Il valore presuntivo delle dichiarazioni fiscali per l’accertamento e la quantificazione del danno patrimoniale

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Con la sentenza del 20 novembre 2024 n. 29837, la Corte Cassazione riconferma la centralità del dato fiscale nell’accertamento e nella quantificazione del danno patrimoniale conseguente ad una lesione.

Il caso riguardava una conduttrice televisiva che, in conseguenza di un errato trattamento chirurgico e dei successivi conseguenti trattamenti medici, era rimasta lontana dalla propria attività con flessione del proprio reddito, come si desumeva dalle prodotte dichiarazioni dei redditi, in cui si evidenziava effettivamente una flessione delle entrate nell’anno immediatamente successivo al fatto lesivo. La decisione, favorevole alla tesi dell’attrice, veniva impugnata dai responsabili, obbligati ai relativo risarcimento, i quali affermavano invece l’assenza della riconducibilità eziologica (al sinistro) della predetta contrazione patrimoniale, ritenendo non sufficiente la mera dichiarazione dei redditi a fondare una presunzione chiara, precisa e concordante.

La Corte di Cassazione, di contrario avviso, rigetta il ricorso, precisando che se: “i dati risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, in particolare il reddito lordo d’impresa (costituito dai ricavi cui vanno sottratti i costi se esistenti, al lordo di ritenute d’acconto ed oneri deducibili) da esse ricavabile in primo luogo sono elementi di prova liberamente valutabili dal giudice nell’ambito della valutazione complessiva della situazione del danneggiato“, gli stessi, anche a fronte dello specifico richiamo operato dall’art. 137 del C.d.A.: “rivestono una particolare rilevanza non ignorabile, perché prese in considerazione espressamente dalla legge come idoneo parametro di riferimento per la quantificazione del danno, ed anche perché autodichiarazioni idonee a vincolare il dichiarante anche verso l’erario“.

La Corte poi precisa che ovviamente è possibile contestare tali dati, ma tale onere è a carico della parte che ritiene non significativi al fine di supportare la voce del danno patrimoniale (spettava infatti “sull’attuale ricorrente l’onere di fornire la prova contraria, ossia che la contrazione reddituale nel periodo immediatamente successivo alla operazione cui si sottopose la signora presso l’istituto ricorrente non fosse da considerarsi in rapporto causale con l’incapacità temporanea di attendere alle proprie attività abituali causatale dall’errata esecuzione dell’intervento ma derivante da altra causa del tutto autonoma, quale una contrazione di popolarità della signora“).

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Avvocato Massimo Palisi - Padova

Nato a Catanzaro in data 24 aprile 1969, consegue la maturità classica (voto 60/60) e la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Padova (voto 105/110). Viene eletto per il biennio 1992/94 Segretario Nazionale della Fuci (Federazione Universitaria Cattolici Italiani).

Avvocato dal 1999, Cassazionista dal 2016, svolge la propria attività a livello nazionale, operando nell’ambito del diritto sostanziale e processuale civile, con particolare elezione per le tematiche relative alla responsabilità civile (sia in ambito contrattuale che extracontrattuale), alla tutela della persona e dei consumatori in generale (e sotto il profilo risarcitorio in particolare), al diritto del lavoro, al diritto delle assicurazione. Svolge inoltre assistenza a favore delle vittime nell’ambito delle procedure penali.

Ha deciso di non essere fiduciario di alcuna compagnia di assicurazione e/o banche, per non intaccare la propria opera di tutela nei confronti dei danneggiati e dei consumatori.

Ha collaborato, nel primo decennio del 2000, con Cittadinanzattiva Onlus, risultando membro: a) del gruppo studio “Assicurazioni ” del CNCU, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive; b) del collegio del Nord Italia dei conciliatori istituito presso il gruppo Banca Intesa, c) del gruppo di studio istituito presso l’ANIA per l’emanazione del nuovo Codice delle Assicurazioni. Ha svolto corsi seminariali in tema assicurativo a livello nazionale, promossi e patrocinati dal Ministero delle Attività Produttive.

È stato relatore in diversi convegni giuridici di carattere nazionale.

Avvocato Evenlina Piraino - Padova

Nata a Cosenza in data 29 settembre 1981, consegue il diploma di maturità al liceo scientifico (voto 100/100) e si laurea nel 2006, presso l’Università di Cosenza (UNICAL), in giurisprudenza (voto 108/110) discutendo una tesi nell’ambito del diritto del lavoro (“Il nuovo sistema di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: Decreto Legislativo n. 38/2000′) e del diritto assicurativo (“Il sistema assicurativo sociale in ambito europeo”).

È avvocato dal 2009; fa parte dello studio dal 2013. Si occupa prevalentemente di diritto civile, sostanziale e processuale, diritto del lavoro, diritto di famiglia, procedure stragiudiziali e di mediazione. Nell’ambito della materia di elezione dello studio legale, si interessa in particolare degli istituti di responsabilità civile speciale, di quello di natura professionale, oltre alla tutela degli animali e dell’ambiente, a vantaggio del quale svolge anche attività di volontariato sociale.

È attiva nell’ambito del diritto di famiglia e della tutela dei minori, nonché della tutela dei diritti della persona in generale, dei consumatori e della proprietà intellettuale.

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