La presunzione di responsabilità prevista dall’art. 2054 c.c.

il conducente del veicolo antagonista deve positivamente dimostrare che si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione stradale

La Corte di Cassazione, con la sentenza del 17 ottobre 2024 n. 26984, torna nuovamente a specificare i termini per la corretta applicazione dell’art. 2054 c.c. e della presunzione di pari responsabilità in essa prevista, confermando che il conducente del veicolo antagonista deve positivamente dimostrare che si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione stradale. In difetto di tale prova, anche se è stata accertata la colpa a carico dell’altro conducente, deve trovare applicazione l’art. 2054 c.c..

La Corte per dare fondatezza al ricorso formulato nei confronti della sentenza emessa dal Tribunale di Milano, con cui si lamentava l’erronea applicazione della norma, rileva che nella sentenza impugnata ci si limita ad affermare che “nulla è emerso per fondatamente sostenere che il Fo.Ru. non abbia tenuto una regolare condotta di guida, a fronte dell’accertamento del collegamento eziologico esclusivo del sinistro al comportamento dell’appellante“.

E’ evidente, secondo i Giudici di legittimità, che: “non può essere sufficiente la mancanza di elementi dimostrativi della non regolare condotta di guida per sottrarsi alle presunzioni di cui ai primi due commi dell’art. 2054 c.c., ma è necessaria la prova positiva di avere il conducente fatto tutto il possibile per evitare il danno e, dunque, è necessario che sia provata in positivo la regolarità della sua condotta di guida sotto tutti i profili che il contesto del sinistro richiedeva, il che dalle stesse valutazioni fatte sulle risultanze probatorie dal Tribunale, anche se condivise, non emerge affatto, nel senso che esse nulla evidenziano al riguardo. In particolare, era necessaria la prova che, approssimandosi all’incrocio, il Fo.Ru. avesse tenuto una velocità comunque prudenziale e tale da consentire di far fronte anche all’imprudenza di chi doveva dargli la precedenza. La mancata prova della velocità elevata, ritenuta all’esito della testimonianza, non era sufficiente ad evidenziare il superamento della presunzione di corresponsabilità; il Tribunale si è in sostanza accontentato dell’assenza di prova positiva di una possibile irregolare condotta di guida, mentre doveva esigere la prova positiva dell’esistenza di una condotta di guida tale da potersi concludere che il Fo.Ru. avesse fatto tutto il possibile per evitare lo scontro“.

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Avvocato Massimo Palisi - Padova

Nato a Catanzaro in data 24 aprile 1969, consegue la maturità classica (voto 60/60) e la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Padova (voto 105/110). Viene eletto per il biennio 1992/94 Segretario Nazionale della Fuci (Federazione Universitaria Cattolici Italiani).

Avvocato dal 1999, Cassazionista dal 2016, svolge la propria attività a livello nazionale, operando nell’ambito del diritto sostanziale e processuale civile, con particolare elezione per le tematiche relative alla responsabilità civile (sia in ambito contrattuale che extracontrattuale), alla tutela della persona e dei consumatori in generale (e sotto il profilo risarcitorio in particolare), al diritto del lavoro, al diritto delle assicurazione. Svolge inoltre assistenza a favore delle vittime nell’ambito delle procedure penali.

Ha deciso di non essere fiduciario di alcuna compagnia di assicurazione e/o banche, per non intaccare la propria opera di tutela nei confronti dei danneggiati e dei consumatori.

Ha collaborato, nel primo decennio del 2000, con Cittadinanzattiva Onlus, risultando membro: a) del gruppo studio “Assicurazioni ” del CNCU, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive; b) del collegio del Nord Italia dei conciliatori istituito presso il gruppo Banca Intesa, c) del gruppo di studio istituito presso l’ANIA per l’emanazione del nuovo Codice delle Assicurazioni. Ha svolto corsi seminariali in tema assicurativo a livello nazionale, promossi e patrocinati dal Ministero delle Attività Produttive.

È stato relatore in diversi convegni giuridici di carattere nazionale.

Avvocato Evenlina Piraino - Padova

Nata a Cosenza in data 29 settembre 1981, consegue il diploma di maturità al liceo scientifico (voto 100/100) e si laurea nel 2006, presso l’Università di Cosenza (UNICAL), in giurisprudenza (voto 108/110) discutendo una tesi nell’ambito del diritto del lavoro (“Il nuovo sistema di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: Decreto Legislativo n. 38/2000′) e del diritto assicurativo (“Il sistema assicurativo sociale in ambito europeo”).

È avvocato dal 2009; fa parte dello studio dal 2013. Si occupa prevalentemente di diritto civile, sostanziale e processuale, diritto del lavoro, diritto di famiglia, procedure stragiudiziali e di mediazione. Nell’ambito della materia di elezione dello studio legale, si interessa in particolare degli istituti di responsabilità civile speciale, di quello di natura professionale, oltre alla tutela degli animali e dell’ambiente, a vantaggio del quale svolge anche attività di volontariato sociale.

È attiva nell’ambito del diritto di famiglia e della tutela dei minori, nonché della tutela dei diritti della persona in generale, dei consumatori e della proprietà intellettuale.

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