Il Giudice di Pace di Treviso riconosce il danno morale pure nell’ipotesi di micropermanente

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Il Giudice di Pace di Treviso, con la sentenza n. 6 emessa in data 8 gennaio 2025 (dott. Procaccini), riconosce, in un caso trattato dallo Studio, il danno morale, in aggiunta al risarcimento del danno biologico (3% I.P.).

Ed invero, richiamando la costante giurisprudenza di merito e di legittimità, precisa che: “la definizione di danno biologico non comprende anche le sofferenze soggettive del leso che andranno quantificate sulla base dell’effettiva sofferenza fisica e psichica patita dal danneggiato nella fase acuta della malattia e nella fase di stabilizzazione dei postumi. Ed invero, la S.C. con ordinanza n. 19816/10 ha affermato che” La parte danneggiata da un comportamento illecito che oggettivamente presenti gli estremi del reato ha diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali, ai sensi dell’art. 2059 cod. civ., i quali debbono essere liquidati in unica somma, da determinarsi tenendo conto di tutti gli aspetti che il danno non patrimoniale assume nel caso concreto (sofferenze fisiche e psichiche; danno alla salute, alla vita di relazione, ai rapporti affettivi e familiari, ecc.)”. (in senso conforme Cass. n. 11609/11; Cass. n. 20292/12; Cass.n. 1361/14)”. 

In ordine alla relativa prova sul punto, osserva che per la medesima giurisprudenza (sia di merito che di legittimità): “la sofferenza derivante da una lesione fisica, sia pure di lieve entità può essere provata con riferimento all’ id plerumque accidit”,ovvero in modo presuntivo. Ne deriva che il giudice potrà ricavare elementi di prova anche dal solo esame della certificazione medica attestante il protrarsi della malattia o la necessità del danneggiato di sottoporsi a cure riabilitative, così come affermato nella richiamata pronuncia: “la prova presuntiva è destinata ad assumere particolare rilievo e potrà costituire anche l’unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri”

Così, nella fattispecie, le risultanze dell’elaborato peritale in esame, hanno consentito al Giudice di ritenere nello specifico provata la sussistenza di elementi atti a dimostrare la presenza di una sofferenza fisica e psichica patita dai periziati in conseguenza dell’occorso ( LIEVE ), riconoscendo un danno non patrimoniale (nella natura di danno morale) da liquidarsi nella misura del 10% del danno biologico (3%)ù

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Avvocato Massimo Palisi - Padova

Nato a Catanzaro in data 24 aprile 1969, consegue la maturità classica (voto 60/60) e la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Padova (voto 105/110). Viene eletto per il biennio 1992/94 Segretario Nazionale della Fuci (Federazione Universitaria Cattolici Italiani).

Avvocato dal 1999, Cassazionista dal 2016, svolge la propria attività a livello nazionale, operando nell’ambito del diritto sostanziale e processuale civile, con particolare elezione per le tematiche relative alla responsabilità civile (sia in ambito contrattuale che extracontrattuale), alla tutela della persona e dei consumatori in generale (e sotto il profilo risarcitorio in particolare), al diritto del lavoro, al diritto delle assicurazione. Svolge inoltre assistenza a favore delle vittime nell’ambito delle procedure penali.

Ha deciso di non essere fiduciario di alcuna compagnia di assicurazione e/o banche, per non intaccare la propria opera di tutela nei confronti dei danneggiati e dei consumatori.

Ha collaborato, nel primo decennio del 2000, con Cittadinanzattiva Onlus, risultando membro: a) del gruppo studio “Assicurazioni ” del CNCU, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive; b) del collegio del Nord Italia dei conciliatori istituito presso il gruppo Banca Intesa, c) del gruppo di studio istituito presso l’ANIA per l’emanazione del nuovo Codice delle Assicurazioni. Ha svolto corsi seminariali in tema assicurativo a livello nazionale, promossi e patrocinati dal Ministero delle Attività Produttive.

È stato relatore in diversi convegni giuridici di carattere nazionale.

Avvocato Evenlina Piraino - Padova

Nata a Cosenza in data 29 settembre 1981, consegue il diploma di maturità al liceo scientifico (voto 100/100) e si laurea nel 2006, presso l’Università di Cosenza (UNICAL), in giurisprudenza (voto 108/110) discutendo una tesi nell’ambito del diritto del lavoro (“Il nuovo sistema di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: Decreto Legislativo n. 38/2000′) e del diritto assicurativo (“Il sistema assicurativo sociale in ambito europeo”).

È avvocato dal 2009; fa parte dello studio dal 2013. Si occupa prevalentemente di diritto civile, sostanziale e processuale, diritto del lavoro, diritto di famiglia, procedure stragiudiziali e di mediazione. Nell’ambito della materia di elezione dello studio legale, si interessa in particolare degli istituti di responsabilità civile speciale, di quello di natura professionale, oltre alla tutela degli animali e dell’ambiente, a vantaggio del quale svolge anche attività di volontariato sociale.

È attiva nell’ambito del diritto di famiglia e della tutela dei minori, nonché della tutela dei diritti della persona in generale, dei consumatori e della proprietà intellettuale.

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