Il trasportato ed il concorso di colpa: non valido il principio in re illicita versari

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La Corte Cassazione , con la sentenza del 6 febbraio 2025 n. 2970, censura la sentenza della Corte di Appello di Bologna che aveva riconosciuto una responsabilità concorrente paritaria al trasportato solo perché era salito su un motociclo non omologato per il trasporto di passeggeri. La Corte infatti precisa che: “anche ammesso che il trasportato sapesse del limite di utilizzo del motoveicolo, ossia del fatto che non poteva salirci sopra, ciò lo costituisce in colpa, ma non dice alcunché sul fatto che egli abbia causalmente contribuito al proprio danno“.

La Corte ricorda, in una fattispecie assolutamente analoga, ossia di un passeggero trasportato su un motoveicolo omologato per il solo conducente, di aver statuito il principio di diritto secondo cui “in tema di responsabilità civile da sinistro stradale, non già la mera violazione di una norma disciplinante la circolazione stradale è di per sé fonte di responsabilità (o di limitazione dell’altrui responsabilità) in sede risarcitoria, bensì il comportamento che la violazione medesima viene ad integrare, purché lo stesso abbia esplicato incidenza causale sull’evento dannoso” (Cass. 8366/ 2010). In altri termini, il fatto di essere salito a bordo violando una norma che lo impediva, non è di per sé anche causa della caduta; costituisce condotta colpevole, ma non, di per sé, causa del danno. Invece, scrivono i giudici di merito: “la perdita di controllo del mezzo da parte del conducente (che ha pacificamente rappresentato la causa della caduta a terra del conducente e del trasportato) deve sicuramente imputarsi anche alla presenza del trasportato su un mezzo non idoneo che ne ha verosimilmente compromesso la stabilità ostacolandone la tenuta della marcia ed impedendone un efficace controllo” , p. 5)“.

Il Collegio rileva infine che: “piuttosto, andava resa una adeguata motivazione sulla ritenuta efficienza causale di tale comportamento: il fatto che il danneggiato abbia violato una norma di condotta, ed anche il fatto che si sia esposto al rischio, non è di per sé prova del fatto che il rischio si è poi concretizzato a causa di tale condotta, ben potendo essere invece attribuito interamente al conducente, e ben potendo in tal caso la colpa del danneggiato non avere avuto alcuna influenza causale. Né può ovviamente invocarsi l’articolo 2054 c.c., come adombrano i giudici di merito, che non è riferibile al rapporto tra conducente e terzo trasportato“.

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Avvocato Massimo Palisi - Padova

Nato a Catanzaro in data 24 aprile 1969, consegue la maturità classica (voto 60/60) e la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Padova (voto 105/110). Viene eletto per il biennio 1992/94 Segretario Nazionale della Fuci (Federazione Universitaria Cattolici Italiani).

Avvocato dal 1999, Cassazionista dal 2016, svolge la propria attività a livello nazionale, operando nell’ambito del diritto sostanziale e processuale civile, con particolare elezione per le tematiche relative alla responsabilità civile (sia in ambito contrattuale che extracontrattuale), alla tutela della persona e dei consumatori in generale (e sotto il profilo risarcitorio in particolare), al diritto del lavoro, al diritto delle assicurazione. Svolge inoltre assistenza a favore delle vittime nell’ambito delle procedure penali.

Ha deciso di non essere fiduciario di alcuna compagnia di assicurazione e/o banche, per non intaccare la propria opera di tutela nei confronti dei danneggiati e dei consumatori.

Ha collaborato, nel primo decennio del 2000, con Cittadinanzattiva Onlus, risultando membro: a) del gruppo studio “Assicurazioni ” del CNCU, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive; b) del collegio del Nord Italia dei conciliatori istituito presso il gruppo Banca Intesa, c) del gruppo di studio istituito presso l’ANIA per l’emanazione del nuovo Codice delle Assicurazioni. Ha svolto corsi seminariali in tema assicurativo a livello nazionale, promossi e patrocinati dal Ministero delle Attività Produttive.

È stato relatore in diversi convegni giuridici di carattere nazionale.

Avvocato Evenlina Piraino - Padova

Nata a Cosenza in data 29 settembre 1981, consegue il diploma di maturità al liceo scientifico (voto 100/100) e si laurea nel 2006, presso l’Università di Cosenza (UNICAL), in giurisprudenza (voto 108/110) discutendo una tesi nell’ambito del diritto del lavoro (“Il nuovo sistema di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: Decreto Legislativo n. 38/2000′) e del diritto assicurativo (“Il sistema assicurativo sociale in ambito europeo”).

È avvocato dal 2009; fa parte dello studio dal 2013. Si occupa prevalentemente di diritto civile, sostanziale e processuale, diritto del lavoro, diritto di famiglia, procedure stragiudiziali e di mediazione. Nell’ambito della materia di elezione dello studio legale, si interessa in particolare degli istituti di responsabilità civile speciale, di quello di natura professionale, oltre alla tutela degli animali e dell’ambiente, a vantaggio del quale svolge anche attività di volontariato sociale.

È attiva nell’ambito del diritto di famiglia e della tutela dei minori, nonché della tutela dei diritti della persona in generale, dei consumatori e della proprietà intellettuale.

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