L’impropria definizione di “mala gestio impropria”

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La Corte d’Appello di Napoli, nel rigettare la domanda di condanna dell’assicuratore al pagamento di una somma eccedente il massimale, rilevava che l’assicuratore della r.c.a. può essere condannato al pagamento d’una somma eccedente il massimale solo nel caso: a) di mala gestio e di ingiustificato ritardo nell’adempimento della propria obbligazione; b) di specifica formulazione di tale domanda. La Corte di Cassazione, con la sentenza del 20 novembre 2024 n. 29924, ritiene errata tale decisione in punto di diritto.

Ma prima di esporre le ragioni dell’accoglimento della censura, il Collegio procede ad un’interessante premessa di metodo, di ordine linguistico, e ciò per: “sgombrare il campo da preconcetti e suggestioni (linguistiche prima ancora che giuridiche) derivanti dall’uso di “espressioni sfuggenti ed abusate, che hanno finito per divenire dei “mantra” ripetuti all’infinito senza una preventiva ricognizione e condivisione di significato”.

Per la Corte infatti una di queste espressioni sfuggenti ed abusate è proprio il sintagma “mala gestio“. Ed invero: “la mora debendi dell’assicuratore della r.c.a. (ovvero dell’impresa designata, che sotto questo profilo ne ricalca la posizione debitoria) nei confronti del terzo danneggiato è spesso designata nella prassi forense e giudiziaria “mala gestio impropria” ma deve essere ben chiaro che questa espressione è puramente convenzionale e, essa sì, “impropria”. Infatti una “cattiva gestione” degli interessi altrui è concepibile unicamente nel rapporto tra assicurato ed assicuratore. Solo nell’ambito di questo rapporto infatti l’assicuratore “gestisce”, come un mandatario, gli interessi dell’assicurato. Per questa ragione nel rapporto tra assicurato ed assicuratore mora e mala gestio sono concetti non coincidenti; la mora è l’effetto dell’inadempimento d’una obbligazione di dare; la mala gestio è invece l’inadempimento di una obbligazione di fare (la cura degli interessi dell’assicurato). L’assicuratore che incorra nella mala gestio degli interessi dell’assicurato potrà essere tenuto al pagamento di somme eccedenti il massimale non solo a titolo di interessi, ma anche a titolo di capitale (l’esempio di scuola è quello dell’assicuratore che, rifiutando per colpa una vantaggiosa proposta transattiva avanzata dal danneggiato e contenuta nei limiti del massimale, finisca per lasciare l’assicurato, all’esito del giudizio, esposto alla pretesa del danneggiato per l’eccedenza del credito risarcitorio rispetto al limite del massimale). Nel rapporto tra assicuratore della r.c.a. e danneggiato (e lo stesso ovviamente dicasi quanto al rapporto tra danneggiato ed impresa designata), per contro, l’assicuratore non è certo un mandatario del danneggiato è solo un suo debitore. Se non c’è gestione d’affari, nemmeno è concepibile una “responsabilità per mala gestio”. L’assicuratore che, scaduto il termine di cui all’art. 148 cod. ass., ancora non abbia risarcito il danneggiato senza esservi impedito da cause non imputabili, non si dirà che ha tenuto una mala gestio; si dirà che è un debitore in mora, come qualsiasi debitore che non onori il proprio debito nel termine di legge o di contratto“.

Chiarito ciò -sul piano lessicale- la Corte precisa che: “quando il danno causato dall’assicurato ecceda il massimale, l’assicuratore è debitore verso il danneggiato di una obbligazione pecuniaria per l’appunto, il massimale. Il debitore di una obbligazione di valuta, quando sia in mora, va incontro alle conseguenze di cui all’art. 1224 c.c. e cioè l’obbligo di pagamento degli interessi o del maggior danno ex art. 1224 c.c. (principio, quest’ultimo, che questa Corte viene ripetendo ormai da vent’anni così già, con grande chiarezza, Sez. 3, Sentenza n. 10725 del 08/07/2003, nella cui motivazione si afferma che la responsabilità dell’assicuratore in mora nei confronti del danneggiato “ritrae disciplina e contenuto dall’art. 1224 cod. civ., perché è obbligazione da ritardo nell’adempimento di una obbligazione pecuniaria e dunque da un lato trova il suo unico presupposto nella mora, dall’altro richiede la prova, quanto al danno, solo per la parte che eccede gli interessi di mora”; da ultimo, nello stesso senso, Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 8676 del 17.3.2022)“.

Da quanto esposto discendono due conseguenze una processuale e l’altra sostanziale.

Sul piano processuale: “la conseguenza di quanto esposto è che il danneggiato il quale intenda ottenere la condanna dell’assicuratore al pagamento del danno da mora (art. 1224 c.c.) non ha da formulare altra domanda che quella di pagamento degli interessi (ex multis, Sez. 3, Ordinanza n. 8374 del 28/03/2024)“.

Sul piano sostanziale: “se l’assicuratore è in mora (ed è in mora dallo spirare dello spatium deliberandi di cui all’art. 148 cod. ass.), è irrilevante che la sua condanna al pagamento degli interessi superi il massimale. Infatti quando l’assicuratore della r.c.a. sia tenuto al pagamento dell’intero massimale, e non adempia nei termini di legge, non può più pretendere che le conseguenze della sua mora restino contenute nel limite del massimale. Quel limite concerne una garanzia per fatto altrui, e cioè il risarcimento del danno causato dall’assicurato. Ma se l’assicuratore della r.c.a. debba versare alla vittima l’intero massimale e non lo faccia nei termini di legge, tale ritardo sarà imputabile a lui, non al fatto dell’assicurato. Pertanto in virtù del principio di autoresponsabilità (per effetto del quale ciascuno deve sopportare le conseguenze giuridiche delle proprie azioni od omissioni) l’assicuratore in mora nel pagamento dell’intero massimale sarà tenuto a sopportare gli effetti della mora stessa senza limiti di sorta. In questo caso le conseguenze della mora scaturiscono dall’inadempimento dell’assicuratore, e non dall’illecito dell’assicurato (ex permultis, Sez. 3-, Sentenza n. 22054 del 22/09/2017, Rv. 646015-01; Sez. L, Sentenza 2525 del 06/03/1998, Rv. 513435-01; ma il principio è pacifico e risalente così già Sez. 1, Sentenza n. 6356 del 09/12/1980, Rv. 410099 – 01)“.

La Corte pertanto esprime le seguenti conclusioni:

a) la condanna dell’assicuratore ultramassimale non esige formule sacramentali da parte dell’attore; basta la domanda di condanna al pagamento degli interessi;

b) il massimale segna il limite dell’obbligazione dell’assicuratore quanto al capitale; quanto alla mora, invece, l’assicuratore è un debitore come tutti gli altri, e se ritarda il pagamento della propria obbligazione sarà tenuto a versare al creditore anche gli interessi moratori;

c) se si seguisse il non condivisibile principio applicato dalla Corte d’Appello si perverrebbe ad effetti paradossali in tutti i casi in cui il danno causato dall’assicurato dovesse superare il massimale, un assicuratore potrebbe ritardare per anni l’adempimento, senza andare incontro agli effetti della mora“.

Nel caso di specie l’atto introduttivo del giudizio, allegato dalle ricorrenti, conteneva la domanda di condanna della Generali al pagamento del capitale, nonché “degli interessi e rivalutazione” e per la Corte: “tanto bastava perché il giudice di merito fosse legittimato a provvedere sulle conseguenze della mora, se del caso anche in eccedenza rispetto al massimale“.

Il Collegio cassa pertanto la decisione impugnata, rinviando alla Corte d’Appello di Napoli, con la formulazione dei seguenti applicherà i seguenti princìpi di diritto

“(a) l’assicuratore della r.c.a., ovvero l’impresa designata, è in mora ex re una volta spirato il termine per formulare la proposta di risarcimento, di cui all’art. 148 cod. ass., a meno che non provi che l’inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile, ex art. 1218 c.c.

(b) L’assicuratore della r.c.a. in mora nel pagamento del risarcimento al terzo danneggiato, quando il danno ecceda il massimale, è tenuto alla corresponsione degli interessi moratori anche in eccesso rispetto al massimale“.

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Avvocato Massimo Palisi - Padova

Nato a Catanzaro in data 24 aprile 1969, consegue la maturità classica (voto 60/60) e la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Padova (voto 105/110). Viene eletto per il biennio 1992/94 Segretario Nazionale della Fuci (Federazione Universitaria Cattolici Italiani).

Avvocato dal 1999, Cassazionista dal 2016, svolge la propria attività a livello nazionale, operando nell’ambito del diritto sostanziale e processuale civile, con particolare elezione per le tematiche relative alla responsabilità civile (sia in ambito contrattuale che extracontrattuale), alla tutela della persona e dei consumatori in generale (e sotto il profilo risarcitorio in particolare), al diritto del lavoro, al diritto delle assicurazione. Svolge inoltre assistenza a favore delle vittime nell’ambito delle procedure penali.

Ha deciso di non essere fiduciario di alcuna compagnia di assicurazione e/o banche, per non intaccare la propria opera di tutela nei confronti dei danneggiati e dei consumatori.

Ha collaborato, nel primo decennio del 2000, con Cittadinanzattiva Onlus, risultando membro: a) del gruppo studio “Assicurazioni ” del CNCU, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive; b) del collegio del Nord Italia dei conciliatori istituito presso il gruppo Banca Intesa, c) del gruppo di studio istituito presso l’ANIA per l’emanazione del nuovo Codice delle Assicurazioni. Ha svolto corsi seminariali in tema assicurativo a livello nazionale, promossi e patrocinati dal Ministero delle Attività Produttive.

È stato relatore in diversi convegni giuridici di carattere nazionale.

Avvocato Evenlina Piraino - Padova

Nata a Cosenza in data 29 settembre 1981, consegue il diploma di maturità al liceo scientifico (voto 100/100) e si laurea nel 2006, presso l’Università di Cosenza (UNICAL), in giurisprudenza (voto 108/110) discutendo una tesi nell’ambito del diritto del lavoro (“Il nuovo sistema di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: Decreto Legislativo n. 38/2000′) e del diritto assicurativo (“Il sistema assicurativo sociale in ambito europeo”).

È avvocato dal 2009; fa parte dello studio dal 2013. Si occupa prevalentemente di diritto civile, sostanziale e processuale, diritto del lavoro, diritto di famiglia, procedure stragiudiziali e di mediazione. Nell’ambito della materia di elezione dello studio legale, si interessa in particolare degli istituti di responsabilità civile speciale, di quello di natura professionale, oltre alla tutela degli animali e dell’ambiente, a vantaggio del quale svolge anche attività di volontariato sociale.

È attiva nell’ambito del diritto di famiglia e della tutela dei minori, nonché della tutela dei diritti della persona in generale, dei consumatori e della proprietà intellettuale.

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