La Corte di Appello di Venezia riconosceva ai prossimi congiunti di una bambina (vittima di un grave errore medico) il danno derivante dalla lesione del rapporto parentale. In particolare dopo aver richiamato il principio giurisprudenziale secondo cui la prova di un simile danno “può essere desunta anche dalla gravita delle lesioni“, la Corte lagunare ha messo in luce che la minore “presenta una gravissima condizione di salute fin dalla nascita, tale da richiedere l’assistenza continua dei suoi cari e da compromettere in modo rimarchevole la possibilità di un sereno rapporto familiare, essendo la minore incapace di gestirsi e curarsi autonomamente, di svolgere un’attività lavorativa autonoma e di sviluppare ordinarie relazioni sociali e familiari“. Da siffatto quadro emergeva in modo chiaro, dunque, “l’impatto devastante” che i postumi subiti dalla minore avevano avuto, hanno e avranno sulla vita dei genitori e dei nonni, “che per tutta la vita dovranno sopportare, oltre al peso delle evidenti difficoltà pratiche e organizzative legate alla gestione della malattia di Ze.Di., anche quello derivante dalla profonda sofferenza che scaturisce dalla consapevolezza che la propria figlia e nipote resterà per sempre menomata nel fisico e nella psiche e non avrà mai una vita normale“. La sentenza stabiliva di liquidare per tale titolo, in via equitativa, ai genitori la somma di Euro 250.000 ciascuno e ai nonni quella di Euro 100.000 ciascuno, importi tutti in moneta attuale.
La Corte di Cassazione, con la sentenza del 19 novembre 2024 n. 29815, conferma la correttezza della decisione, precisando che: “la Corte d’Appello ha premesso che si trattava nella specie, com’è ovvio, di una liquidazione equitativa e ha poi provveduto a determinare le somme dovute facendo applicazione delle tabelle milanesi del 2018. Rispetto a queste ultime, le somme riconosciute rientrano nella forbice prevista, tanto per i genitori quanto per i nonni. Ora, pur essendo indubbio che questa Corte ha scrutinato negativamente le tabelle milanesi in relazione ai criteri di liquidazione del c.d. danno parentale (sentenza 21 aprile 2021, n. 10579), è altrettanto vero che potrebbe essere, semmai, il danneggiato ad invocare il diverso criterio di liquidazione “a punti” in caso di applicazione del criterio “a forbice” (ordinanza 19 settembre 2024, n. 25213); ma tanto non si è verificato nel caso in esame. Ne consegue che, trattandosi di una liquidazione coerente coi minimi e massimi delle invocate tabelle, nessuna contestazione può essere mossa all’impugnata sentenza sotto questo profilo, posto che si tratterebbe comunque di un’indebita ingerenza, da parte di questa Corte, in una valutazione discrezionale del giudice di merito“.