La Corte Cassazione , con la sentenza del 6 febbraio 2025 n. 2970, censura la sentenza della Corte di Appello di Bologna che aveva riconosciuto una responsabilità concorrente paritaria al trasportato solo perché era salito su un motociclo non omologato per il trasporto di passeggeri. La Corte infatti precisa che: “anche ammesso che il trasportato sapesse del limite di utilizzo del motoveicolo, ossia del fatto che non poteva salirci sopra, ciò lo costituisce in colpa, ma non dice alcunché sul fatto che egli abbia causalmente contribuito al proprio danno“.
La Corte ricorda, in una fattispecie assolutamente analoga, ossia di un passeggero trasportato su un motoveicolo omologato per il solo conducente, di aver statuito il principio di diritto secondo cui “in tema di responsabilità civile da sinistro stradale, non già la mera violazione di una norma disciplinante la circolazione stradale è di per sé fonte di responsabilità (o di limitazione dell’altrui responsabilità) in sede risarcitoria, bensì il comportamento che la violazione medesima viene ad integrare, purché lo stesso abbia esplicato incidenza causale sull’evento dannoso” (Cass. 8366/ 2010). In altri termini, il fatto di essere salito a bordo violando una norma che lo impediva, non è di per sé anche causa della caduta; costituisce condotta colpevole, ma non, di per sé, causa del danno. Invece, scrivono i giudici di merito: “la perdita di controllo del mezzo da parte del conducente (che ha pacificamente rappresentato la causa della caduta a terra del conducente e del trasportato) deve sicuramente imputarsi anche alla presenza del trasportato su un mezzo non idoneo che ne ha verosimilmente compromesso la stabilità ostacolandone la tenuta della marcia ed impedendone un efficace controllo” , p. 5)“.
Il Collegio rileva infine che: “piuttosto, andava resa una adeguata motivazione sulla ritenuta efficienza causale di tale comportamento: il fatto che il danneggiato abbia violato una norma di condotta, ed anche il fatto che si sia esposto al rischio, non è di per sé prova del fatto che il rischio si è poi concretizzato a causa di tale condotta, ben potendo essere invece attribuito interamente al conducente, e ben potendo in tal caso la colpa del danneggiato non avere avuto alcuna influenza causale. Né può ovviamente invocarsi l’articolo 2054 c.c., come adombrano i giudici di merito, che non è riferibile al rapporto tra conducente e terzo trasportato“.