A seguito dell’infortunio subito, il partecipante ad un torneo di calcetto, richiedeva all’organizzatore l’attivazione della la polizza assicurativa, della cui esistenza era stato informato al momento dell’iscrizione. Veniva così a scoprire che in realtà non esisteva alcun tipo di contratto assicurativo. Conveniva pertanto -per responsabilità contrattuale- la società organizzatrice del torneo.
La Corte di Appello di Napoli riteneva pacifico sia il fatto che il torneo di calcio, nel corso del quale si determinò l’incidente in danno dell’odierno ricorrente, era stato disputato dai partecipanti nella convinzione di essere coperti da apposita assicurazione sia che l’organizzatrice del torneo, pur avendo fornito apposite “rassicurazioni” ai partecipanti circa il fatto che una parte della quota di iscrizione sarebbe stata destinata, appunto, alla stipula del contratto di assicurazione, non aveva mai stipulato quel contratto. Pur partendo da tale ricostruzione in fatto, la Corte napoletana aveva però tratto la conclusione secondo cui “l’attore avrebbe dovuto fornire riscontro probatorio del beneficio che avrebbe tratto se una polizza assicurativa fosse stata effettivamente stipulata”, posto che simili assicurazioni prevedono, di norma, uno scoperto non inferiore al 5 per cento dei postumi invalidanti“.
La Corte di Cassazione chiamata a decidere sulla vicenda, con la sentenza del 18 ottobre 2024 n. 27069, rileva che così il precedente: “ha rovesciato sul creditore danneggiato l’onere di provare l’utilità dell’ipotetica polizza non sottoscritta. Siffatta conclusione è errata perché, vertendosi in ambito di responsabilità contrattuale, al creditore non può essere posto alcun altro onere che non sia quello di dimostrare l’esistenza del contratto (nella specie, cioè, l’esistenza dell’impegno a stipulare una polizza assicurativa) e l’inadempimento del debitore. Rimane invece a carico di quest’ultimo l’onere di dimostrare o che l’inadempimento non sussiste o che è stato determinato da causa a lui non imputabile o che, eventualmente, si tratta di un inadempimento irrilevante a fini risarcitori. La digressione che la sentenza impugnata ha compiuto in ordine al fatto notorio per cui le assicurazioni per attività sportive amatoriali prevedono solitamente determinate franchigie non elimina l’errore in diritto, che risulta poi in modo palese dalle ulteriori considerazioni compiute dalla Corte d’Appello, secondo cui doveva essere l’attore a “dedurre e provare le effettive conseguenze pregiudizievoli derivanti dall’omessa stipula” del contratto di assicurazione. Una volta dimostrato, come nel caso in esame, che l’obbligo di stipulare il contratto c’era e che vi era stato inadempimento, avrebbe dovuto essere il debitore a dimostrare l’irrilevanza dell’inadempimento derivante dall’esistenza – affermata in via meramente teorica – di una franchigia tale da rendere comunque non indennizzabile il sinistro“