La prescrizione del diritto al risarcimento: individuazione del termine iniziale

studio legale palisi padova responsabilità medica.

Il Giudice di merito risarciva il danno, derivante da cecità indotta alla nascita da un’errata prestazione medica, escludendo che il diritto si fosse prescritto , ritenendo che il termine fosse iniziato a decorrere solo quando il danneggiato era venuto a conoscenza che il danno non era congenito, ma procurato dalla condotta dei sanitari

La questione veniva portata avanti la Corte di Cassazione. Il ricorrente affermava che il danneggiato non poteva invocare la circostanza di aver avuto conoscenza del danno dopo molto tempo, in quanto tale allegazione è quella di un impedimento meramente materiale all’esercizio del diritto, come tale non idoneo ad interrompere la prescrizione. Sosteneva inoltre che, in ogni caso, il termine di prescrizione decorre da quando si poteva avere conoscenza del danno usando l’ordinaria diligenza, e dunque da molto prima di quando aveva agito, poiché i suoi genitori sin dall’inizio avevano cominciato a consultare medici sulla occorsa cecità.

Con la sentenza del 13 novembre 2024 n. n.29328 il motivo viene considerato infondato.

La Corte infatti rileva che: “il fatto di invocare una determinata data come quella in cui si è avuta conoscenza del danno, non significa invocare la fine di un impedimento giuridico all’esercizio dell’azione, ma significa indicare un preciso dies a quo, ossia significa dire che prima di quel momento non si è avuta conoscenza della rilevanza del danno, ossia di un danno risarcibile. Ciò detto, la regola per la quale il termine di prescrizione decorre da quando il danneggiato ha avuto o avrebbe potuto avere conoscenza della ingiustizia del danno, ossia del fatto che esso si è prodotto e che va attribuito a taluno (Cass. 1263/ 2012) non cambia a seconda del titolo di responsabilità, se contrattuale o extra, vale ossia anche in caso di responsabilità contrattuale (per una ipotesi Cass. 2066/ 2023). Né può dirsi che i genitori avrebbero potuto accorgersi prima di tale rilevanza del danno, posto che, più volte, hanno portato il figlio a visite mediche, dal momento che la conoscenza della causa del danno, ossia del fatto che poteva essere riconducibile ad una responsabilità umana solo il medico poteva fornirla, e non poteva di certo acquisirsi usando ordinaria diligenza. Ed infatti essi hanno agito dopo che uno dei medici consultati li ha resi edotti della probabile causa del danno“.

Si afferma infatti, in sintonia con la giurisprudenza di legittimità, che: “la prescrizione decorre da quando il danno è percepito come ingiusto, ossia come un danno riferibile ad una condotta di terzi; ovviamente non basta che il danneggiato sappia di aver subito un pregiudizio: per potere agire in giudizio occorre avere idea del fatto che il danno è imputabile a qualcuno e quale ne sia la causa, non sapere semplicemente che è occorso“. Di conseguenza: “non basta sapere che si è prodotto un danno, sia pure irrimediabile, ma occorre avere consapevolezza delle cause di esso, ed in particolare della circostanza che il danno è imputabile a qualche condotta umana, della quale chiedere conto in giudizio“.

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Avvocato Massimo Palisi - Padova

Nato a Catanzaro in data 24 aprile 1969, consegue la maturità classica (voto 60/60) e la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Padova (voto 105/110). Viene eletto per il biennio 1992/94 Segretario Nazionale della Fuci (Federazione Universitaria Cattolici Italiani).

Avvocato dal 1999, Cassazionista dal 2016, svolge la propria attività a livello nazionale, operando nell’ambito del diritto sostanziale e processuale civile, con particolare elezione per le tematiche relative alla responsabilità civile (sia in ambito contrattuale che extracontrattuale), alla tutela della persona e dei consumatori in generale (e sotto il profilo risarcitorio in particolare), al diritto del lavoro, al diritto delle assicurazione. Svolge inoltre assistenza a favore delle vittime nell’ambito delle procedure penali.

Ha deciso di non essere fiduciario di alcuna compagnia di assicurazione e/o banche, per non intaccare la propria opera di tutela nei confronti dei danneggiati e dei consumatori.

Ha collaborato, nel primo decennio del 2000, con Cittadinanzattiva Onlus, risultando membro: a) del gruppo studio “Assicurazioni ” del CNCU, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive; b) del collegio del Nord Italia dei conciliatori istituito presso il gruppo Banca Intesa, c) del gruppo di studio istituito presso l’ANIA per l’emanazione del nuovo Codice delle Assicurazioni. Ha svolto corsi seminariali in tema assicurativo a livello nazionale, promossi e patrocinati dal Ministero delle Attività Produttive.

È stato relatore in diversi convegni giuridici di carattere nazionale.

Avvocato Evenlina Piraino - Padova

Nata a Cosenza in data 29 settembre 1981, consegue il diploma di maturità al liceo scientifico (voto 100/100) e si laurea nel 2006, presso l’Università di Cosenza (UNICAL), in giurisprudenza (voto 108/110) discutendo una tesi nell’ambito del diritto del lavoro (“Il nuovo sistema di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: Decreto Legislativo n. 38/2000′) e del diritto assicurativo (“Il sistema assicurativo sociale in ambito europeo”).

È avvocato dal 2009; fa parte dello studio dal 2013. Si occupa prevalentemente di diritto civile, sostanziale e processuale, diritto del lavoro, diritto di famiglia, procedure stragiudiziali e di mediazione. Nell’ambito della materia di elezione dello studio legale, si interessa in particolare degli istituti di responsabilità civile speciale, di quello di natura professionale, oltre alla tutela degli animali e dell’ambiente, a vantaggio del quale svolge anche attività di volontariato sociale.

È attiva nell’ambito del diritto di famiglia e della tutela dei minori, nonché della tutela dei diritti della persona in generale, dei consumatori e della proprietà intellettuale.

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