La Corte di Cassazione, con la sentenza del 13 novembre 2024 n. 29287, ribadisce il proprio consolidato insegnamento, secondo il quale: “quando l’attore, con l’atto introduttivo del giudizio, rivendichi, per lo stesso titolo, l’attribuzione di una somma determinata ovvero dell’importo, non quantificato, eventualmente maggiore, che sarà accertato all’esito del giudizio, non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che condanni il convenuto al pagamento di una somma maggiore di quella risultante dalla formale quantificazione inizialmente operata dall’istante, ma acclarata come a quest’ultimo spettante in base alle emergenze acquisite nel corso del processo (cfr., ex plurimis, Cass. Civ. 10 agosto 2018 n. 20707)“;

Richiesta di informazione ai sensi dell’art. 213 c.p.c.: il giudice non può sanare l’inerzia di una parte
E’ oramai una prassi quella di veder formulate dalle compagnie di assicurazioni richieste di acquisire