La vicenda riguardava un sinistro determinato dalla caduta in moto a causa di una macchia olio presente sul manto della strada. La società, che gestiva il tratto autostradale, eccepiva che la formazione dell’insidia era avvenuta in tempi prossimi alla caduta così da non permettere il suo intervento per rimuovere la macchia o quantomeno segnalarla. Il Tribunale di Milano (dott. Sara Maria Rosaria Silvestro) con sentenza del 2 novembre 2024 n. 9556 (https://studiolegalepalisi.com/2024/11/06/il-tribunale-di-milano-conferma-la-possibilita-di-accertare-il-nesso-di-causa-ex-art-2051-c-c-anche-mediante-presunzione/), in una causa patrocinata dallo Studio, accoglieva la domanda risarcitoria, affermando:
“nel caso in esame, non è stato dimostrato da quanto tempo l’olio giacesse sulla strada e, quindi, se il custode abbia o meno violato l’obbligo di vigilanza, che gli avrebbe imposto di agire, al fine di prevenire eventuali pericoli. Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, spetta al custode dimostrare che la presenza del materiale vischioso sul manto stradale, non visibile e non segnalato, sia dipesa da una causa estemporanea, non eliminabile con immediatezza. Proprio in un caso riferito alla presenza di una macchia d’olio (Cass. Civile, sezione III, n. 7361 del 15/3/2019), la Suprema Corte ha affermato il principio per cui “la prova della presenza recente di una macchia d’olio, non prevedibile e dunque non evitabile da parte del Comune a cagione del fatto di essersi formata poco prima dell’incidente, in quanto prova di un fatto esterno al rapporto tra il custode e la cosa, e come tale in grado di costituire da solo causa del danno, grava sul custode medesimo, ossia sull’ente comunale che deve allegare elementi, anche semplicemente fonti di presunzioni, tali da consentire di affermare l’incidenza del fortuito nella causazione dell’evento”. Non vi sono elementi che possano far ritenere provata neppure in via presuntiva la formazione recente della macchia d’olio, non risultando concludente il fatto che non siano stati segnalati altri incidenti e che, dalla documentazione interna della convenuta, non risultino altre segnalazioni. Non sono stati forniti elementi in ordine ad un possibile concorso colposo dell’attore ex art. 1227 c.c.”