La norma applicabile in caso di sinistro verificatosi all’estero

La norma applicabile in caso di sinistro verificatosi all'estero

Per un sinistro verificatosi in Slovenia, la Corte di Appello di Trieste (confermando quanto stabilito dal Tribunale di Trieste) ha ritenuto applicabile la legge italiana rilevando il luogo di consolidamento dei postumi permanenti e della consumazione del periodo di invalidità temporanea.

La compagnia di assicurazione (Adriatic) si rivolge alla Corte di Cassazione ritenendo che la legge nazionale, applicabile al sinistro stradale occorso in Slovenia, sia invece quella slovena sostenendo che, in base alla interpretazione della norma europea fornita dalla CGUE con la sentenza n. 354/14, l’unico elemento di collegamento pertinente per la determinazione della legge applicabile nel caso di incidente stradale è il luogo dove sorge il danno diretto, cioè il luogo dove è stata subita la lesione dell’integrità fisica, che, nel caso di specie, è la Slovenia (https://studiolegalepalisi.com/2024/06/25/criterio-per-lindividuazione-del-diritto-applicabile-in-caso-di-sinistro-verificatosi-allestero/)

La Corte di Cassazione, con la sentenza del 23 dicembre 2024 n. n.340171, con un’articolata riostrucione delle norme in tema di applicazione delle norme applicabili dà ragione alla compagnia di assicurazione. rilevando, come individuato in sentenza e com’è pacifico in causa, che la questione di diritto internazionale privato, riguardante l’individuazione della legge applicabile nella fattispecie, deve essere risolta alla luce delle disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (c.d “Regolamento Roma II”). Di tale Regolamento vengono in rilievo in particolare le seguenti disposizioni:

Art. 2 Obbligazioni extracontrattuali – 1. Ai fini del presente regolamento, il danno comprende ogni conseguenza derivante da fatto illecito, arricchimento senza causa, negotiorum gestio o culpa in contrahendo. 2. Il presente regolamento si applica anche alle obbligazioni extracontrattuali che possono sorgere. 3. Qualsiasi riferimento, contenuto nel presente regolamento, a: a) un fatto che dà origine al danno comprende i fatti che possono verificarsi che danno origine a danni; b) un danno comprende i danni che possono verificarsi“.

Art. 4 Norma generale – 1. Salvo se diversamente previsto nel presente regolamento, la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali che derivano da un fatto illecito è quella del paese in cui il danno si verifica, indipendentemente dal paese nel quale è avvenuto il fatto che ha dato origine al danno e a prescindere dal paese o dai paesi in cui si verificano le conseguenze indirette di tale fatto“.

La Corte di Cassazione rileva che: “con la sentenza 10 dicembre 2015, in C – 350/14 (c.d. “sentenza La.”, evocata sia in sentenza che nel ricorso), la CGUE – investita dal giudice italiano (Tribunale di Trieste), con riferimento ad una causa promossa da una persona fisica, residente in Romania, contro una compagnia di assicurazioni italiana, per ottenere il risarcimento dei danni da lesione del rapporto parentale subiti a causa del decesso della propria figlia in un incidente stradale avvenuto in Italia, della questione pregiudiziale, ex art. 267 TFUE, compendiata nell’interrogativo: “se, per determinare la legge applicabile ad un’obbligazione extracontrattuale derivante da un incidente stradale, l’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento Roma II debba essere interpretato nel senso che i danni connessi al decesso di una persona in un siffatto incidente avvenuto nello Stato membro del foro, e subiti dai suoi congiunti residenti in un altro Stato membro, devono essere qualificati come “dann(i)” oppure come “conseguenze indirette” di tale incidente, ai sensi della citata disposizione” – ha offerto le seguenti indicazioni esegetiche. Ha anzitutto ribadito il proprio orientamento secondo cui “i termini di una disposizione di diritto dell’Unione che non contenga alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri per quanto riguarda la determinazione del suo senso e della sua portata devono di norma essere oggetto nell’intera Unione di un’interpretazione autonoma e uniforme”, dovendosi, quindi, “tener conto non soltanto della lettera di detta disposizione, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte”. Ha quindi rilevato, per quanto in particolare interessa in questa sede, che: – secondo l’articolo 2 del Regolamento Roma II, “il danno comprende ogni conseguenza derivante da fatto illecito”; – ai sensi del citato art. 4, par. 1, il “danno di cui occorre tener conto, per determinare il luogo in cui esso si verifica, è il danno diretto” e nel “caso di lesioni alla sfera personale o danni patrimoniali,.. il paese del luogo in cui il danno diretto si verifica è quello del luogo in cui è stata subita la lesione alla sfera personale o si è verificato il danno patrimoniale”; – “in caso di lesioni alla sfera personale o danni patrimoniali, il legislatore dell’Unione ha precisato, al considerando 17 del regolamento Roma II, che il paese del luogo in cui il danno diretto si verifica è quello del luogo in cui è stata subita la lesione alla sfera personale o si è verificato il danno patrimoniale”; – “ne consegue che, quando è possibile individuare il sorgere di un danno diretto, come normalmente accade nel caso di un incidente stradale, il luogo di tale danno diretto sarà l’elemento di collegamento pertinente per la determinazione della legge applicabile, indipendentemente dalle conseguenze indirette di tale incidente”; – “nel caso di specie, il danno è costituito dalle lesioni che hanno causato la morte della figlia del sig. La., danno quest’ultimo che, a sua volta, secondo il giudice del rinvio, si è verificato in Italia; quanto alle lesioni subite dai congiunti della vittima, queste devono essere considerate come conseguenze indirette dell’incidente di cui al procedimento principale, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento Roma II”; – “l’applicazione della legge del luogo in cui si è verificato il danno diretto partecipa quindi dell’obiettivo, enunciato al considerando 16 del regolamento Roma II, di assicurare la prevedibilità della legge applicabile, evitando allo stesso tempo il rischio che il citato fatto illecito sia scomposto in più parti soggette ad una legge differente a seconda dei luoghi in cui soggetti diversi dalla vittima diretta subiscono danni“.

La questione interpretativa che pone la fattispecie in esame è diversa da quella cui è direttamente riferibile la richiamata sentenza. Ed invero: “mentre in quel caso si trattava di stabilire se il danno iure proprio sofferto dai congiunti della vittima primaria potesse considerarsi, agli effetti dell’art. 4, par. 1, del Regolamento Roma II, come “danno diretto” o come “conseguenza indiretta” (e la soluzione è stata nel secondo senso per essere i danneggiati vittime secondarie del fatto lesivo), nel caso in esame il dilemma si pone con riferimento al danno sofferto dall’unica vittima dell’evento. Nel primo caso a collocarsi in territori statuali diversi erano, da un lato, la posizione della vittima primaria al momento del danno alla stessa cagionato (in Italia), dall’altro quella della vittima secondaria (in Romania) della cui domanda risarcitoria si discuteva; nel caso qui in scrutinio i due territori vengono coinvolti dal materiale prodursi del danno a carico del medesimo soggetto, nel breve intervallo di tempo intercorrente tra il verificarsi dell’evento e l’emergere delle conseguenze invalidanti: evento lesivo in Slovenia, conseguenze dannose in Italia. Nondimeno, pur nella diversità delle fattispecie esaminate, non può dubitarsi che le indicazioni rinvenienti dal Regolamento e dalla citata sentenza CGUE offrano criteri chiari e univoci che consentono di dirimere la questione posta. Tali in particolare risultano:a) la precisazione, contenuta nel considerando 17 del Regolamento e richiamata anche dalla sentenza La., secondo cui “in caso di lesioni alla sfera personale o danni patrimoniali, il paese in cui il danno si verifica dovrebbe essere il paese in cui è stata rispettivamente subita la lesione alla sfera personale o si è verificato il danno patrimoniale” b) la conseguenza, che ne è tratta dal giudice unionale, secondo cui “il danno di cui occorre tener conto, per determinare il luogo in cui esso si verifica, è il danno diretto” e nel “caso di lesioni alla sfera personale o danni patrimoniali, il paese del luogo in cui il danno diretto si verifica è quello del luogo in cui è stata subita la lesione alla sfera personale”; c) il corollario, che viene nella detta sentenza indicato quale logica conseguenza, secondo cui “quando è possibile individuare il sorgere di un danno diretto, come normalmente accade nel caso di un incidente stradale, il luogo di tale danno diretto sarà l’elemento di collegamento pertinente per la determinazione della legge applicabile, indipendentemente dalle conseguenze indirette di tale incidente“.

Non appare dubitabile che: “la portata letterale di tali affermazioni, tanto più se lette alla luce “del contesto e degli scopi perseguiti” dal Regolamento, che è quello di “favorire la prevedibilità dell’esito delle controversie giudiziarie, la certezza circa la legge applicabile e la libera circolazione delle sentenze” (Considerando 6), indirizzino a individuare l’elemento di collegamento cui aver riguardo per la determinazione della legge applicabile nel luogo in cui si è determinato l’evento lesivo, in quanto unico elemento in grado di costituire criterio certo e univoco nei suoi riferimenti spaziali e temporali. Particolarmente significativa in tal senso appare l’incidentale affermazione contenuta nella sentenza La. secondo cui proprio nel caso di “incidente stradale” è “normalmente possibile” individuare il sorgere di un “danno diretto”. È evidente che intanto tale “normale possibilità” è ravvisata nel caso di incidente stradale in quanto ciò che si sta considerando quale “danno diretto” (elemento di collegamento) è la lesione in sé e non le menomazioni che, come certo non può sfuggire, sono destinate a manifestarsi (in termini di invalidità temporanea, totale o parziale) e stabilizzarsi (in termini di invalidità permanente) su una base temporale non certo istantanea ma più o meno lunga e, conseguentemente, anche in luoghi diversi“.

Per la Corte sarebbe: “certamente fuorviante, oltre che non consentito dai criteri dettati dalla giurisprudenza unionale, affrontare la questione alla luce dello strumentario concettuale acquisito dalla giurisprudenza interna, che, come noto, distinguendo tra “danno evento” (o evento lesivo) e “danno conseguenza”, considera vero e proprio danno risarcibile solo il secondo e non il primo, il quale invece rileva sul piano della valutazione dell’antigiuridicità del fatto lesivo (attraverso il discrimine tra interessi sottesi oppure no al contratto, in caso di responsabilità contrattuale, e interessi meritevoli di tutela oppure no secondo l’ordinamento, in caso di responsabilità extracontrattuale).

Ragionando sulla base di tale distinzione non potrebbe dubitarsi che:

a) ciò che si determina per effetto immediato (e nel luogo) del sinistro (nella specie, in Slovenia) sia il danno evento, ossia la lesione dell’integrità fisica del danneggiato e con essa del suo diritto alla salute, ma in sé non è ciò a cui può aversi riguardo ai fini della valutazione, nel’an e nel quantum, del danno risarcibile;

b) le menomazioni invalidanti, ossia i danni da I.T. e da I.P., sono invece successive e, nella specie, si sono determinate, nella quasi totalità, in Italia, nel corso e al termine del processo patologico innescato dall’evento lesivo, dove – secondo quanto incontestatamente accertato – il danneggiato ha fatto rientro meno di un’ora dopo il sinistro;

c) sono però proprio queste, le menomazioni, i danni-conseguenza suscettibili di risarcimento, non il danno evento, e sono certamente conseguenze immediate e dirette ex art. 1223 cod. civ.

Per la Corte: “la distinzione tra “danno evento” (o più propriamente “evento lesivo”) e “danno conseguenza” è, però, il frutto di una elaborazione concettuale tutta interna al nostro ordinamento (peraltro consolidatasi solo a partire dal 2008) e nulla autorizza a ritenere, anzi è da escludere, che essa sia sottesa alla disposizione di che trattasi (del 2007). Non a caso la CGUE, nella citata pronuncia, come s’è ricordato, rimarca in premessa che la determinazione del senso e della portata delle norme del Regolamento devono prescindere da riferimenti al diritto degli Stati membri per essere oggetto di interpretazione “autonoma” e “uniforme” nell’intera Unione (il che, nel caso allora esaminato, ha giustificato la conclusione che, sebbene il danno dei congiunti derivante dalla morte della vittima primaria sia comunque, per i primi, nel diritto interno, un “danno diretto”, nondimeno ai fini della detta disposizione deve essere considerato quale “conseguenza indiretta”: v. Cass. Sez. U. 29/09/2022, n. 28427). I termini usati nelle fonti unionali sono certamente meno precisi e tecnicamente univoci di quelli che costituiscono, all’esito di una lunga e decennale elaborazione teorica, ormai lessico affermato nell’ordinamento interno, ma non possono essere riempiti dei significati che questo ad essi attribuisce. Gli indicatori sopra indicati e lo scopo del Regolamento consentono, tuttavia, di attribuire con sufficiente certezza alla disposizione in esame il significato che s’è detto. Volendo individuare una corrispondenza semantica dovrebbe dirsi che elemento di collegamento per la determinazione della legge applicabile deve ritenersi, in base alla citata disposizione, il luogo in cui il sinistro stradale si è consumato con la determinazione dell’evento lesivo, indipendentemente dal luogo anche diverso in cui abbiano a manifestarsi, nel tempo, le menomazioni conseguenti.

Implicita ma univoca conferma di ciò si trae del resto anche dall’affermazione contenuta nel par. 25 della citata sentenza CGUE, là dove si rileva come “nel caso di specie, il danno è costituito dalle lesioni che hanno causato la morte della figlia del sig. La., danno quest’ultimo che, a sua volta, secondo il giudice del rinvio, si è verificato in Italia”. A ben vedere, infatti, nel definire il danno che aveva colpito la vittima primaria e che, agli effetti della norma unionale, è stato considerato “danno diretto”, la Corte di Giustizia ha fatto, in quel caso, riferimento non alla tragica conseguenza ma alle lesioni che l’avevano causata (“.. il danno è costituito dalle lesioni che hanno causato ..”), vale a dire, traducendo il concetto nel lessico proprio del diritto interno, alle lesioni immediatamente conseguenti al sinistro, non al danno conseguenza che da quell’evento è derivato, rappresentato in quel caso dalla morte della vittima: esito che, in ipotesi, avrebbe ben potuto determinarsi in luogo e in tempo diversi da quelli dell’evento lesivo.

Convergenti appaiono anche le considerazioni svolte nei successivi paragrafi da 26 a 29 della sentenza, là dove si evidenzia – attraverso una lettura sistematica della norma in commento unitamente a quella di cui all’art. 15, lettera f), dello stesso Regolamento (che conferisce alla legge applicabile il compito di determinare quali siano le persone che possono far valere il proprio diritto al risarcimento, riferendosi anche all’ipotesi di danni subiti dai congiunti della vittima) e alla luce anche delle indicazioni traibili dal considerando 16 dello stesso Regolamento – che scopo della norma è quello di “assicurare la prevedibilità della legge applicabile, evitando allo stesso tempo il rischio che il citato fatto illecito sia scomposto in più parti soggette ad una legge differente a seconda dei luoghi in cui soggetti diversi dalla vittima diretta subiscono danni”.

Non è secondario evidenziare che l’esposta interpretazione è l’unica coerente con quella adottata dalle Sezioni Unite di questa Corte sulla competenza giurisdizionale in materia di illeciti civili dolosi e colposi, essendo esse più di una volta addivenute, sulla base della giurisprudenza della CGUE, all’enunciazione del principio di diritto per cui, ai sensi dell’art. 5, n. 3, del Regolamento CE n. 44 del 20001 e già dell’art. 5, n. 3, della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 ed ora dell’art. 7, n. 2, del regolamento UE n. 1215 del 2012), deve al detto fine aversi riguardo al “luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto”, che è quello in cui è sorto il danno, cioè il luogo in cui il fatto causale, generatore della responsabilità da delitto o da quasi delitto, ha prodotto direttamente i suoi effetti dannosi nei confronti della vittima immediata, dovendosi avere riguardo non solo al “luogo dell’evento generatore del danno”, ma anche al “luogo in cui l’evento di danno è intervenuto” e non rilevando invece il luogo dove si sono verificate o potranno verificarsi le conseguenze future della lesione del diritto della vittima (v. tra le altre, Cass. Sez. U. 29/09/2022, n. 28427; 22/05/1998, n. 5145; 11/02/2003, n. 2060; 13/12/2005, n. 27403; 05/05/2005, n. 10312; 19/05/2009, n. 11532; 13/01/2010, n. 357; 01/02/2019, n. 3165; 12/06/2019, n. 15743; 09/02/2021, n. 3125; 29/04/2022, n. 13593).

Per quanto s’è detto, non si ravvisano margini di incertezza, sulla questione qui in scrutinio, che possano giustificare il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Ai fini in discorso, specie alla luce delle ampie e univoche indicazioni già offerte dalla sentenza della C.G.U.E. sul caso La., il Regolamento predetto può considerarsi acte claire, nei sensi sopra esposti.

Nemmeno possono ravvisarsi profili di contrasto con la Costituzione o con l’ordine pubblico, ai sensi dell’art. 16, comma 1, della l. n. 218 del 1995. Sotto il primo profilo è appena il caso di rilevare che la paventata differenza liquidatoria tra cittadini abitanti nel medesimo Paese (l’Italia) trova nel caso in esame ragionevole giustificazione nel fatto che si tratta di sinistro (ed evento lesivo) verificatosi all’estero, venendo in tal modo a integrarsi fattispecie regolata dalla norma di diritto internazionale privato dettata dal Regolamento Roma II. Sotto il secondo profilo, va anzitutto ricordato che, agli effetti del diritto internazionale privato, l’ordine pubblico che impedisce l’ingresso nell’ordinamento italiano della norma straniera che vi contrasti si identifica con l'”ordine pubblico internazionale”, da intendersi come complesso dei principi fondamentali – incarnati nella disciplina ordinaria dei singoli istituti e dell’interpretazione fornitane dalla giurisprudenza costituzionale e ordinaria in quell’opera di sintesi e ricomposizione che dà forma al diritto vivente -, caratterizzanti l’ordinamento interno in un determinato periodo storico o fondati su esigenze di garanzia, comuni ai diversi ordinamenti, di tutela dei diritti fondamentali dell’uomo, così da operare quale meccanismo di salvaguardia dell’armonia interna dell’ordinamento giuridico statale di fronte all’ingresso di valori incompatibili con i suoi principi ispiratori (così Cass. n. 3448 del 06/02/2024; v. anche, ivi richiamate, ex aliis: Cass. n. 19405 del 2013; Cass. n. 19599 del 2016; Cass. Sez. U. n. 12193 del 2019; Sez. U. n. 38162 del 2022; Cass. n. 6723 del 2023).Nella specie, secondo quanto rappresentato anche dalla difesa del controricorrente, il diritto sloveno riconosce tutela risarcitoria ai danni alla persona, sia sotto l’aspetto dinamico relazionale che sotto quello delle sofferenze morali. La circostanza che l’applicazione della legge slovena, da parte del giudice italiano, lo conduca ad applicare, se del caso, termini più brevi di prescrizione o a liquidare il danno non patrimoniale da lesione del diritto alla salute in misura inferiore a quanto liquiderebbe secondo la legge italiana, si colloca sul piano delle modalità con cui la tutela è apprestata nel diritto straniero che la norma di diritto internazionale privato rende applicabile, senza potersi apprezzare quale ragione di negata tutela e, dunque, di contrasto con i principi sovraordinati di rango costituzionale o di ordine pubblico internazionale.

Sotto entrambi i profili, in particolare, non può assumere rilievo ostativo all’applicazione della legge straniera il fatto che il risarcimento non attinga alla stessa misura che si avrebbe in base all’applicazione della legge italiana (Cass. n. 3448 del 2024, cit.; n. 20841 del 2018; n. 18286 del 2021), tenuto conto, del resto, che “la regola generale di integralità della riparazione ed equivalenza al pregiudizio cagionato al danneggiato” non ha, come tale, “copertura costituzionale, purché sia garantita l’adeguatezza del risarcimento” (Corte cost. sent. n. 194 del 2018; analogamente, tra le altre, Corte cost., sentenze n. 420 del 1991, n. 369 del 1996, n. 199 del 2005, n. 303 del 2011, n. 235 del 2014)“.

Alla luce delle considerazioni che precedono il Collegio non ritiene in iure corretta la conclusione alla quale giunge la Corte di merito secondo cui “la lesione alla sfera personale subita dalla vittima rientra a pieno titolo nel concetto di “danno””, con la conseguenza che “la menomazione dell’integrità fisica in cui tale lesione si concretizza costituisce – ai sensi degli artt. 2 e 4, paragrafo 1, del Regolamento -una conseguenza diretta del fatto illecito rilevante ai fini della individuazione della legge nazionale applicabile e ciò tanto in riferimento alla componente temporanea della menomazione, che in riferimento a quella permanente. Sulla base di tale precisazione, essendo incontroverso che a meno di un’ora dall’incidente l’infortunato era già stato riportato nel territorio nazionale, non può dunque dubitarsi del fatto che sia l’Italia il paese in cui deve ritenersi subita la lesione“. Ed invero: “per quanto breve sia stato l’intervallo tra la lesione all’integrità fisica determinata dal sinistro e il rientro in Italia del danneggiato, resta il fatto che è solo al primo univoco momento che la disciplina europea affida il ruolo di elemento di collegamento ai fini della determinazione della legge applicabile

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Avvocato Massimo Palisi - Padova

Nato a Catanzaro in data 24 aprile 1969, consegue la maturità classica (voto 60/60) e la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Padova (voto 105/110). Viene eletto per il biennio 1992/94 Segretario Nazionale della Fuci (Federazione Universitaria Cattolici Italiani).

Avvocato dal 1999, Cassazionista dal 2016, svolge la propria attività a livello nazionale, operando nell’ambito del diritto sostanziale e processuale civile, con particolare elezione per le tematiche relative alla responsabilità civile (sia in ambito contrattuale che extracontrattuale), alla tutela della persona e dei consumatori in generale (e sotto il profilo risarcitorio in particolare), al diritto del lavoro, al diritto delle assicurazione. Svolge inoltre assistenza a favore delle vittime nell’ambito delle procedure penali.

Ha deciso di non essere fiduciario di alcuna compagnia di assicurazione e/o banche, per non intaccare la propria opera di tutela nei confronti dei danneggiati e dei consumatori.

Ha collaborato, nel primo decennio del 2000, con Cittadinanzattiva Onlus, risultando membro: a) del gruppo studio “Assicurazioni ” del CNCU, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive; b) del collegio del Nord Italia dei conciliatori istituito presso il gruppo Banca Intesa, c) del gruppo di studio istituito presso l’ANIA per l’emanazione del nuovo Codice delle Assicurazioni. Ha svolto corsi seminariali in tema assicurativo a livello nazionale, promossi e patrocinati dal Ministero delle Attività Produttive.

È stato relatore in diversi convegni giuridici di carattere nazionale.

Avvocato Evenlina Piraino - Padova

Nata a Cosenza in data 29 settembre 1981, consegue il diploma di maturità al liceo scientifico (voto 100/100) e si laurea nel 2006, presso l’Università di Cosenza (UNICAL), in giurisprudenza (voto 108/110) discutendo una tesi nell’ambito del diritto del lavoro (“Il nuovo sistema di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: Decreto Legislativo n. 38/2000′) e del diritto assicurativo (“Il sistema assicurativo sociale in ambito europeo”).

È avvocato dal 2009; fa parte dello studio dal 2013. Si occupa prevalentemente di diritto civile, sostanziale e processuale, diritto del lavoro, diritto di famiglia, procedure stragiudiziali e di mediazione. Nell’ambito della materia di elezione dello studio legale, si interessa in particolare degli istituti di responsabilità civile speciale, di quello di natura professionale, oltre alla tutela degli animali e dell’ambiente, a vantaggio del quale svolge anche attività di volontariato sociale.

È attiva nell’ambito del diritto di famiglia e della tutela dei minori, nonché della tutela dei diritti della persona in generale, dei consumatori e della proprietà intellettuale.

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