Cassazione civile sez. III, 12/02/2025, (ud. 20/11/2024, dep. 12/02/2025), n.3572
Nel rilevare che è il conducente che ha l’obbligo di dare la precedenza a dover osservare la massima prudenza e diligenza nell’attraversare l’incrocio, la Corte di Cassazione (sentenza 12 febbraio 2025 n. 3572) ribadisce il principio, espresso recentemente, secondo cui: “la precedenza di fatto o cronologica non può, di norma, essere invocata in caso di avvenuta collisione, costituendo quest’ultima la prova dell’errore di valutazione delle circostanze di tempo e di luogo, che consentono di esercitare la precedenza medesima senza pericolo” (Cass., n. 1992/2024, cit.). Con ciò si intende significare, in altre parole, che il conducente sfavorito dalla precedenza può impegnare un incrocio solo dopo essersi accertato di non creare alcun rischio, per la circolazione in generale e per il conducente avente diritto di precedenza in particolare, nel rispetto degli obblighi di prudenza e diligenza su di lui incombenti al massimo grado; né una pretesa precedenza di fatto può essere invocata in maniera puramente strumentale, a giustificazione di condotte sconsiderate, ed allo scopo di sottrarsi alle proprie responsabilità in caso di scontro tra veicoli“.