Con la sentenza del 20 novembre 2024 n. 29837, la Corte Cassazione riconferma la centralità del dato fiscale nell’accertamento e nella quantificazione del danno patrimoniale conseguente ad una lesione.
Il caso riguardava una conduttrice televisiva che, in conseguenza di un errato trattamento chirurgico e dei successivi conseguenti trattamenti medici, era rimasta lontana dalla propria attività con flessione del proprio reddito, come si desumeva dalle prodotte dichiarazioni dei redditi, in cui si evidenziava effettivamente una flessione delle entrate nell’anno immediatamente successivo al fatto lesivo. La decisione, favorevole alla tesi dell’attrice, veniva impugnata dai responsabili, obbligati ai relativo risarcimento, i quali affermavano invece l’assenza della riconducibilità eziologica (al sinistro) della predetta contrazione patrimoniale, ritenendo non sufficiente la mera dichiarazione dei redditi a fondare una presunzione chiara, precisa e concordante.
La Corte di Cassazione, di contrario avviso, rigetta il ricorso, precisando che se: “i dati risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, in particolare il reddito lordo d’impresa (costituito dai ricavi cui vanno sottratti i costi se esistenti, al lordo di ritenute d’acconto ed oneri deducibili) da esse ricavabile in primo luogo sono elementi di prova liberamente valutabili dal giudice nell’ambito della valutazione complessiva della situazione del danneggiato“, gli stessi, anche a fronte dello specifico richiamo operato dall’art. 137 del C.d.A.: “rivestono una particolare rilevanza non ignorabile, perché prese in considerazione espressamente dalla legge come idoneo parametro di riferimento per la quantificazione del danno, ed anche perché autodichiarazioni idonee a vincolare il dichiarante anche verso l’erario“.
La Corte poi precisa che ovviamente è possibile contestare tali dati, ma tale onere è a carico della parte che ritiene non significativi al fine di supportare la voce del danno patrimoniale (spettava infatti “sull’attuale ricorrente l’onere di fornire la prova contraria, ossia che la contrazione reddituale nel periodo immediatamente successivo alla operazione cui si sottopose la signora presso l’istituto ricorrente non fosse da considerarsi in rapporto causale con l’incapacità temporanea di attendere alle proprie attività abituali causatale dall’errata esecuzione dell’intervento ma derivante da altra causa del tutto autonoma, quale una contrazione di popolarità della signora“).