La Corte di Appello di Venezia aveva escluso l’applicazione dell’art. 141 D.Lgs. n. 209/2005, stante la ritenuta necessità che sussista anche la corresponsabilità del vettore, al lume di una lettura della nozione di “caso fortuito” comprensiva anche del fattore umano. Il ricorrente, avanti alla Corte di Cassazione, sostiene invece, che la nozione di “caso fortuito” di cui all’art. 141 cit. è logicamente distinta dalla condotta colposa del conducente dell’altro veicolo coinvolto e deve pertanto coincidere con i fattori naturali ed i fattori umani estranei alla circolazione di altro veicolo, come anche sostenuto da giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 17963/2021) successiva a quella richiamata dalla Corte territoriale.
La Corte di Cassazione, con la sentenza del 7 febbraio 2025 n.31181, accoglie il ricorso, evidenziando che: “l’indirizzo applicato dai giudici di merito è stato decisamente abbandonato dalla giurisprudenza successiva, ed in particolare da Cass., Sez. Un., n. 35318/2022, secondo cui “L’azione diretta prevista dall’art. 141 c.ass. in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall’ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell’assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito; la tutela rafforzata così riconosciuta presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l’anticipazione del risarcimento da parte dell’assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest’ultimo nei confronti dell’impresa assicuratrice del responsabile civile, con la conseguenza che, nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, l’azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall’art. 144 c.ass., da esercitarsi nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile”; e ancora: “La nozione di ‘caso fortuito’, prevista come limite all’applicabilità dell’azione diretta del terzo trasportato ex art. 141 c.ass., riguarda l’incidenza causale di fattori naturali e umani estranei alla circolazione, risultando invece irrilevante la condotta colposa dell’altro conducente, posto che la finalità della norma è quella di impedire che il risarcimento del danno subito dal passeggero venga ritardato dalla necessità di compiere accertamenti sulla responsabilità del sinistro“.
La liquidazione del danno da parte dell’assicuratore del vettore, dunque, prescinde da ogni accertamento sulla responsabilità dei conducenti dei mezzi (almeno due, come nella specie) coinvolti nel sinistro, avendo funzione di massima tutela per il trasportato, né potendo consistere il caso fortuito nel fattore umano riferibile all’altro conducente.
La Corte poi precisa, ribadendo il proprio precedente insegnamento (Cass. n. 14255/2020), che “l’impresa di assicurazione che abbia risarcito, ai sensi dell’art. 141, comma 1, del D.Lgs. n. 209 del 2005, il terzo trasportato a bordo del veicolo da essa assicurato ha diritto di rivalsa nei confronti dell’impresa assicuratrice del responsabile civile, nei limiti e alle condizioni previste dall’art. 150 D.Lgs. citato; nel caso in cui il veicolo del responsabile civile non risulti coperto da assicurazione, la rivalsa può essere esercitata contro l’impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, nei limiti quantitativi stabiliti dall’art. 283, commi 2 e 4, del D.Lgs. n. 209 del 2005“. Al contrario di quanto opinato, “in motivato dissenso”, dalla Corte lagunare, in realtà: “nella espressione “impresa di assicurazione del responsabile civile” di cui all’art. 141, comma 4, c.d.a., non può che rientrare anche l’impresa designata dal FGVS, ove il veicolo dello stesso responsabile sia sprovvisto di copertura assicurativa, benché nei suddetti limiti. Non v’è dunque nessuna ragione per discostarsi da detto insegnamento“