La Corte di Cassazione, con la sentenza del 20 novembre 2024 n. 29890, torna a precisare i confini tra le condotte dei due soggetti (promotore ed investitore) al fine dell’individuazione dei profili di responsabilità ai fini risarcitori.
A tale proposito ribadisce che: “non può sussistere alcun automatismo che consenta di escludere la responsabilità del promotore finanziario in presenza di una condotta anomala dell’investitore, atteso che la valutazione relativa agli elementi sintomatici della condotta anomala dell’investitore – e l’apprezzamento della relativa idoneità a rivelare collusione o consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore – costituisce oggetto di un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, da compiersi caso per caso, il quale sfugge al sindacato di legittimità (da ultimo, v. Cass. 18/05/2022, n. 15917, in motivazione); tuttavia, quando tale condotta si traduca nella violazione di norme giuridiche, contenenti specifici obblighi (quale, nella fattispecie, quello di consegnare al consulente finanziario unicamente denaro contante (cfr., in tal senso, Cass. 28/07/2021, n. 21643), il giudice del merito è tenuto ad apprezzare specificamente queste circostanze ed, eventualmente, a dar conto, in motivazione, delle ragioni per le quali ritenga che tale condotta, lungi dal concretare una cooperazione colposa con l’illecito del promotore, sia stata perfettamente rispondente al principio di autoresponsabilità che deve governare i rapporti tra consociati e che si pone alla base della tutela dell’affidamento incolpevole, e non abbia pertanto integrato quei connotati di anomalia idonei ad elidere il nesso di occasionalità necessaria tra il danno subito dall’investitore e le incombenze affidate al promotore, che giustifica la solidale responsabilità dell’intermediario (Cass. 25/10/2022, n. 31453).
Nel caso di specie, la Corte rileva che il giudice di merito pur avendo preso in considerazione tutti gli elementi asseritamente sintomatici della sussistenza di una condotta anomala da parte del cliente, ha poi immotivatamente omesso di giustificare perché non integrassero il carattere “anomalo”, escludendo la rilevanza di tali “anomalie” in funzione della dimostrazione della consapevole acquiescenza del cliente rispetto al contegno illecito del consulente finanziario. In particolare : “ha errato nel negare rilievo alla consegna di denaro in contante atteso che, contrariamente a quanto affermato da giudice a quo (v. p. 6 della sentenza ove si legge: “nel definire il contenuto della prova liberatoria, la giurisprudenza di legittimità ha escluso che la consegna di somme di denaro da parte del cliente con modalità difformi da quelle cui il promotore dovrebbe attenersi possa di per sé escludere il rapporto di necessaria occasionalità ed anche che possa costituire concausa del danno o determinare l’applicazione dell’art. 1227 cod. civ. ai fini della riduzione del risarcimento spettante all’investitore (Cass. n. 32514 del 2018, cit.; Cass. 01/03/2016, n. 4037; 24/07/2009, n. 17393; cfr. Cass. ord. n. 857/2020)”), tale comportamento costituisce indice sintomatico della ricorrenza di una condotta anomala, per di più traducentesi nella violazione norme giuridiche contenenti specifici obblighi (quale il divieto consegnare al consulente finanziario denaro contante), che può interrompere il nesso di occasionalità necessaria o almeno essere presa in considerazione come concausa del danno idonea a determinare l’applicazione dell’art. 1227 cod. civ. ai fini della riduzione del risarcimento dovuto dall’intermediario (Cass. 16/11/2023, n.31894; Cass. 11/06/2024, n. 16258)“