La Corte di Cassazione, con la sentenza del 2 dicembre 2024 n. 30860, rammenta che: “in tema di inadempimento di obbligazioni di diligenza professionale sanitaria, il danno evento consta della lesione non dell’interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta l’obbligazione (perseguimento delle “leges artis” nella cura dell’interesse del creditore) ma del diritto alla salute (interesse primario presupposto a quello contrattualmente regolato); sicché, ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l’inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l’aggravamento della situazione patologica (o l’insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile dell’impossibilità dell’esatta esecuzione della prestazione (Cass. n. 28991 del 2019). Il profilo della causa non imputabile di impossibilità dell’esatta esecuzione, costituente la causa di esonero da responsabilità, viene quindi in rilievo soltanto dopo che sia stata provata l’esistenza del nesso eziologico fra la condotta o l’omissione e l’evento dannoso“.
Il “pacchetto turistico”
Con la sentenza del 31 dicembre 2024 n. 352561, la Corte di Cassazione coglie l’occasione