Ancora una volta (https://studiolegalepalisi.com/2024/12/03/il-danno-morale-e-diverso-dal-danno-biologico/) la Corte di Cassazione, con la sentenza del 9 dicembre 2024 n. 31684, conferma l‘irriducibile differnza del danno morale rispetto a quello biologico.
Afferma infatti che: “mentre il danno biologico è un danno avente base organica, che consiste in alterazioni funzionali dell’organismo suscettibili di essere documentate da rilievo medicolegali e si traduce in un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, diversamente, il danno morale è un pregiudizio non soggetto a riscontri medici, inerendo ad una sofferenza che si dispiega nel foro interno del danneggiato e che ivi si arresta. Il danno morale, infatti, consiste in uno stato d’animo di sofferenza interiore che prescinde dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato – che, tuttavia, può pure influenzare – e si caratterizza, fenomenologicamente, in esperienze soggettive come il dolore dell’animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione (tra le altre: Cass. n. 7513/2018; Cass. n. 9006/2022).
Pertanto, ove dedotto e provato, il danno morale deve formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico in quanto, nella liquidazione dell’importo complessivo del risarcimento, è necessario assicurare l’integralità del risarcimento, avendo riguardo a tutti gli aspetti non patrimoniali e areddituali su cui incide l’illecito, senza, però, incorrere in duplicazioni risarcitorie.
È necessario, pertanto, che il giudice del merito dia adeguatamente conto in motivazione dei pregiudizi concretamente inflitti ai diversi aspetti della persona che si intendono valorizzare ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale e a quale titolo si intenda farlo: se di danno biologico o di danno morale.
L’onere motivazionale, che deve essere orientato a dare evidenza alla fenomenologia dei pregiudizi patiti dal danneggiato – e che, pertanto, è precipitato di un’istruttoria svolta con cura e completezza, potendo il giudice del merito anche far tesoro di utili strumenti chiarificatori delle allegazioni a sostegno della domanda, come, tra gli altri, la comparizione delle parti (art. 171-bis c.p.c.) -, assolve, dunque, ad una funzione essenziale, soprattutto in considerazione del fatto che, come detto, la liquidazione di una tipologia di danno non esclude l’altra, ben potendo esse coesistere“.
Nel Caso di specie, la corte territoriale inquadrava correttamente i caratteri tipici del danno morale che andava a risarcire (ossia, richiamando la “sofferenza psicologica” comprensiva di tutti gli stati d’animo che possono affliggere l’individuo “quali tristezza, malinconia, senso di vergogna, mancanza di autostima, disperazione alla prospettiva di dover sopportare la vita, frustrazione connessa alla propria diversità e alla mancanza di prospettive di miglioramento“), dando conto della fattualità del pregiudizio al foro interno della danneggiata, avendo messo in adeguato risalto specifiche circostanze rivelatrici del patimento interiore sofferton conseguenza dell’illecito (ossia “la sofferenza morale cagionata dall’uso della carrozzina, dalla gastrostomia, dall’incontinenza, la soppressione dell’autostima, il disagio conseguente alla condizione di invalida“), distinte dagli aspetti dinamici-relazionali, sebbene idonee anch’esse ad incidervi.