La Corte d’Appello di Salerno non accoglievo l’appello avverso la sentenza di prime cure che aveva liquidato al danneggiato il solo danno biologico – e dunque, anzitutto, non gli aveva riconosciuto il risarcimento del danno morale. La Corte di Cassazione con la sentenza del 24 gennaio 2025 n. 17886 accoglie la censura mossa alla Corte di Appello, ritenendo errato negare il risarcimento della sofferenza interiore soggettiva sul rilievo per cui al danneggiato sarebbe già stato riconosciuto il risarcimento del danno biologico.
Invero afferma che: “secondo consolidato orientamento di questa Suprema Corte, in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del risarcimento del “danno biologico”, quale pregiudizio che esplica incidenza sulla vita quotidiana e sulle attività dinamico-relazionali del soggetto, e di un’ulteriore somma a titolo di ristoro del pregiudizio rappresentato dalla sofferenza interiore (c.d. danno morale, “sub specie” di dolore dell’animo, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione), con la conseguenza che -ove dedotto e provato, anche per presunzioni, in relazione alla tipologia ed alla gravità della lesione- tale ultimo danno deve formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (v. Cass., 19/02/2019, n. 4878; Cass., 21703/2022, n. 9006; Cass., 11/07/2017, n. 17058; Cass., 31/01/2019, n. 2788)“.