La valutazione equitativa (e di merito) del danno non patrimoniale da lesione vincolo parentale

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La Corte di Appello di Venezia riconosceva ai prossimi congiunti di una bambina (vittima di un grave errore medico) il danno derivante dalla lesione del rapporto parentale. In particolare dopo aver richiamato il principio giurisprudenziale secondo cui la prova di un simile danno “può essere desunta anche dalla gravita delle lesioni“, la Corte lagunare ha messo in luce che la minore “presenta una gravissima condizione di salute fin dalla nascita, tale da richiedere l’assistenza continua dei suoi cari e da compromettere in modo rimarchevole la possibilità di un sereno rapporto familiare, essendo la minore incapace di gestirsi e curarsi autonomamente, di svolgere un’attività lavorativa autonoma e di sviluppare ordinarie relazioni sociali e familiari“. Da siffatto quadro emergeva in modo chiaro, dunque, “l’impatto devastante” che i postumi subiti dalla minore avevano avuto, hanno e avranno sulla vita dei genitori e dei nonni, “che per tutta la vita dovranno sopportare, oltre al peso delle evidenti difficoltà pratiche e organizzative legate alla gestione della malattia di Ze.Di., anche quello derivante dalla profonda sofferenza che scaturisce dalla consapevolezza che la propria figlia e nipote resterà per sempre menomata nel fisico e nella psiche e non avrà mai una vita normale“. La sentenza stabiliva di liquidare per tale titolo, in via equitativa, ai genitori la somma di Euro 250.000 ciascuno e ai nonni quella di Euro 100.000 ciascuno, importi tutti in moneta attuale.

La Corte di Cassazione, con la sentenza del 19 novembre 2024 n. 29815, conferma la correttezza della decisione, precisando che: “la Corte d’Appello ha premesso che si trattava nella specie, com’è ovvio, di una liquidazione equitativa e ha poi provveduto a determinare le somme dovute facendo applicazione delle tabelle milanesi del 2018. Rispetto a queste ultime, le somme riconosciute rientrano nella forbice prevista, tanto per i genitori quanto per i nonni. Ora, pur essendo indubbio che questa Corte ha scrutinato negativamente le tabelle milanesi in relazione ai criteri di liquidazione del c.d. danno parentale (sentenza 21 aprile 2021, n. 10579), è altrettanto vero che potrebbe essere, semmai, il danneggiato ad invocare il diverso criterio di liquidazione “a punti” in caso di applicazione del criterio “a forbice” (ordinanza 19 settembre 2024, n. 25213); ma tanto non si è verificato nel caso in esame. Ne consegue che, trattandosi di una liquidazione coerente coi minimi e massimi delle invocate tabelle, nessuna contestazione può essere mossa all’impugnata sentenza sotto questo profilo, posto che si tratterebbe comunque di un’indebita ingerenza, da parte di questa Corte, in una valutazione discrezionale del giudice di merito“.

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Avvocato Massimo Palisi - Padova

Nato a Catanzaro in data 24 aprile 1969, consegue la maturità classica (voto 60/60) e la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Padova (voto 105/110). Viene eletto per il biennio 1992/94 Segretario Nazionale della Fuci (Federazione Universitaria Cattolici Italiani).

Avvocato dal 1999, Cassazionista dal 2016, svolge la propria attività a livello nazionale, operando nell’ambito del diritto sostanziale e processuale civile, con particolare elezione per le tematiche relative alla responsabilità civile (sia in ambito contrattuale che extracontrattuale), alla tutela della persona e dei consumatori in generale (e sotto il profilo risarcitorio in particolare), al diritto del lavoro, al diritto delle assicurazione. Svolge inoltre assistenza a favore delle vittime nell’ambito delle procedure penali.

Ha deciso di non essere fiduciario di alcuna compagnia di assicurazione e/o banche, per non intaccare la propria opera di tutela nei confronti dei danneggiati e dei consumatori.

Ha collaborato, nel primo decennio del 2000, con Cittadinanzattiva Onlus, risultando membro: a) del gruppo studio “Assicurazioni ” del CNCU, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive; b) del collegio del Nord Italia dei conciliatori istituito presso il gruppo Banca Intesa, c) del gruppo di studio istituito presso l’ANIA per l’emanazione del nuovo Codice delle Assicurazioni. Ha svolto corsi seminariali in tema assicurativo a livello nazionale, promossi e patrocinati dal Ministero delle Attività Produttive.

È stato relatore in diversi convegni giuridici di carattere nazionale.

Avvocato Evenlina Piraino - Padova

Nata a Cosenza in data 29 settembre 1981, consegue il diploma di maturità al liceo scientifico (voto 100/100) e si laurea nel 2006, presso l’Università di Cosenza (UNICAL), in giurisprudenza (voto 108/110) discutendo una tesi nell’ambito del diritto del lavoro (“Il nuovo sistema di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: Decreto Legislativo n. 38/2000′) e del diritto assicurativo (“Il sistema assicurativo sociale in ambito europeo”).

È avvocato dal 2009; fa parte dello studio dal 2013. Si occupa prevalentemente di diritto civile, sostanziale e processuale, diritto del lavoro, diritto di famiglia, procedure stragiudiziali e di mediazione. Nell’ambito della materia di elezione dello studio legale, si interessa in particolare degli istituti di responsabilità civile speciale, di quello di natura professionale, oltre alla tutela degli animali e dell’ambiente, a vantaggio del quale svolge anche attività di volontariato sociale.

È attiva nell’ambito del diritto di famiglia e della tutela dei minori, nonché della tutela dei diritti della persona in generale, dei consumatori e della proprietà intellettuale.

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