A causa di un incidente, avvenuto alle ore 01.15, una pedone attraversava, a piedi, l’autostrada A4, in prossimità dello svincolo per la stazione di servizio “Arino Est”, venendo però investita mortalmente da un’autovettura in marcia sul predetto tratto.La Corte di Appello affermava che il sinistro andava “ascritto alla concorrente responsabilità della donna, che attraversava in maniera del tutto imprudente in un luogo vietato e omettendo di dare precedenza all’autovettura che sopraggiungeva, in violazione dell’art. 190 cod. strada“, ma anche al conducente del veicolo che “non aveva assolto all’onere probatorio di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno“. In particolare, il giudice di seconde cure rimarcava che “la circostanza risultante dagli atti che il Ru.Ni. non abbia in alcun modo frenato” (non risultando “tracce sull’asfalto come accertato dai verbalizzanti“) “o messo in atto una qualsiasi manovra di emergenza“, così come quella relativa alla “conformazione della strada” (rettilinea), depongono nel senso che egli abbia avuto “la possibilità di avvistare il pedone che già aveva intrapreso l’attraversamento“, sicché il fatto che lo abbia, invece, colpito “in pieno, senza neppure frenare“, attesta “una condotta di guida non del tutto prudente ed attenta“. Su tali basi, dunque, la responsabilità della causazione dell’evento era attribuita all’automobilista nella misura di un terzo
La Corte di Cassazione, con la sentenza del 5 novembre 2024 n.283658, conferma la decisione del giudice di merito, richiamando il principio secondo cui: “stante la presunzione del 100% di colpa in capo al conducente del veicolo di cui all’art. 2054, comma 1, cod. civ., ai fini della valutazione e quantificazione di un concorso del pedone investito occorre accertare, in concreto, la sua percentuale di colpa e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente” (così, da ultimo, Cass. Sez. 6-3, ord. 28 gennaio 2019, n. 2241, Rv. 652291-01), dovendo, però, l’investitore, per vincere tale presunzione di esclusiva responsabilità, dimostrare “di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”, tenendo conto che, a tal fine, non rileva “l’anomalia della condotta” del soggetto investito, visto che “occorre la prova che la stessa non fosse ragionevolmente prevedibile” e che il conducente abbia “adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, anche sotto il profilo della velocità di guida mantenuta“. (Cass. Sez. 3, sent. 4 aprile 2017, n. 8663, Rv. 643838-01)“.
D’altra parte: “l’esonero integrale da responsabilità del conducente investitore richiede la dimostrazione che “l’improvvisa ed imprevedibile comparsa del pedone sulla propria traiettoria di marcia” abbia “reso inevitabile l’evento dannoso” (Cass. Sez. 3, sent. 11 giugno 2010, n. 14064; Rv. 613405-01; Cass. Sez. 3, sent. 18 ottobre 2001, n. 12751, Rv. 549738-01; Cass. Sez. 3, sent. 27 novembre 1998, n. 12039, Rv. 521162-01; Cass. Sez. 3, sent. 16 giugno 1998, n. 5983, Rv. 516500-01; Cass. Sez. 3, sent. 17 aprile 1997, n. 3309, Rv. 503758-01; Cass. Sez. 3, sent. 29 luglio 1993, n. 8451, Rv. 483364-01; Cass. Sez. 3, sent. 27 aprile 1990, n. 3554, Rv. 466896-01), situazione “ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anormale, sicché l’automobilista si sia trovato nell’oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti”, ciò che “si verifica quando il pedone appare all’improvviso sulla traiettoria del veicolo che procede regolarmente sulla strada, rispettando tutte le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza” (Cass. Sez. 6-3, ord. 22 febbraio 2017, n. 4551, Rv. 643134-01; Cass. Sez. 3, sent. 29 settembre 2006, n. 21249, Rv. 593596-01; Cass. Sez. 3, sent. 23 aprile 2004, n. 7777, Rv. 572293-01; Cass. Sez. 3, sent. 16 giugno 2003, n. 9620, Rv. 564285-01)“