La Corte di Cassazione, con la sentenza del 13 novembre 2024 n. 29287, ribadisce il proprio consolidato insegnamento, secondo il quale: “quando l’attore, con l’atto introduttivo del giudizio, rivendichi, per lo stesso titolo, l’attribuzione di una somma determinata ovvero dell’importo, non quantificato, eventualmente maggiore, che sarà accertato all’esito del giudizio, non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che condanni il convenuto al pagamento di una somma maggiore di quella risultante dalla formale quantificazione inizialmente operata dall’istante, ma acclarata come a quest’ultimo spettante in base alle emergenze acquisite nel corso del processo (cfr., ex plurimis, Cass. Civ. 10 agosto 2018 n. 20707)“;
Il danno morale è diverso dal danno biologico
A fronte del mancato riconoscimento del danno morale soggettivo, non liquidato dal Giudice di merito,