La Corte di Cassazione, con la sentenza del 12 dicembre 2024 n. 32152 precisa che: “nel combinato disposto degli artt. 145 e 148 c.ass. la giurisprudenza di legittimità ha individuato “un chiaro intento deflattivo, essendo evidente la finalità “di razionalizzazione del contenzioso giudiziario, notoriamente inflazionato, nella materia dei sinistri stradali, anche da liti bagatellari” (così Corte Cost., 3 maggio 2012, n. 111). Lo scopo del legislatore non è affidato soltanto alla prevista dilazione temporale (invero modesta) di sessanta/novanta giorni, ma – soprattutto – al procedimento ex art. 148 Codice delle assicurazioni private che, nel prescrivere una partecipazione attiva dell’assicuratore alla trattativa ante causam, mira a propiziare una conciliazione precontenziosa.” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1829 del 25/01/2018, in motivazione). Conseguentemente, la proponibilità della domanda risarcitoria è subordinata alla trasmissione di una richiesta contenente gli elementi, indicati nell’art. 148 c.ass., sufficienti a permettere all’assicuratore di “accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l’offerta” (presupposto formale), e alla collaborazione, improntata ai canoni di correttezza e buona fede, del danneggiato con l’assicuratore della r.c.a., sì da consentirgli nella fase stragiudiziale di effettuare l’accertamento e la valutazione del danno e di formulare una proposta conciliativa potenzialmente idonea ad evitare il giudizio (requisito sostanziale).
Ovviamente la stessa giurisprudenza, al fine di evitare una lettura formalistica ed ostruzionistica del principio precisa che: “l’azione diretta proposta dalla vittima di un sinistro stradale nei confronti dell’assicuratore della r.c.a. è proponibile anche se preceduta da una richiesta stragiudiziale non conforme alle prescrizioni dell’articolo 148 c.ass., se l’assicuratore non si sia avvalso della facoltà di chiederne l’integrazione, ai sensi del quinto comma della norma citata” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 32919 del 09/11/2022, Rv. 666114-01) oppure se si è avvalso di tale facoltà “dopo la scadenza del termine previsto dal quinto comma” citato (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 20802 del 25/07/2024, Rv. 671932-01), fermo restando che la richiesta del danneggiato “è idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contenga gli elementi necessari e sufficienti perché l’assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l’offerta, essendo pertanto irrilevante, ai fini della proponibilità suddetta, la circostanza che la richiesta sia priva di uno o più dei contenuti previsti dall’art. 148 c.ass., qualora gli elementi mancanti siano superflui ai fini della formulazione dell’offerta risarcitoria da parte dell’assicuratore” (Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 15445 del 03/06/2021, Rv. 661671-01);