La Corte di Cassazione, con la sentenza del 9 dicembre 2024 n. 31684 precisa che: “va osservato che l’art. 138 c.a.p. prevede la predisposizione, con fonte regolamentare, “di specifiche tabelle uniche per tutto il territorio della Repubblica: a) delle menomazioni all’integrità psico-fisica comprese tra dieci e cento punti; b) del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all’età del soggetto leso” (comma 1). Dette tabelle sono redatte in base a determinati criteri, indicati alle lettere da a) a d) del comma 2 dello stesso art. 138. A sua volta, la lett. e) del citato comma 2 dell’art. 138 dispone che “al fine di considerare la componente del danno morale da lesione all’integrità fisica, la quota corrispondente al danno biologico stabilita in applicazione dei criteri di cui alle lettere da a) a d) è incrementata in via percentuale e progressiva per punto, individuando la percentuale di aumento di tali valori per la personalizzazione complessiva della liquidazione”. Il successivo comma 3 del medesimo articolo prevede, poi, che “(q)ualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati, l’ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella unica nazionale di cui al comma 1, lettera b), può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 30 per cento“.
La norma dell’art. 138 c.p.a. stabilisce, dunque, che il danno morale, ricorrendone le condizioni, debba essere liquidato in via autonoma rispetto al danno biologico (comma 2, lett. e) e che l’aumento dalla stessa stabilito sino al 30% ha ad oggetto esclusivamente il danno biologico e non anche quello morale (comma 3)“.
Ed è in tal senso il principio è stato già enunciato dalla Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 2433/2024, che ha affermato che l’aumento riguarda unicamente il danno biologico.
La Corte ribadisce quindi il principio di diritto secondo cui: “l’aumento sino al 30% stabilito dal comma 3 dell’art. 138 del D.Lgs. n. 209/2005 ha ad oggetto esclusivamente il danno biologico e non trova, dunque, applicazione in riferimento al danno morale, che, ricorrendone le condizioni, va liquidato autonomamente, secondo quanto previsto dal comma 2, lett. e), dello stesso art. 138“