Per la Corte di Cassazione (sentenza del 24 ottobre 2024 n. 27579), al fine di garantire l’idoneità della motivazione della liquidazione del danno morale (e preservarla dai rilievi del controllo di legittimità), è sufficiente l’applicazione della tabella di Milano.
La ricorrente (compagnia di assicurazione) sosteneva invece che, in ragione dell’autonomia riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità al danno morale, quale specifica voce di danno non patrimoniale distinta dal danno biologico, la Corte territoriale avrebbe dovuto specificamente motivare in ordine all’effettiva allegazione e dimostrazione, se del caso anche in via presuntiva, di una sofferenza soggettiva da parte del paziente. Tale motivazione sarebbe invece mancata, poiché il giudice d’appello si sarebbe limitato, sul punto, alla pedissequa applicazione delle tabelle milanesi in ordine alla liquidazione del danno non patrimoniale relativo alla “sofferenza soggettiva”.
La Corte ha invece ritenuto il motivo inammissibile rammentando che: “la liquidazione in via equitativa del danno morale soggettivo – quale autonoma voce di pregiudizio non patrimoniale – è suscettibile di rilievi in sede di legittimità sotto il profilo del vizio di motivazione, solo se difetti totalmente di giustificazione o si discosti sensibilmente dai dati di comune esperienza, o sia fondata su criteri incongrui rispetto al caso concreto o radicalmente contraddittori, ovvero se l’esito della loro applicazione risulti particolarmente sproporzionato per eccesso o per difetto (Cass. 03/11/2021, n. 31358)“.