L’erronea negazione della personalizzazione

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La Corte d’Appello escludeva la personalizzazione, osservando, da un lato, che essa “deve essere accordata solo in presenza di allegazione e di positiva dimostrazione di specifiche circostanze … e postula l’individuazione di elementi di danno ulteriori rispetto a quelli ordinari che sono già compensati dalla liquidazione forfettizzata tabellare“; e rilevando, dall’altro lato, che “nel caso concreto nulla era stato allegato di specifico in citazione che possa in astratto giustificare la personalizzazione“.

Secondo la Corte di Cassazione, come afferma nella sentenza 9 dicembre 2024 n.31681, il giudice territoriale ha fatto corretta applicazione del principio, reiteratamente affermato da questa Corte, secondo cui: “in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna “personalizzazione” in aumento (Cass. 07/05/2018, n. 10912; Cass. 30/10/2018, n. 27482; Cass. 11/11/2019, n. 28988; Cass. 04/03/2021, n. 5865).

D’altra parte, le stesse deduzioni formulate dalle ricorrenti dimostrano, prima ancora che il mancato accertamento, l’omessa allegazione di quelle circostanze specifiche ed eccezionali, le quali rendano il danno subìto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età, risarcite dalla liquidazione forfettizzata del danno non patrimoniale assicurata dalle previsioni tabellari

Al di là del fatto che la Corte di Cassazione continua a considerare, sbagliando, come sinonimi i concetti di peculiarità e di eccezionalità, in tale decisione si rileva anche la base (errata) su cui si fonda la pretesa negazione del riconoscimento della personalizzazione, in quanto trattandosi di: “conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età, risarcite dalla liquidazione forfettizzata del danno non patrimoniale”.

La Corte dimentica però di rilevare che tale principio avrebbe un senso se la tabella di riferimento fosse stata costruita sulle specifiche menomazioni (per esempio prevedendo un risarcimento per coloro che hanno subito una tetraplagia). Ma la tabella in uso accomuna sotto il medesimo segno numerico lesioni tra loro diverse, con menomazioni differenti (per esempio un tipo di tetraplagia presenta lo stesso punteggio della cecità bilaterale). E proprio tale disparità che rende necessaria la personalizzazione perché, contrariamente a quanto afferma la Corte di Cassazione, non si tratterebbe delle conseguenze derivanti dalla medesima lesione dello stesso grado. Si tratterebbe in maniera uguale situazione diseguali, in contrasto con il principio egualitario citato in Costituzione

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Avvocato Massimo Palisi - Padova

Nato a Catanzaro in data 24 aprile 1969, consegue la maturità classica (voto 60/60) e la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Padova (voto 105/110). Viene eletto per il biennio 1992/94 Segretario Nazionale della Fuci (Federazione Universitaria Cattolici Italiani).

Avvocato dal 1999, Cassazionista dal 2016, svolge la propria attività a livello nazionale, operando nell’ambito del diritto sostanziale e processuale civile, con particolare elezione per le tematiche relative alla responsabilità civile (sia in ambito contrattuale che extracontrattuale), alla tutela della persona e dei consumatori in generale (e sotto il profilo risarcitorio in particolare), al diritto del lavoro, al diritto delle assicurazione. Svolge inoltre assistenza a favore delle vittime nell’ambito delle procedure penali.

Ha deciso di non essere fiduciario di alcuna compagnia di assicurazione e/o banche, per non intaccare la propria opera di tutela nei confronti dei danneggiati e dei consumatori.

Ha collaborato, nel primo decennio del 2000, con Cittadinanzattiva Onlus, risultando membro: a) del gruppo studio “Assicurazioni ” del CNCU, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive; b) del collegio del Nord Italia dei conciliatori istituito presso il gruppo Banca Intesa, c) del gruppo di studio istituito presso l’ANIA per l’emanazione del nuovo Codice delle Assicurazioni. Ha svolto corsi seminariali in tema assicurativo a livello nazionale, promossi e patrocinati dal Ministero delle Attività Produttive.

È stato relatore in diversi convegni giuridici di carattere nazionale.

Avvocato Evenlina Piraino - Padova

Nata a Cosenza in data 29 settembre 1981, consegue il diploma di maturità al liceo scientifico (voto 100/100) e si laurea nel 2006, presso l’Università di Cosenza (UNICAL), in giurisprudenza (voto 108/110) discutendo una tesi nell’ambito del diritto del lavoro (“Il nuovo sistema di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: Decreto Legislativo n. 38/2000′) e del diritto assicurativo (“Il sistema assicurativo sociale in ambito europeo”).

È avvocato dal 2009; fa parte dello studio dal 2013. Si occupa prevalentemente di diritto civile, sostanziale e processuale, diritto del lavoro, diritto di famiglia, procedure stragiudiziali e di mediazione. Nell’ambito della materia di elezione dello studio legale, si interessa in particolare degli istituti di responsabilità civile speciale, di quello di natura professionale, oltre alla tutela degli animali e dell’ambiente, a vantaggio del quale svolge anche attività di volontariato sociale.

È attiva nell’ambito del diritto di famiglia e della tutela dei minori, nonché della tutela dei diritti della persona in generale, dei consumatori e della proprietà intellettuale.

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