Il Tribunale di Catania rigettava l’appello proposto dal danneggiato (trasportato sul proprio mezzo) ritenendo di non poter applicare né l’art. 141 CdA non essendo coinvolti più veicoli né l’art. 144 CdA perché doveva escludersi la legittimazione del proprietario di proporre tale domanda contro il proprio assicuratore.
La Corte di Cassazione, con la sentenza del 7 febbraio n.3078, censura tale pronuncia, rilevando che: “il Tribunale è incorso in una palese violazione delle norme eurounitarie da cui questa Corte ha già, in più occasioni, tratto il principio “vulneratus ante omnia reficiendus” di talché le norme interne agli Stati non possono privare le dette disposizioni eurounitarie del loro effetto utile; ai fini della copertura assicurativa di cui all’art. 144 è irrilevante il fatto che la vittima si identifichi con il proprietario la cui posizione giuridica va assimilata a quella di qualsiasi altro passeggero vittima dell’incidente (Si veda Cass. 3, 1269 del 19/1/2018 e Cass., 6-3, n. 13738 del 3/7/2020 secondo cui “in conformità a quanto stabilito dalle direttive 84/5/CEE e 90/232/CEE, concernenti il riavvicinamento delle legislazioni nazionali in materia di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli, così come interpretate dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, il principio “vulneratus ante omnia reficiendus” si applica anche in favore dell’assicurato che, al momento del sinistro, è trasportato da un terzo, non distinguendosi la sua condizione da quella di qualsiasi altro passeggero vittima dell’incidente; in questo caso, l’assicuratore non può avvalersi, per negare il risarcimento, di disposizioni legali o di clausole contrattuali, ivi comprese quelle che escludono la copertura assicurativa nelle ipotesi di utilizzo del veicolo da parte di persone non autorizzate o prive di abilitazione alla guida, perché l’unica eccezione al principio sopra menzionato opera quando il veicolo assicurato è condotto da una persona non autorizzata ed il passeggero, vittima dell’incidente, è a conoscenza del fatto che il mezzo è stato oggetto di furto”; si veda anche Cass., 3, n. 1179 del 17/1/2021).
Ne consegue che il Tribunale avrebbe potuto e dovuto qualificare l’azione ai sensi dell’art. 144 C.d.A. e ha errato nel ritenere che essa non fosse esercitabile dal proprietario trasportato.