La presunzione di responsabilità ex art. 2054 c.c. grava su entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro

la concorrente responsabilità dei conducenti dei veicoli possa essere esclusa dalla prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno

Il ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2054 comma, ritenendo che il Tribunale abbia dichiarato l’esclusiva responsabilità di uno dei due protagonisti del sinistro, omettendo però di valutare la condotta di guida dell’altro.

La Corte di Cassazione, con la sentenza del 17 ottobre 2024 n. 26983, accoglie l’appello, rilevando che l’art. 2054 c.c.: “è chiaro nel prevedere che la concorrente responsabilità dei conducenti dei veicoli possa essere esclusa dalla prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno“. Orbene: “il Tribunale, pur avendo ritenuto la responsabilità del Gu.Gi., non si è fatto carico di verificare in concreto se la condotta del conducente del veicolo antagonista fosse esente o meno da responsabilità“.

In particolare la Corte richiama: “l’art. 145 Codice della Strada il quale stabilisce un dovere di prudenza e precauzione dei conducenti nell’approssimarsi delle intersezioni…(omissis) va ricordato tuttavia che l’art. 145 comma 1 del Codice della Strada nel prevedere che i conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti, si rivolge a tutti i conducenti anche al conducente favorito, giacché il diritto di precedenza spettante al conducente del veicolo proveniente da destra non esonera il conducente medesimo dall’obbligo di usare la dovuta attenzione nell’attraversamento di un incrocio anche in relazione a pericoli derivanti da eventuali comportamenti illeciti o imprudenti di altri utenti della strada che non si attengano alla norma recata dal comma secondo del medesimo art. 145, che impone di dare la precedenza a chi proviene da destra, salvo diversa segnalazione“.

Secondo la Corte il Tribunale: “si è soffermato a valutare il quadro probatorio – particolarmente le testimonianze – ritenendolo inidoneo a dimostrare che: “il conducente del motoveicolo abbia osservato e rispettato il comportamento prudenziale alla guida approssimandosi all’incrocio con alla sua destra un grosso veicolo (un autobus di linea) che gli ostruiva completamente la visuale”. In tal modo, sulla base della svalutazione delle testimonianze, ha sostanzialmente imputato al Gu.Gi. di non avere superato la presunzione di responsabilità nella causazione del sinistro stabilita dal primo comma dell’art. 2054, ma in evidente violazione dell’art. 2054 primo comma c.c. e del secondo comma della stessa norma, non ha compiuto alcuna valutazione circa la condotta di guida della conduttrice dell’automobile. A tale condotta non si fa alcun riferimento e tale assenza implica che il giudizio è stato reso in patente violazione delle dette norme, avendo in sostanza il Tribunale applicato una regula iuris inesistente ed anzi contraria rispetto alle norme del primo e del secondo comma dell’art. 2054 c.c., cioè una regola per cui, ove non sussista la prova che uno dei conducenti coinvolti abbia tenuto una condotta di guida conforme ad una regola di comportamento che deve osservare e, dunque, nella sostanza non abbia assolto all’onere probatorio di cui al primo comma e non abbia superato la presunzione di responsabilità di cui al secondo, automaticamente la domanda risarcitoria del conducente de quo e del proprietario del veicolo da lui condotto debba essere rigettata. Invece la regola somministrata dal disposto dei due commi dell’art. 2054 c.c. e particolarmente del secondo è che, nel caso di scontro fra veicoli, gravi su entrambi i conducenti la presunzione di corresponsabilità nella causazione del sinistro. Ne segue che il Tribunale, dopo avere ritenuto non superata la presunzione di corresponsabilità del Gu.Gi. nella causazione del sinistro, in ogni caso avrebbe dovuto valutare il comportamento della conducente dell’autovettura e chiarire se dagli atti emergeva l’adempimento dell’onere probatorio di cui al primo comma e quindi di avere tenuto una condotta di guida idonea ad evidenziare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno oppure no, in questo secondo caso chiarendo se, sempre dagli atti, risultava possibile individuare il rispettivo grado di responsabilità dei due conducenti o, in caso contrario, ravvisare, in applicazione del secondo comma dell’art. 2054 c.c. una responsabilità concorrente eguale“.

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Avvocato Massimo Palisi - Padova

Nato a Catanzaro in data 24 aprile 1969, consegue la maturità classica (voto 60/60) e la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Padova (voto 105/110). Viene eletto per il biennio 1992/94 Segretario Nazionale della Fuci (Federazione Universitaria Cattolici Italiani).

Avvocato dal 1999, Cassazionista dal 2016, svolge la propria attività a livello nazionale, operando nell’ambito del diritto sostanziale e processuale civile, con particolare elezione per le tematiche relative alla responsabilità civile (sia in ambito contrattuale che extracontrattuale), alla tutela della persona e dei consumatori in generale (e sotto il profilo risarcitorio in particolare), al diritto del lavoro, al diritto delle assicurazione. Svolge inoltre assistenza a favore delle vittime nell’ambito delle procedure penali.

Ha deciso di non essere fiduciario di alcuna compagnia di assicurazione e/o banche, per non intaccare la propria opera di tutela nei confronti dei danneggiati e dei consumatori.

Ha collaborato, nel primo decennio del 2000, con Cittadinanzattiva Onlus, risultando membro: a) del gruppo studio “Assicurazioni ” del CNCU, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive; b) del collegio del Nord Italia dei conciliatori istituito presso il gruppo Banca Intesa, c) del gruppo di studio istituito presso l’ANIA per l’emanazione del nuovo Codice delle Assicurazioni. Ha svolto corsi seminariali in tema assicurativo a livello nazionale, promossi e patrocinati dal Ministero delle Attività Produttive.

È stato relatore in diversi convegni giuridici di carattere nazionale.

Avvocato Evenlina Piraino - Padova

Nata a Cosenza in data 29 settembre 1981, consegue il diploma di maturità al liceo scientifico (voto 100/100) e si laurea nel 2006, presso l’Università di Cosenza (UNICAL), in giurisprudenza (voto 108/110) discutendo una tesi nell’ambito del diritto del lavoro (“Il nuovo sistema di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: Decreto Legislativo n. 38/2000′) e del diritto assicurativo (“Il sistema assicurativo sociale in ambito europeo”).

È avvocato dal 2009; fa parte dello studio dal 2013. Si occupa prevalentemente di diritto civile, sostanziale e processuale, diritto del lavoro, diritto di famiglia, procedure stragiudiziali e di mediazione. Nell’ambito della materia di elezione dello studio legale, si interessa in particolare degli istituti di responsabilità civile speciale, di quello di natura professionale, oltre alla tutela degli animali e dell’ambiente, a vantaggio del quale svolge anche attività di volontariato sociale.

È attiva nell’ambito del diritto di famiglia e della tutela dei minori, nonché della tutela dei diritti della persona in generale, dei consumatori e della proprietà intellettuale.

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