Come rilevato dal parere n. 1282 del 15 ottobre 2024 emesso dal Consiglio di Stato, la nuova tabella nazionale (TUN) prevede, accanto al riconoscimento del mero danno biologico, la concorrente quantificazione della “componente del danno morale (da intendersi qui, in assenza di definizione positiva ed in conformità alla elaborazione giurisprudenziale, in termini di sofferenza interiore ed essenzialmente idiosincratica dell’uomo in rapporto con sé stesso: cfr., tra le molte e da ultimo, Cass., sez. III, 13 maggio 2024)”.
Viene confermata la natura autonoma del danno morale, rispetto a quello biologico, escludendola quindi dalla valutazione medico-legale. Il cui risarcimento è concorrente e non alternativo a quello del biologico. In altre parole la personalizzazione assicurata con il risarcimento del danno morale (a differenza di quella prevista dall’art. 138 C.d.A.) ha carattere qualitativo (afferendo ad un danno autonomo e differente) e non quantitativo. La personalizzazione opera su base tabellare.
Le tabelle milanesi, nella loro ultima formulazione, prevedono un incremento percentuale fisso progressivo, in correlazione al grado di invalidità (dal 26 per cento per l’invalidità al 10 per cento fino al 10 per cento a partire dal 34 per cento di invalidità, fino al 100 per cento). Si tratta, come tale, di un sistema astrattamente coerente con la previsione dell’articolo 138, comma 2 lettera f), trattandosi precisamente di modalità incrementale “in via percentuale e progressiva per punto”.
Diversa è stata l’opzione preferita dallo schema normativo che – mutuando dalle tabelle romane il sistema delle fasce di oscillazione dei valori incrementali, da un minimo a un massimo – ha previsto, per ogni livello di invalidità, un incremento minimo, un incremento medio ed uno massimo.
Ciò però non agevolerà la definizione transattiva delle controversie,