Il Giudice di Pace di Treviso, con la sentenza n. 6 emessa in data 8 gennaio 2025 (dott. Procaccini), riconosce, in un caso trattato dallo Studio, il danno morale, in aggiunta al risarcimento del danno biologico (3% I.P.).
Ed invero, richiamando la costante giurisprudenza di merito e di legittimità, precisa che: “la definizione di danno biologico non comprende anche le sofferenze soggettive del leso che andranno quantificate sulla base dell’effettiva sofferenza fisica e psichica patita dal danneggiato nella fase acuta della malattia e nella fase di stabilizzazione dei postumi. Ed invero, la S.C. con ordinanza n. 19816/10 ha affermato che” La parte danneggiata da un comportamento illecito che oggettivamente presenti gli estremi del reato ha diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali, ai sensi dell’art. 2059 cod. civ., i quali debbono essere liquidati in unica somma, da determinarsi tenendo conto di tutti gli aspetti che il danno non patrimoniale assume nel caso concreto (sofferenze fisiche e psichiche; danno alla salute, alla vita di relazione, ai rapporti affettivi e familiari, ecc.)”. (in senso conforme Cass. n. 11609/11; Cass. n. 20292/12; Cass.n. 1361/14)”.
In ordine alla relativa prova sul punto, osserva che per la medesima giurisprudenza (sia di merito che di legittimità): “la sofferenza derivante da una lesione fisica, sia pure di lieve entità può essere provata con riferimento all’ id plerumque accidit”,ovvero in modo presuntivo. Ne deriva che il giudice potrà ricavare elementi di prova anche dal solo esame della certificazione medica attestante il protrarsi della malattia o la necessità del danneggiato di sottoporsi a cure riabilitative, così come affermato nella richiamata pronuncia: “la prova presuntiva è destinata ad assumere particolare rilievo e potrà costituire anche l’unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri”.
Così, nella fattispecie, le risultanze dell’elaborato peritale in esame, hanno consentito al Giudice di ritenere nello specifico provata la sussistenza di elementi atti a dimostrare la presenza di una sofferenza fisica e psichica patita dai periziati in conseguenza dell’occorso ( LIEVE ), riconoscendo un danno non patrimoniale (nella natura di danno morale) da liquidarsi nella misura del 10% del danno biologico (3%)ù