La Corte di Cassazione (sentenza del 17 febbraio 2025 n.4085) conferma la decisione della Corte di Appello di Ancona che ha riconosciuto il risarcimento del danno per la morte del figlio, dovendo ritenersi largamente presunto il pregiudizio sofferto dal padre, al di là delle contingenti ragioni connesse alla separazione dei genitori e al difetto di convivenza.
Dalla sentenza non è dato di sapere se, per il calcolo della quantificazione del danno, sia stato considerato o meno il punteggio relativo alla convivenza. A tale riguardo dovrebbero trovare applicazione i normali criteri, utilizzati per il risarcimento del danno da vincolo parentale del genitore convivente, anche per quello separato o divorziato. Ed invero la mancata convivenza non dipende da una libera scelta del genitore, ma è l’espressione della decisione del Giudice. Il consueto e giustificato affidamento dei figli molto piccoli alla figura materna è comunque contemperata -per legge- dal diritto del padre alle frequenti visite, e ciò al fine di non pregiudicare i rapporti affettivi e di ordinarietà con i medesimi minori. Se dunque il Giudice della separazione considera tale misura equivalente (in termini di efficacia) alla convivenza (in caso contrario ci troveremmo di fronte ad una palese violazione dei diritti del genitore) ugualmente (per l’indispensabile unitarietà e coerenza dell’ordinamento) il Giudice del risarcimento dovrebbe esprimere una valutazione di sostanziale uguaglianza tra convivenza e visite tra la vittima principale e quella secondaria.
Confermata anche l’esclusione, per difetto di sufficienti elementi istruttori complessivamente acquisiti ai fini della dimostrazione dei presupposti per il riconoscimento, del diritto al risarcimento dei danni per la perdita del rapporto parentale degli zii e dei cugini della vittima. Ed invero la Corte precisa che: “non adeguatamente corretto il richiamo alle precedenti decisioni di questa Corte (cfr. Sez. 3, ordinanza n. 5769 del 4/03/2024, Rv. 670338-01), nella parte in cui estendono, alla famiglia “originaria’ del danneggiato, la presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio, non certamente riferibile, in modo indiscriminato, ad ogni membro di quella diverso da genitori e fratelli“