La Corte d’Appello escludeva la personalizzazione, osservando, da un lato, che essa “deve essere accordata solo in presenza di allegazione e di positiva dimostrazione di specifiche circostanze … e postula l’individuazione di elementi di danno ulteriori rispetto a quelli ordinari che sono già compensati dalla liquidazione forfettizzata tabellare“; e rilevando, dall’altro lato, che “nel caso concreto nulla era stato allegato di specifico in citazione che possa in astratto giustificare la personalizzazione“.
Secondo la Corte di Cassazione, come afferma nella sentenza 9 dicembre 2024 n.31681, il giudice territoriale ha fatto corretta applicazione del principio, reiteratamente affermato da questa Corte, secondo cui: “in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna “personalizzazione” in aumento (Cass. 07/05/2018, n. 10912; Cass. 30/10/2018, n. 27482; Cass. 11/11/2019, n. 28988; Cass. 04/03/2021, n. 5865).
D’altra parte, le stesse deduzioni formulate dalle ricorrenti dimostrano, prima ancora che il mancato accertamento, l’omessa allegazione di quelle circostanze specifiche ed eccezionali, le quali rendano il danno subìto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età, risarcite dalla liquidazione forfettizzata del danno non patrimoniale assicurata dalle previsioni tabellari“
Al di là del fatto che la Corte di Cassazione continua a considerare, sbagliando, come sinonimi i concetti di peculiarità e di eccezionalità, in tale decisione si rileva anche la base (errata) su cui si fonda la pretesa negazione del riconoscimento della personalizzazione, in quanto trattandosi di: “conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età, risarcite dalla liquidazione forfettizzata del danno non patrimoniale”.
La Corte dimentica però di rilevare che tale principio avrebbe un senso se la tabella di riferimento fosse stata costruita sulle specifiche menomazioni (per esempio prevedendo un risarcimento per coloro che hanno subito una tetraplagia). Ma la tabella in uso accomuna sotto il medesimo segno numerico lesioni tra loro diverse, con menomazioni differenti (per esempio un tipo di tetraplagia presenta lo stesso punteggio della cecità bilaterale). E proprio tale disparità che rende necessaria la personalizzazione perché, contrariamente a quanto afferma la Corte di Cassazione, non si tratterebbe delle conseguenze derivanti dalla medesima lesione dello stesso grado. Si tratterebbe in maniera uguale situazione diseguali, in contrasto con il principio egualitario citato in Costituzione