L’art. 138 del Codice delle Assicurazioni prevede che: “laddove il pregiudizio effettivamente arrecato dalle menomazioni accertate agli aspetti dinamico-relazionali della vita della danneggiato appaia in concreto (alla luce delle circostanze del caso, documentate e comprovate) “rilevante” (cioè di incidenza tale che l’ancoraggio ai parametri tabellari risulti, alla luce dei fatti, inadeguato), il giudice è abilitato, nel proprio apprezzamento equitativo, a “personalizzare” la quantificazione del danno biologico ristorabile, in ragione delle “condizioni soggettive” del danneggiato, con un incremento nella misura massima del 30 per cento (articolo 138, comma 3).
La norma parla di incidenza in termini di rilevanza e non di eccezionalità, così che la “strozzatura” imposta dalla Terza Sezione della Corte di Cassazione pare del tutto disancorato al dato normativo, relegando alla rarità le ipotesi di personalizzazione .
Il Consiglio di Stato, con il proprio parere del 15 ottobre 2024 n. 1282, precisa che:
- “la personalizzazione si colloca sempre “nella cornice del danno biologico (di cui autorizza in sede contenziosa l’incremento fino al 30 per cento degli esiti tabellari, in base ad una motivata valutazione di adeguatezza affidata al giudice, sulla base degli elementi probatori atti a dimostrare la specificità del caso): è una personalizzazione che opera su un dato omogeneo, marcandone l’incremento meramente quantitativo (…) il danno è pur sempre il danno-conseguenza (beninteso, non patrimoniale)“;
- “esula, a rigore, dall’ambito del decreto in esame, non incidendo, per come la disposizione normativa è formulata, sulla elaborazione degli algoritmi a base delle tabelle“.