La Corte di Cassazione, con la sentenza del 5 febbraio 2025 n.2863, conferma la decisione della Corte di Appello di Firenze che aveva rigettato la richiesta risarcitoria dei congiunti di una paziente deceduta, in quanto la condotta pur negligente dei sanitari non si poneva come causa determinativa , secondo il criterio del “più probabile che non“, della conseguente morte per infarto del miocardio, avendo gli stessi consulenti tecnici affermato che “la sopravvivenza della signora, anche in caso di tempestivo invio di una ambulanza attrezzata con medico a bordo, in risposta alla prima telefonata, non fosse più probabile dell’ipotesi opposta, cioè che ella decedesse per la improvvisa e grave condizione morbosa“.
La Corte di Cassazione infatti rammenta, richiamando il proprio precedente insegnamento (cfr. Cass. n. 25119/2017; Cass. n. 2472 / 2021; Cass. n. 19372/2021; Cass. 21530/2021; Cass. n. 16199/2024) che: “in materia di responsabilità per attività medicochirurgica, l’accertamento del nesso causale in caso di diagnosi tardiva – da compiersi secondo la regola del “più probabile che non” ovvero della “evidenza del probabile” – si sostanzia nella verifica dell’eziologia dell’omissione, per cui occorre stabilire se il comportamento doveroso che l’agente avrebbe dovuto tenere sarebbe stato in grado di impedire, o meno, l’evento lesivo, tenuto conto di tutte le risultanze del caso concreto nella loro irripetibile singolarità, giudizio da ancorarsi non esclusivamente alla determinazione quantitativo-statistica delle frequenze di classe di eventi (cd. probabilità statistica o pascaliana), ma anche all’ambito degli elementi di conferma e, nel contempo, nell’esclusione di quelli alternativi, disponibili nel caso concreto (c.d. probabilità logica o baconiana)“.
A siffatto principio si è attenuta -secondo la valutazione della Suprema Corte- il giudice di merito, dando contezza della insussistenza del nesso causale tra la condotta, pur negligente, degli operatori sanitari e il decesso della paziente (tema di prova, questo, facente carico agli attori: tra le tante, Cass. n. 28991/2019), facendo leva sulle conclusioni della CTU, che, in base ad una complessiva lettura coerenziatrice, davano evidenza, secondo il criterio del “più probabile che non” e alla stregua della c.d. probabilità logica (e non meramente statistica), dell’anzidetto esito negativo.