La Corte di Cassazione, con la sentenza 9 dicembre 2024 n.31684, rammenta che il principio di non contestazione: “non presenta una fisionomia fissa e invariabile, né opera in maniera incondizionata, giacché sono le allegazioni della parte che afferma i fatti costitutivi a sostegno della pretesa alla quale ambisce – e, nella specie, l’esistenza e l’ammontare del danno che si assume patito sono temi di allegazione e prova che gravano sulla parte attrice – a delimitarne di volta in volta la portata e a condizionarne l’operatività. Di qui, come messo in luce dalla giurisprudenza di questa Corte (tra le altre: Cass. n. 18503/2005; Cass. n. 4249/2012; Cass. n. 3576/2013; Cass. n. 14652/2016; Cass. n. 87/2019; Cass. n. 18074/2020; Cass. n. 4681/2023; Cass. n. 16028/2023; Cass. n. 10629/2024), trovano rilievo talune conseguenze:
a) l’ampiezza dell’onere di contestazione – la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova – sarà il riflesso di quella delle allegazioni oggetto della contestazione stessa;
b) la non contestazione – che la parte interessata a farla valere ha l’onere di dedurre prima che abbia ingresso il mezzo istruttorio disposto per l’accertamento del fatto non contestato (altrimenti, emergendo tacitamente una convergente contestazione del fatto stesso, sorge la necessità del relativo accertamento) -, se solleva la parte dall’onere di provare il fatto non specificamente contestato dal convenuto costituito, non esclude tuttavia che il giudice, ove dalle prove comunque acquisite emerga la smentita di quel fatto o una sua diversa ricostruzione, possa pervenire ad un diverso accertamento;
c) l’operatività della non contestazione implica che i fatti, per i quali si impone l’onere di contestazione, siano noti a entrambe le parti, per cui: c.1) ove i fatti costitutivi del diritto, allegati da una parte, esorbitino dalla sfera di conoscenza di controparte, quest’ultima potrà limitarsi ad una contestazione generica, restando fermo l’onere della prova in capo a chi quei fatti ha allegato; c.2) la denuncia della violazione del principio di non contestazione impone di allegare che la controparte era a conoscenza della circostanza assunta come controversa, non essendo altrimenti configurabile a carico della medesima controparte un onere di contestazione“.