La Corte di Cassazione, con la sentenza del 20 novembre 2024 n. 29936, ribadisce i criteri di applicazione del triplo della pensione sociale. Afferma infatti che: “l’art. 4 D.L. 857/76 (oggi trasfuso, con modifiche che non vengono qui in rilievo, nell’art. 137 cod. ass.) è norma “residuale”, che si applica solo quando a) la vittima non ha un reddito; b) la vittima ha un reddito saltuario o così modesto da essere insufficiente ai suoi bisogni. Se la vittima un reddito l’abbia, ma non sappia provarne l’ammontare, non può invocare l’art. 4 D.L. 857/76 (in questo senso: Cass. Civ. 13 febbraio 2020 n. 3541; Cass. Civ . 12 ottobre 2018 n. 25370; Cass. Civ. 4 maggio 2016 n. 8896)“.
A fronte di ciò viene rigettato il motivo di impugnazione, formulato nei confronti della sentenza della Corte di Appello, nella parte in cui aveva ritenuto che il criterio di liquidazione del danno patrimoniale di cui all’art. 4 D.L. 857/76 (triplo dell’assegno sociale) non poteva applicarsi se la vittima, pur lavorando stabilmente, non aveva dato la prova del reddito perduto.