Cosenza in data 29 settembre 1981, consegue il diploma di maturità al liceo scientifico (voto 100/100) e si laurea nel 2006, presso l’Università di Cosenza (UNICAL), in giurisprudenza (voto 108/110) discutendo una tesi nell’ambito del diritto del lavoro (“Il nuovo sistema di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: Decreto Legislativo n. 38/2000′) e del diritto assicurativo (“Il sistema assicurativo sociale in ambito europeo”).

È avvocato dal 2009; fa parte dello studio dal 2013. Si occupa prevalentemente di diritto civile, sostanziale e processuale, diritto del lavoro, diritto di famiglia, procedure stragiudiziali e di mediazione. Nell’ambito della materia di elezione dello studio legale, si interessa in particolare degli istituti di responsabilità civile speciale, di quello di natura professionale, oltre alla tutela degli animali e dell’ambiente, a vantaggio del quale svolge anche attività di volontariato sociale.

È attiva nell’ambito del diritto di famiglia e della tutela dei minori, nonché della tutela dei diritti della persona in generale, dei consumatori e della proprietà intellettuale.

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