La Corte di Cassazione, con la sentenza del 12 novembre 2024 n. n.29241, chiarisce (ancora una volta) la portata onnicomprensiva del valore a punto della Tabella di Milano specificando quando sia sia necessario procedere alla consentita personalizzazione. Contrariamente a quanto altre volte affermato, la Corte colloca tale eventualità non nella dimensione della straordinarietà ma in quella più corretta della peculiarità.
La Corte nel rigettare la lamentela del ricorrente circa la mancata personalizzazione da parte del giudice del merito, dopo aver rammentato che nelle tabella predisposte dall’Osservatorio presso il Tribunale di Milano successive al 2008, i valori sono inclusivi di tutte le voci di danno non patrimoniale riconoscibili in favore del danneggiato, ritiene corretta “l’impossibilità di procedere ad ulteriori personalizzazioni del danno standard previsto dalle tabelle milanesi in assenza della dimostrazione del ricorso di caratteristiche specifiche delle conseguenze dannose patite dal danneggiato, diverse e ulteriori rispetto a quelle normalmente ricomprese nella valutazione dell’entità percentuale dell’invalidità riscontrata“.
Sul punto richiama il proprio consolidato insegnamento, ritenendo che: “in tema di liquidazione del danno non patrimoniale, ai fini della c.d. ‘personalizzazione’ del danno forfettariamente individuato (in termini monetari) attraverso i meccanismi tabellari cui la sentenza abbia fatto riferimento (e che devono ritenersi destinati alla riparazione delle conseguenze ‘ordinarie’ inerenti ai pregiudizi che qualunque vittima di lesioni analoghe normalmente subirebbe) spetta al giudice far emergere e valorizzare, dandone espressamente conto in motivazione in coerenza alle risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse ad esito del dibattito processuale, specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, che valgano a superare le conseguenze ‘ordinarie’ già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari; da queste ultime distinguendosi siccome legate all’irripetibile singolarità dell’esperienza di vita individuale nella specie considerata, caratterizzata da aspetti legati alle dinamiche emotive della vita interiore o all’uso del corpo e alla valorizzazione dei relativi aspetti funzionali, di per sé tali da presentare obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento (in un’ottica che, ovviamente, superi la dimensione ‘economicistica’ dello scambio di prestazioni), meritevoli di tradursi in una differente (più ricca e, dunque, individualizzata) considerazione in termini monetari, rispetto a quanto suole compiersi in assenza di dette peculiarità (cfr., ex plurimis, Sez. 3, Sentenza n. 21939 del 21/09/2017, Rv. 645503 -01)“;