Quando è il congiunto di un lavoratore a richiedere un danno proprio

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Il marito di un’infermiera, violentata da un paziente ricoverato in una casa di cura, citava quest’ultima, accusandola di non aver predisposto idonee misure di sicurezza volte ad impedire la violenza sessuale ai danni della moglie, richiedendo il risarcimento dei propri danni personali derivati dalla sofferenza patita dalla moglie per la violenza sessuale subita.

Il Tribunale di Pescara, accoglieva la domanda, sul presupposto che il datore di lavoro avrebbe dovuto predisporre adeguate misure di prevenzione del comportamento doloso del paziente, riconoscendo un risarcimento al marito della donna violentata. La Corte di appello di L’Aquila tuttavia riformava tale decisione affermando che l’attore non aveva dimostrato che era obbligo della casa di cura predisporre misure idonee a prevenire il danno, in quanto prevedibile, ed indicare quali fossero tali misure. Ciò sul presupposto che, in difetto della prova di obblighi di cautela e di prevenzione specifici, la responsabilità del datore di lavoro rischia di trasformarsi in responsabilità oggettiva, addossata al datore di lavoro sulla base della mera esistenza del danno.

La Corte di Cassazione, investita dalla vicenda, con la sentenza del 2 gennaio 2025 n. 37, conferma la decisione assolutoria della Corte di appello, introducendo però una differente motivazione. Rileva infatti circostanza, trascurata in entrambi i giudizi di merito, in ordine alla qualità dell’attore: chi agisce, marito della lavoratrice, non è parte del contratto con il datore di lavoro.

Ed invero: “la responsabilità contrattuale del datore di lavoro, per violazione degli obblighi di sicurezza sui luoghi di lavoro, è predicabile nei soli confronti del lavoratore, poiché costui è parte del contratto con il datore di lavoro: quest’ultimo non ha obbligazioni contrattuali di protezione nei confronti dei terzi. È infatti principio di diritto che il danno fatto valere iure proprio dai congiunti di un lavoratore, anche qualora il danno a quest’ultimo sia derivato da inadempimento del contratto di lavoro, non ha fonte per l’appunto nel contratto, ma ha titolo in una responsabilità extra contrattuale del datore di lavoro, con la conseguenza che gli oneri probatori sono quelli tipici della responsabilità extracontrattuale e non già quelli della responsabilità da inadempimento (Cass. n. 2 del 2020).

Né ovviamente può prospettarsi una responsabilità contrattuale del datore di lavoro, ricorrendo alla figura del contratto con effetti protettivi nei confronti del terzo, figura che vale per il solo caso di contratto che abbia la finalità di favorire la procreazione (Cass. 11320/ 2022; Cass. 2232 / 2024) e che, data la regola generale della efficacia del contratto limitata alle parti, non può essere estesa a qualunque terzo possa essere coinvolto dall’inadempimento.

Ne deriva quindi che l’azione intentata dal marito per un danno proprio è un’azione volta a far valere la responsabilità extracontrattuale del datore di lavoro e non già quella contrattuale che quest’ultimo ha nei confronti del solo lavoratore. Con la conseguenza ulteriore che non valgono le regole sul riparto dell’onere della prova proprie della responsabilità contrattuale, e proprie di quella specifica ipotesi di responsabilità contrattuale nella quale il datore di lavoro può incorrere verso il lavoratore per la violazione degli obblighi di sicurezza sul lavoro. Vale invece la regola per cui il danneggiato deve provare la colpa del danneggiante nella determinazione dell’evento dannoso, oltre che il nesso di causa“.

Ciò significa che era a carico del terzo, in questo caso del marito della donna danneggiata, la prova che il fatto era prevedibile e che era altresì evitabile attraverso la predisposizione di determinate cautele generiche o specifiche.

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Avvocato Massimo Palisi - Padova

Nato a Catanzaro in data 24 aprile 1969, consegue la maturità classica (voto 60/60) e la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Padova (voto 105/110). Viene eletto per il biennio 1992/94 Segretario Nazionale della Fuci (Federazione Universitaria Cattolici Italiani).

Avvocato dal 1999, Cassazionista dal 2016, svolge la propria attività a livello nazionale, operando nell’ambito del diritto sostanziale e processuale civile, con particolare elezione per le tematiche relative alla responsabilità civile (sia in ambito contrattuale che extracontrattuale), alla tutela della persona e dei consumatori in generale (e sotto il profilo risarcitorio in particolare), al diritto del lavoro, al diritto delle assicurazione. Svolge inoltre assistenza a favore delle vittime nell’ambito delle procedure penali.

Ha deciso di non essere fiduciario di alcuna compagnia di assicurazione e/o banche, per non intaccare la propria opera di tutela nei confronti dei danneggiati e dei consumatori.

Ha collaborato, nel primo decennio del 2000, con Cittadinanzattiva Onlus, risultando membro: a) del gruppo studio “Assicurazioni ” del CNCU, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive; b) del collegio del Nord Italia dei conciliatori istituito presso il gruppo Banca Intesa, c) del gruppo di studio istituito presso l’ANIA per l’emanazione del nuovo Codice delle Assicurazioni. Ha svolto corsi seminariali in tema assicurativo a livello nazionale, promossi e patrocinati dal Ministero delle Attività Produttive.

È stato relatore in diversi convegni giuridici di carattere nazionale.

Avvocato Evenlina Piraino - Padova

Nata a Cosenza in data 29 settembre 1981, consegue il diploma di maturità al liceo scientifico (voto 100/100) e si laurea nel 2006, presso l’Università di Cosenza (UNICAL), in giurisprudenza (voto 108/110) discutendo una tesi nell’ambito del diritto del lavoro (“Il nuovo sistema di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: Decreto Legislativo n. 38/2000′) e del diritto assicurativo (“Il sistema assicurativo sociale in ambito europeo”).

È avvocato dal 2009; fa parte dello studio dal 2013. Si occupa prevalentemente di diritto civile, sostanziale e processuale, diritto del lavoro, diritto di famiglia, procedure stragiudiziali e di mediazione. Nell’ambito della materia di elezione dello studio legale, si interessa in particolare degli istituti di responsabilità civile speciale, di quello di natura professionale, oltre alla tutela degli animali e dell’ambiente, a vantaggio del quale svolge anche attività di volontariato sociale.

È attiva nell’ambito del diritto di famiglia e della tutela dei minori, nonché della tutela dei diritti della persona in generale, dei consumatori e della proprietà intellettuale.

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