La compensatio lucri cum damno e l’onere probatorio

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La Corte di Cassazione, con la sentenza del 19 novembre 2024 n.29815, rammenta che: “nella giurisprudenza di questa Corte il principio della compensatio lucri cum damno è ormai un patrimonio acquisito; è la caratteristica stessa della responsabilità civile da illecito, che è per sua natura ripristinatoria, a vietare che il danneggiato possa conseguire, a titolo di risarcimento, qualcosa di più di quanto gli è stato sottratto a causa del fatto dannoso.

In materia di danno da emotrasfusioni con sangue infetto il principio fu enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte già con la sentenza 11 gennaio 2008, n. 584. Successivamente, le Sezioni Unite sono intervenute ancora in argomento con un gruppo di pronunce del 2018, fra le quali è opportuno richiamare, in particolare, la sentenza 22 maggio 2018, n. 12567, nella quale si è detto che, in ossequio al suindicato principio, dall’ammontare del danno subito da un neonato in fattispecie di colpa medica, e consistente nelle spese da sostenere vita natural durante per l’assistenza personale, deve sottrarsi il valore capitalizzato della indennità di accompagnamento che la vittima abbia comunque ottenuto dall’ente pubblico, in conseguenza di quel fatto, essendo tale indennità rivolta a fronteggiare ed a compensare direttamente il medesimo pregiudizio patrimoniale causato dall’illecito, consistente nella necessità di dover retribuire un collaboratore o assistente per le esigenze della vita quotidiana del minore reso disabile per negligenza al parto“.

La successiva e più recente giurisprudenza, dettata per lo più in materia di emotrasfusioni con sangue infetto, ha tuttavia chiarito che: “l’indennizzo di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, può essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno (compensatio lucri cum damno) solo se sia stato effettivamente versato o, comunque, sia determinato nel suo preciso ammontare o determinabile in base a specifici dati della cui prova è onerata la parte che eccepisce il lucrum. Ciò anche perché la liquidazione del danno aquiliano deve portare alla quantificazione di un importo certo e determinato che non è possibile rimettere al giudice dell’esecuzione, dovendo il dispositivo della sentenza di condanna essere completo e suscettibile di esecuzione senza ulteriori accertamenti (v., tra le altre, le sentenze 22 agosto 2018, n. 20909, e 7 marzo 2022, n. 7345, nonché le ordinanze 30 agosto 2019, n. 21837, 31 marzo 2021, n. 8866, e 15 luglio 2022, n. 22331). Questo principio sta a significare che l’applicazione di tale regola non può costituire il frutto di una sorta di opzione teorica resa necessaria per affermare la correttezza del principio, ma deve essere conseguenza di un’effettiva dimostrazione, da parte del debitore, del fatto che il versamento di una somma ulteriore a titolo di risarcimento dei danni verrebbe a determinare un’ingiustificata locupletazione a favore del creditore“.

Nel caso di specie la Corte di Cassazione rileva che tale prova manca totalmente nel caso in esame, nel quale la Corte d’Appello ha stabilito che la danneggiata non poteva, allo stato, godere della pensione di invalidità e che ella neppure beneficiava dell’indennità di accompagnamento, per cui la questione era priva di rilevanza. A fronte di tale motivazione: “la censura proposta dalla ricorrente, benché corretta, non contesta le risultanze di fatto e si limita ad affermare, con una prospettiva che è chiaramente, almeno allo stato, non attuale, che essa, dopo aver pagato la somma posta a suo carico dalla sentenza a titolo di assistenza della danneggiata, potrebbe essere poi esposta all’azione di rivalsa dell’INPS; ma è evidente che questa è un’ipotesi teorica che non può condurre alla cassazione della sentenza“.

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Avvocato Massimo Palisi - Padova

Nato a Catanzaro in data 24 aprile 1969, consegue la maturità classica (voto 60/60) e la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Padova (voto 105/110). Viene eletto per il biennio 1992/94 Segretario Nazionale della Fuci (Federazione Universitaria Cattolici Italiani).

Avvocato dal 1999, Cassazionista dal 2016, svolge la propria attività a livello nazionale, operando nell’ambito del diritto sostanziale e processuale civile, con particolare elezione per le tematiche relative alla responsabilità civile (sia in ambito contrattuale che extracontrattuale), alla tutela della persona e dei consumatori in generale (e sotto il profilo risarcitorio in particolare), al diritto del lavoro, al diritto delle assicurazione. Svolge inoltre assistenza a favore delle vittime nell’ambito delle procedure penali.

Ha deciso di non essere fiduciario di alcuna compagnia di assicurazione e/o banche, per non intaccare la propria opera di tutela nei confronti dei danneggiati e dei consumatori.

Ha collaborato, nel primo decennio del 2000, con Cittadinanzattiva Onlus, risultando membro: a) del gruppo studio “Assicurazioni ” del CNCU, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive; b) del collegio del Nord Italia dei conciliatori istituito presso il gruppo Banca Intesa, c) del gruppo di studio istituito presso l’ANIA per l’emanazione del nuovo Codice delle Assicurazioni. Ha svolto corsi seminariali in tema assicurativo a livello nazionale, promossi e patrocinati dal Ministero delle Attività Produttive.

È stato relatore in diversi convegni giuridici di carattere nazionale.

Avvocato Evenlina Piraino - Padova

Nata a Cosenza in data 29 settembre 1981, consegue il diploma di maturità al liceo scientifico (voto 100/100) e si laurea nel 2006, presso l’Università di Cosenza (UNICAL), in giurisprudenza (voto 108/110) discutendo una tesi nell’ambito del diritto del lavoro (“Il nuovo sistema di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: Decreto Legislativo n. 38/2000′) e del diritto assicurativo (“Il sistema assicurativo sociale in ambito europeo”).

È avvocato dal 2009; fa parte dello studio dal 2013. Si occupa prevalentemente di diritto civile, sostanziale e processuale, diritto del lavoro, diritto di famiglia, procedure stragiudiziali e di mediazione. Nell’ambito della materia di elezione dello studio legale, si interessa in particolare degli istituti di responsabilità civile speciale, di quello di natura professionale, oltre alla tutela degli animali e dell’ambiente, a vantaggio del quale svolge anche attività di volontariato sociale.

È attiva nell’ambito del diritto di famiglia e della tutela dei minori, nonché della tutela dei diritti della persona in generale, dei consumatori e della proprietà intellettuale.

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