La Corte di Appello di Perugia, ribaltando la precedente decisione del Tribunale di Perugia, condannava Sanpaolo Invest al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti da un investitore per la condotta delittuosa posta in essere da un suo intermediario.
Ed invero quest’ultimo aveva indotto il primo a compiere una serie di investimenti per Euro 423.000,00, somma che in realtà tratteneva senza compiere alcuna delle operazioni concordate. Veniva riconosciuto a titolo di danno morale (consistente nella perturbazione della sfera psichica, che trovava titolo nella commissione dei reati di falso e di appropriazione indebita), l’importo di Euro 20 mila.
Impugnata dall’istituto di credito tale decisione, anche su tale specifico aspetto, la Corte di Cassazione (sentenza del 19 febbraio 2025 n. 4412) afferma che: “contrariamente a quanto sostenuto dalla società ricorrente, la corte territoriale ha correttamente liquidato in via equitativa il danno morale, dopo averlo ritenuto provato, in considerazione della natura delittuosa della condotta tenuta dal promotore finanziario e della frustrazione profonda che notoriamente soffre l’investitore che viene a conoscenza di essere stato vittima di reati di falso e di appropriazione indebita: al riguardo, pure esclusa la configurabilità di un danno in re ipsa, applicando regole inferenziali di portata generale e basate sull’id quod plerumque accidit“.