La partita di calcetto e la mancante polizza assicurativa

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A seguito dell’infortunio subito, il partecipante ad un torneo di calcetto, richiedeva all’organizzatore l’attivazione della la polizza assicurativa, della cui esistenza era stato informato al momento dell’iscrizione. Veniva così a scoprire che in realtà non esisteva alcun tipo di contratto assicurativo. Conveniva pertanto -per responsabilità contrattuale- la società organizzatrice del torneo.

La Corte di Appello di Napoli riteneva pacifico sia il fatto che il torneo di calcio, nel corso del quale si determinò l’incidente in danno dell’odierno ricorrente, era stato disputato dai partecipanti nella convinzione di essere coperti da apposita assicurazione sia che l’organizzatrice del torneo, pur avendo fornito apposite “rassicurazioni” ai partecipanti circa il fatto che una parte della quota di iscrizione sarebbe stata destinata, appunto, alla stipula del contratto di assicurazione, non aveva mai stipulato quel contratto. Pur partendo da tale ricostruzione in fatto, la Corte napoletana aveva però tratto la conclusione secondo cui “l’attore avrebbe dovuto fornire riscontro probatorio del beneficio che avrebbe tratto se una polizza assicurativa fosse stata effettivamente stipulata”, posto che simili assicurazioni prevedono, di norma, uno scoperto non inferiore al 5 per cento dei postumi invalidanti“.

La Corte di Cassazione chiamata a decidere sulla vicenda, con la sentenza del 18 ottobre 2024 n. 27069, rileva che così il precedente: “ha rovesciato sul creditore danneggiato l’onere di provare l’utilità dell’ipotetica polizza non sottoscritta. Siffatta conclusione è errata perché, vertendosi in ambito di responsabilità contrattuale, al creditore non può essere posto alcun altro onere che non sia quello di dimostrare l’esistenza del contratto (nella specie, cioè, l’esistenza dell’impegno a stipulare una polizza assicurativa) e l’inadempimento del debitore. Rimane invece a carico di quest’ultimo l’onere di dimostrare o che l’inadempimento non sussiste o che è stato determinato da causa a lui non imputabile o che, eventualmente, si tratta di un inadempimento irrilevante a fini risarcitori. La digressione che la sentenza impugnata ha compiuto in ordine al fatto notorio per cui le assicurazioni per attività sportive amatoriali prevedono solitamente determinate franchigie non elimina l’errore in diritto, che risulta poi in modo palese dalle ulteriori considerazioni compiute dalla Corte d’Appello, secondo cui doveva essere l’attore a “dedurre e provare le effettive conseguenze pregiudizievoli derivanti dall’omessa stipula” del contratto di assicurazione. Una volta dimostrato, come nel caso in esame, che l’obbligo di stipulare il contratto c’era e che vi era stato inadempimento, avrebbe dovuto essere il debitore a dimostrare l’irrilevanza dell’inadempimento derivante dall’esistenza – affermata in via meramente teorica – di una franchigia tale da rendere comunque non indennizzabile il sinistro

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Avvocato Massimo Palisi - Padova

Nato a Catanzaro in data 24 aprile 1969, consegue la maturità classica (voto 60/60) e la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Padova (voto 105/110). Viene eletto per il biennio 1992/94 Segretario Nazionale della Fuci (Federazione Universitaria Cattolici Italiani).

Avvocato dal 1999, Cassazionista dal 2016, svolge la propria attività a livello nazionale, operando nell’ambito del diritto sostanziale e processuale civile, con particolare elezione per le tematiche relative alla responsabilità civile (sia in ambito contrattuale che extracontrattuale), alla tutela della persona e dei consumatori in generale (e sotto il profilo risarcitorio in particolare), al diritto del lavoro, al diritto delle assicurazione. Svolge inoltre assistenza a favore delle vittime nell’ambito delle procedure penali.

Ha deciso di non essere fiduciario di alcuna compagnia di assicurazione e/o banche, per non intaccare la propria opera di tutela nei confronti dei danneggiati e dei consumatori.

Ha collaborato, nel primo decennio del 2000, con Cittadinanzattiva Onlus, risultando membro: a) del gruppo studio “Assicurazioni ” del CNCU, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive; b) del collegio del Nord Italia dei conciliatori istituito presso il gruppo Banca Intesa, c) del gruppo di studio istituito presso l’ANIA per l’emanazione del nuovo Codice delle Assicurazioni. Ha svolto corsi seminariali in tema assicurativo a livello nazionale, promossi e patrocinati dal Ministero delle Attività Produttive.

È stato relatore in diversi convegni giuridici di carattere nazionale.

Avvocato Evenlina Piraino - Padova

Nata a Cosenza in data 29 settembre 1981, consegue il diploma di maturità al liceo scientifico (voto 100/100) e si laurea nel 2006, presso l’Università di Cosenza (UNICAL), in giurisprudenza (voto 108/110) discutendo una tesi nell’ambito del diritto del lavoro (“Il nuovo sistema di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: Decreto Legislativo n. 38/2000′) e del diritto assicurativo (“Il sistema assicurativo sociale in ambito europeo”).

È avvocato dal 2009; fa parte dello studio dal 2013. Si occupa prevalentemente di diritto civile, sostanziale e processuale, diritto del lavoro, diritto di famiglia, procedure stragiudiziali e di mediazione. Nell’ambito della materia di elezione dello studio legale, si interessa in particolare degli istituti di responsabilità civile speciale, di quello di natura professionale, oltre alla tutela degli animali e dell’ambiente, a vantaggio del quale svolge anche attività di volontariato sociale.

È attiva nell’ambito del diritto di famiglia e della tutela dei minori, nonché della tutela dei diritti della persona in generale, dei consumatori e della proprietà intellettuale.

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