La Corte di Cassazione, con due recenti sentenze, conferma il principio costantemente affermato nella giurisprudenza circa l’onere probatorio in caso di sinistro verificatosi con veicolo rimasto sconosciuto.
Ed invero con la pronuncia del 9 gennaio 2025 n. n.450, si afferma che: “nel caso in cui si ricorra al Fondo di garanzia per le vittime della strada a seguito del verificarsi di sinistri stradali cagionati da autoveicolo non identificato, l’eventuale giudizio si svolge necessariamente in assenza di un contraddittore direttamente coinvolto. Per tale ragione, il regime probatorio deve fondarsi su prove rigorose e il danneggiato che richieda l’intervento del Fondo deve dimostrare non solo che il veicolo coinvolto nel sinistro non è stato identificato ma anche che lo stesso non era identificabile neanche con l’uso dell’ordinaria diligenza. Ciò in quanto l’accertamento da compiere non deve concernere il profilo della diligenza della vittima nel consentire l’individuazione del responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato: questo è dunque l’oggetto dell’indagine demandata al giudice di merito, il quale potrà – ovviamente – tener conto delle modalità con cui, fin dall’inizio, il sinistro è stato prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata presentata una denuncia o una querela, ma ciò dovrà fare nell’ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza possibilità di stabilire alcun automatismo fra presentazione della denunzia o querela e accoglimento della pretesa, come pure fra mancata presentazione e rigetto della domanda” (cfr. Cass., n. 3019/2016; Cass., 12304/2005). Nel caso di specie il danneggiato aveva sporto denuncia circa due mesi dopo il fatto, neppure a distanza di giorni aveva mai fatto riferimento all’investimento, benché in un contesto nel quale il pericolo per la sua salute era ormai venuto meno, e non erano stati compiuti rilievi sulla moto da lui condotta. Da ciò la Corte di merito aveva dedotto che non vi fosse la prova effettiva della riconducibilità del sinistro all’investimento da parte di un’auto pirata.
Con la precedente sentenza del 4 dicembre 2024 n. 31107, la Corte afferma che: “in caso di azione proposta per il risarcimento dei danni, ai sensi dell’art. 19 della legge n. 990 del 1969 (ora art. 283 cod. ass.), nei confronti dell’impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada, la prova che il danneggiato è tenuto a fornire che il danno sia stato effettivamente causato da veicolo non identificato, può essere offerta mediante la denuncia o querela presentata contro ignoti alle competenti autorità, ma senza automatismi, sicché il giudice di merito può sia escludere la riconducibilità della fattispecie concreta a quella del danno cagionato da veicolo non identificato, pur in presenza di tale denuncia o querela, sia affermarla, in mancanza della stessa” (Cass. n. 18532 del 03/09/2007, Rv. 599825 – 01), entrambe le suddette circostanze potendo, al più, costituire meri indizi dell’effettivo avveramento (o del non avveramento) del sinistro (Cass. n. 20066 del 02/09/2013, Rv. 627683; n. 3019 del 17/02/2016, Rv. 638633)“.