La Corte di Cassazione, con la sentenza dell’11 novembre 2024 n. 29009, conferma il proprio insegnamento , secondo cui: “la presunzione di colpa posta, ex art. 2054, comma 2, c.c., a carico dei conducenti di veicoli per l’ipotesi di scontro tra i medesimi ha funzione meramente sussidiaria, costituisce un criterio residuale ed opera solo se non sia possibile accertare, in concreto, le rispettive responsabilità. Pertanto, ove risulti che l’incidente si sia verificato per colpa esclusiva di uno dei conducenti, e che nessuna colpa, per converso, sia ravvisabile nel comportamento dell’altro, quest’ultimo resta senz’altro esonerato dalla presunzione de qua, e non sarà, conseguentemente, tenuto a provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (così Cass. 28.08.2020, n. 17985, cit.; conformi Cass., sez. III, sent. 19.02.2009, n. 4055, cit.). Inoltre, ai sensi dell’art. 149, comma 1, del D.Lgs. n. 285 del 1992, il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l’arresto tempestivo dello stesso, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l’avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione “de facto” di inosservanza della distanza di sicurezza. Ne consegue che, esclusa l’applicabilità della presunzione di pari colpa di cui all’art. 2054,2 comma, c.c., egli resta gravato dall’onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto del mezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili (così, di recente, Cass., sez. 6 – 3, ord. 01.07.2021, n. 18708; conforme, ex multis, Cass., sez. III, ord. 31.05.2017, n. 13703)“.
La formulazione della domanda di perdita di chance
I giudici di merito, aderendo alla tesi dei CCTTUU, secondo i quali vi era stato