L’art. 3 del D.L. n. 132 del 2014 prevede che “chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti deve, tramite il suo avvocato, invitare l’altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Allo stesso modo deve procedere, fuori dei casi previsti dal periodo precedente e dall’art. 5, comma 1-bis, del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila Euro. L’esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza“. Con tale previsione la norma stabilisce una condizione di accesso alla tutela giurisdizionale per due, ben distinte e tra loro indipendenti, tipologie di controversie: l’una, correlata alla materia del contendere e senza limite di valore; l’altra, individuata in rapporto alla tipologia di domanda formulata ed al valore della stessa.
La Corte di Cassazione, con la sentenza del 7 gennaio 2025 n. 186, specifica che: “l’esperimento della negoziazione assistita è dalla legge concepito come un fatto impeditivo all’esercizio del diritto di agire in giudizio, o più precisamente allo svolgimento del processo intentato in difetto di esso: configura, in altre parole, un’eccezione di carattere processuale, rilevabile anche di ufficio dal giudice (siccome rispondente all’interesse generale alla deflazione del contenzioso), ma assoggettata ad una rigorosa barriera preclusiva di ordine temporale, rappresentata (per la parte convenuta e per il giudice) dalla prima udienza, ovviamente del giudizio di prima istanza; sulla ratio di tale ultima disposizione, questa Corte ha già avuto modo di chiarire che la previsione del limite della prima udienza per l’eccezione o il rilievo della improcedibilità della domanda è del tutto in linea con l’esigenza che la previsione di sistemi di risoluzione alternativa delle liti come condizione di procedibilità per finalità deflattive sia comunque conciliata con i principi costituzionali posti a presidio del diritto di difesa e della ragionevolezza stessa della previsione e, dunque, pure con l’interesse generale al soddisfacimento più immediato delle situazioni sostanziali, che può passare attraverso la composizione preventiva della lite, a condizione di non precludere o rendere eccessivamente oneroso o difficoltoso l’accesso alla tutela giurisdizionale, così da risolvere in limine litis le questioni di improcedibilità (così Cass. 11/12/2023, n. 34462). Proprio l’esigenza di un contemperato bilanciamento dei differenti interessi in gioco giustifica un’interpretazione restrittiva della norma prevedente una condizione di accesso alla tutela giurisdizionale“.
Nel caso in esame, la questione della procedibilità della domanda in prime cure era rimasta circoscritta, per effetto dello specifico riferimento operato con l’eccezione della convenuta e del mancato rilievo officioso di altra ragione ostativa allo svolgimento del processo, alla sussistenza di una lite relativa a risarcimento danni da circolazione di veicoli. Così definitivamente fissato il thema decidendum sulla questione, è preclusa in grado di appello la deduzione (tanto ad iniziativa della parte interessata, quanto motu proprio del giudice) della ricorrenza dell’altra fattispecie di domanda sottoposta a preventiva negoziazione assistita quale condizione di procedibilità dal citato art. 3.