Con la sentenza del 31 dicembre 2024 n. 352561, la Corte di Cassazione coglie l’occasione per ricapitolare i principi del c.d. pacchetto turistico, in base ai quali le obbligazioni facenti capo ai soggetti del rapporto, intercorso tra viaggiatore, tour operator e intermediario, vanno intese nella loro unità funzionale.
Si rileva infatti che: “la Direttiva 93/13/CEE e la L. di recepimento 6/02/1996 n. 52, hanno sancito il superamento della considerazione atomistica dei vari contratti e rapporti confluenti nel “pacchetto turistico” al fine di facilitare la tutela dei diritti del turista/consumatore, che può ben rivolgersi al suo diretto interlocutore (di solito il Tour operator), a prescindere dai rapporti interni tra i vari soggetti concorrenti alla formazione del “pacchetto” acquistato, e salvo il diritto di regresso da parte di chi ha pagato (cfr. Cass. Sez. 3, 24/07/2007 n. 16315; Cass. Sez. 3, 11/12/2012 n. 22619; Cass. Sez. 6 – 3, 02/02/2022 n. 3150, e da ultimo, Cass. Sez. 3, 18/01/2023 n. 1417);
in particolare, è stato osservato che l’organizzatore e il venditore di pacchetti turistici sono tenuti all’adeguato sforzo tecnico, con impiego delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili, in relazione alla natura della rispettiva attività esercitata, volto all’adempimento della prestazione dovuta ed al soddisfacimento dell’interesse creditorio del turista-consumatore di pacchetti turistici, nonché ad evitare possibili eventi dannosi e che “in caso di mancato o inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del c.d. pacchetto turistico o package, sono pertanto tenuti a dare la prova che il risultato “anomalo” o anormale rispetto al convenuto esito della propria prestazione professionale, e quindi dello scostamento da una legge di regolarità causale fondata sull’esperienza, dipende da fatto ad essi non imputabile, in quanto non ascrivibile alla condotta mantenuta in conformità alla diligenza dovuta, in relazione alle specifiche circostanze del caso concreto. E laddove tale prova non riescano a dare, secondo la regola generale ex artt. 1218 e 2697 c.c. i medesimi rimangono soccombenti.” (così test. Cass. Sez. 3, 11/12/2012 n. 22619, in motivazione pagg. 10-11);
nello stesso solco, è stato posto in rilievo che “ai sensi degli artt. 14 ss. D.Lgs. n. 111 del 1995 l’organizzatore e il venditore di pacchetti turistici sono tenuti a risarcire qualsiasi danno subito dal consumatore a causa della fruizione del pacchetto turistico, anche se la responsabilità sia ascrivibile esclusivamente ad altro prestatore di servizi, salvo il diritto di rivalersi nei confronti di costui (v., con riferimento al vettore, Cass., 10/9/2010, n. 19283; Casa., 29/2/2008, n. 5531).
Come sottolineato anche in dottrina, nel superare i distinguo previsti con riferimento al contratto di organizzazione o di intermediazione di viaggio (CCV) di cui alla Convenzione di Bruxelles del 23 dicembre 1970, ai sensi degli artt. 5 Direttiva n. 90/314/CEE e 14 ss. D.Lgs. n. 111 del 1995, l’organizzatore e il venditore di pacchetti turistici rispondono per il mancato o inesatto adempimento sia delle prestazioni direttamente eseguite che di quelle effettuate da prestatori di servizi della cui opera comunque si avvalgano per l’adempimento della prestazione da essi dovuta.
Trattasi di responsabilità la cui fonte riposa nella regola generale di cui agli artt. 1228 e 2049 c.c., in base alla quale il debitore che nell’adempimento dell’obbligazione si avvale dell’opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro (v. Cass., 24/5/2006, n. 12362; Cass., 4/3/2004, n. 4400; Cass., 8/1/1999, n. 103), ancorché non siano alle sue dipendenze (v. Cass., 21/2/1998, n. 1883; Cass., 20/4/1989, n. 1855).” (così test. Cass. Sez. 3, 11/12/2012 n. 22619/2012 in motivazione pagg. 11-12);