La prevedibilità del danno contrattuale

Il danno conseguente all'inadempimento contrattuale, in sintesi, deve essere idealmente ricollegabile, alla stregua di criteri obiettivi di prevedibilità, all'inadempimento da cui deriva

La ricorrente si rivolgeva alla Corte di Cassazione, lamentando il mancato riconoscimento, in sede di merito, del nesso causale tra l’accertata responsabilità professionale del consulente contabile e la grave patologia ansioso-depressiva (shock tributario) insorta a causa degli accertamenti tributari subiti, non adeguatamente valutata anche ai fini dell’ammissione della CTU medicolegale.

La Corte di Cassazione, nel rigettare la domanda, con la sentenza del 16 gennaio 2025 n. 1036, rileva che: “sotto il profilo della dedotta responsabilità contrattuale, il giudice ha considerato che il maggior danno dedotto non rientrava, sotto il profilo eziologico, nella prevedibilità richiesta dall’art. 1225 c.c., la quale a livello contrattuale si risolve in un giudizio astratto di probabilità del verificarsi di un futuro evento, secondo un parametro di normale diligenza del soggetto tenuto ad adempiere la propria obbligazione. Ragionando sulla base dei criteri sopra descritti, il giudice, secondo il suo prudente apprezzamento, ha ritenuto, da un lato, che il danno attribuibile all’inadempimento del professionista per le omissioni tributarie accertate fosse di gran lunga minore, sotto il profilo causale, rispetto a quello invocabile dall’attrice, proprio in relazione alla nozione di normale prevedibilità del medesimo, non avendo la vicenda avuto alcun risvolto penale, sì da poter scatenare una reazione psicologica simile a quella dedotta; dall’ altro, ha ritenuto, proprio in ragione dell’inadempimento accertato, che il danno ricollegabile all’inadempimento del professionista incaricato di redigere la dichiarazione dei redditi fosse considerabile in relazione alle esigue sanzioni patrimoniali irrogate alla contribuente per ripianare l’omissione contributiva, per la restante maggior parte restando detto onere comunque a carico della contribuente, restando fuori dall’abito del danno prevedibile il grave danno permanente alla persona o la perdita della capacità lavorativa, e ciò anche secondo un criterio di proporzionalità“.

Più in generale la Corte sottolinea che: “la prevedibilità, alla quale fa riferimento l’art. 1225 c.c. per limitare il danno da responsabilità contrattuale, se non dipeso da dolo del debitore, costituisce un limite giuridico non all’esistenza ontologica del danno, ma alla misura del risarcimento pretendibile, essendo esso riferito al danno prevedibile non dall’ottica dello specifico debitore e delle sue particolati sensibilità, bensì avendo riguardo alla prevedibilità astratta inerente a una determinata categoria di rapporti contrattuali, sulla scorta delle regole ordinarie di comportamento dei soggetti economici, secondo un criterio di normalità e di comune esperienza in rapporto all’inadempimento da cui origina e alle circostanze di fatto conosciute. Inoltre, essendo quello della prevedibilità “in astratto” del danno risarcibile – da valutarsi al tempo in cui è sorta l’obbligazione – un accertamento in fatto spettante al giudice di merito, quest’ultimo è insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato (Cass. civ., Sez. II, 14/11/2019 n. 29566; Cass. Civ., Sez. Lav., 31/7/2014 n. 17460; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15639 del 18/09/2012; Cass. Civ., Sez. III, 15/5/2007 n.11189; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16091 del 27/10/2003; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3102 del 17/03/2000).

Il danno conseguente all’inadempimento contrattuale, in sintesi, deve essere idealmente ricollegabile, alla stregua di criteri obiettivi di prevedibilità, all’inadempimento da cui deriva, secondo un apprezzamento di fatto demandato al giudice del merito. La considerazione del giudice di merito circa la non prevedibilità dell’ulteriore maggior danno dedotto, perché non rientrante nella normale alea del contratto di consulenza contabile e tributaria stipulato tra le parti, per quanto sopra detto, non è certamente connesso alla mancata considerazione, o sottovalutazione, del grave impatto psicologico determinatosi sulla persona della ricorrente, ma al fatto che il suddetto danno non si giustifica in relazione al rapporto contrattuale intrattenuto e all’entità dell’ effettivo inadempimento accertato: tale giudizio è insindacabile in tale sede, già solo considerando che la norma di cui all’art. 1225 c.c. è stata correttamente richiamata e applicata, mentre la censura coinvolge, piuttosto, l’esito di una valutazione in fatto“.

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Avvocato Massimo Palisi - Padova

Nato a Catanzaro in data 24 aprile 1969, consegue la maturità classica (voto 60/60) e la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Padova (voto 105/110). Viene eletto per il biennio 1992/94 Segretario Nazionale della Fuci (Federazione Universitaria Cattolici Italiani).

Avvocato dal 1999, Cassazionista dal 2016, svolge la propria attività a livello nazionale, operando nell’ambito del diritto sostanziale e processuale civile, con particolare elezione per le tematiche relative alla responsabilità civile (sia in ambito contrattuale che extracontrattuale), alla tutela della persona e dei consumatori in generale (e sotto il profilo risarcitorio in particolare), al diritto del lavoro, al diritto delle assicurazione. Svolge inoltre assistenza a favore delle vittime nell’ambito delle procedure penali.

Ha deciso di non essere fiduciario di alcuna compagnia di assicurazione e/o banche, per non intaccare la propria opera di tutela nei confronti dei danneggiati e dei consumatori.

Ha collaborato, nel primo decennio del 2000, con Cittadinanzattiva Onlus, risultando membro: a) del gruppo studio “Assicurazioni ” del CNCU, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive; b) del collegio del Nord Italia dei conciliatori istituito presso il gruppo Banca Intesa, c) del gruppo di studio istituito presso l’ANIA per l’emanazione del nuovo Codice delle Assicurazioni. Ha svolto corsi seminariali in tema assicurativo a livello nazionale, promossi e patrocinati dal Ministero delle Attività Produttive.

È stato relatore in diversi convegni giuridici di carattere nazionale.

Avvocato Evenlina Piraino - Padova

Nata a Cosenza in data 29 settembre 1981, consegue il diploma di maturità al liceo scientifico (voto 100/100) e si laurea nel 2006, presso l’Università di Cosenza (UNICAL), in giurisprudenza (voto 108/110) discutendo una tesi nell’ambito del diritto del lavoro (“Il nuovo sistema di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: Decreto Legislativo n. 38/2000′) e del diritto assicurativo (“Il sistema assicurativo sociale in ambito europeo”).

È avvocato dal 2009; fa parte dello studio dal 2013. Si occupa prevalentemente di diritto civile, sostanziale e processuale, diritto del lavoro, diritto di famiglia, procedure stragiudiziali e di mediazione. Nell’ambito della materia di elezione dello studio legale, si interessa in particolare degli istituti di responsabilità civile speciale, di quello di natura professionale, oltre alla tutela degli animali e dell’ambiente, a vantaggio del quale svolge anche attività di volontariato sociale.

È attiva nell’ambito del diritto di famiglia e della tutela dei minori, nonché della tutela dei diritti della persona in generale, dei consumatori e della proprietà intellettuale.

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