La Corte di Cassazione (sentenza del 27 gennaio 2025 n. 1903) conferma la rilevanza, nel vigente sistema processuale, dell’onere di allegazione inteso quale: “situazione giuridica soggettiva processuale consistente nel dovere, gravante sull’attore e sul convenuto, di allegare ritualmente (in modo chiaro, completo e nelle forme previste) e tempestivamente (prima della maturazione delle preclusioni assertive, generalmente cadenti, nella tempistica processuale, prima di quelle istruttorie), rispettivamente, i fatti costitutivi del diritto azionato e i fatti impeditivi, modificativi od estintivi di tale diritto, in funzione dell’interesse ad ottenere una pronuncia sul merito della domanda proposta e delle eccezioni in senso proprio eventualmente sollevate.
Il fondamento di detto onere (e della successiva decadenza dall’allegazione ove non assolto, con conseguente inammissibilità della domanda per violazione del divieto di nova) viene correttamente individuato in alcuni principi cardini del processo di cognizione, ovverosia: nel principio del contraddittorio (avente rilevanza costituzionale), nel principio dell’impulso di parte (art. 99 cod. proc. civ.) e nel principio dispositivo, inteso sia in senso materiale (art. 112 cod. proc. civ.) che in senso formale (art. 115 cod. proc. civ.).
La rilevanza dell’assolvimento di detto onere è stata di recente accentuata dal legislatore, in quanto, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 149/2022, la barriera preclusiva assertiva è stata anticipata rispetto alla udienza di prima comparizione delle parti e trattazione della causa di cui all’art. 183 cod. proc. civ. (e precisamente a livello della prima memoria integrativa ex art. 171-ter cod. proc. civ.)“.