Il danno catastrofale (contenuto dell’onere probatorio)

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La Corte di Cassazione (sentenza del 24 febbraio 2025 n.4776) rigetta il capo di domanda relativo al danno catastrofale, a fronte della mancata prova di esso. Ed invero afferma che: “il richiamo al ragionamento presuntivo, che pure è effettuato nell’intestazione del motivo, ma non adeguatamente sviluppato in punto di diritto (giova in materia richiamare: Cass. n. 3541 del 13/02/2020 Rv. 657016 – 01), è fallace, posto che al fine di applicare il detto ragionamento è necessario che vi siano dei fatti certi dai quali partire per potere affermare che sia stata raggiunta la prova del fatto da provare. Nel caso di specie il dato certo, ossia la lunghezza del periodo di malattia di Ci.Eg. non conduce a ritenere provato che egli fosse consapevole della fine imminente. Il danno catastrofale, o da lucida agonia, si concretizza nel periodo tra la lesione e l’imminenza della fine della vita, allorché in detto torno di tempo, necessariamente breve (alcune ore, secondo la giurisprudenza di questa Corte, o, al più, pochi giorni: Cass. n. 23153 del 17/09/2019 Rv. 655508 – 01 e Cass. n. 18056 del 05/07/2019 Rv. 654378 – 03), la persona lesa rimanga vigile e cosciente e acquisisca e sviluppi la tragica consapevolezza della propria ineluttabile e prossima morte. Nella specie, secondo la prospettazione dei ricorrenti, il loro congiunto sarebbe rimasto in detto stato per quasi un anno, detratti i soli giorni in cui venne posto in stato di coma farmacologico, il che non consente di apprezzare positivamente l’effettiva consapevolezza della prossimità del termine della vita da parte di Ci.Eg.

In tema è sufficiente richiamare la sentenza della Corte impugnata laddove essa riporta la sentenza del Tribunale, a pag. 19 e alla successiva, testualmente: “ma la consapevolezza dell’inevitabile exitus non può neppure desumersi presuntivamente: nella cronologia della lunga malattia si sono succeduti momenti acuti e di stabilizzazione, improvvisi peggioramenti ma anche dei momenti di speranzosa ripresa, per cui, in assenza di una precisa allegazione e prova, non è dato conoscere se e quando il paziente abbia effettivamente preso coscienza che si stava spegnendo. Il motivo di ricorso si incentra, del tutto apoditticamente, su un passo della consulenza tecnica di ufficio e su alcuni documenti, dai quali dovrebbe desumersi, applicando il metodo presuntivo, che Ci.Eg. fosse cosciente dell’imminenza della propria fine. In concreto i documenti sono costituiti dall’informativa relativa al rischio operatorio, dalla quale, nondimeno, non è dato in alcun modo individuare una consapevolezza in capo all’operando dell’imminenza della propria morte imminente, trattandosi di modulo che usualmente viene fatto sottoscrivere prima di operazioni con impiego di anestesia, e dell’elogio funebre dei congiunti, redatto dagli stessi e che quindi alcuna efficacia probatoria ha in punto di consapevolezza dell’imminenza della fine della vita del soggetto cui esso si riferisce, salvo che i ricorrenti intendano che lo avevano preparato prima del decesso e su disposizione dello stesso Ci.Eg., il che, peraltro, non risulta in alcun modo provato“.

La decisione pur corretta in via astratta lascia però nell’estrema difficoltà (se non proprio nell’impossibilità) la parte che voglia dimostrare la sussistenza di tale danno, quasi volendosi pretendere una dichiarazione, sottoscritta dal morituro, che attesti di essere consapevole dell’imminente sua morte. E’ plausibile, contrariamente a quanto affermano i Giudici, che un lungo periodo di malattia, sempre più ingravescente, possa costituire un elemento rilevante per presumere che un soggetto, maturo e ragionevole, configuri il proprio exitus e quindi soffra di ciò. Forse il rigore dimostrato dalla Suprema Corte è inconsapevolmente determinato dalla contiguità di tale voce di danno con quello tanatologico (il primo è stato storicamente riconosciuto nel rigetto del secondo), così che tale vicinanza ha portato un approccio ideologico anche nei confronti del danno catastrofale con un innalzamento massimo del livello probatorio .

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Avvocato Massimo Palisi - Padova

Nato a Catanzaro in data 24 aprile 1969, consegue la maturità classica (voto 60/60) e la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Padova (voto 105/110). Viene eletto per il biennio 1992/94 Segretario Nazionale della Fuci (Federazione Universitaria Cattolici Italiani).

Avvocato dal 1999, Cassazionista dal 2016, svolge la propria attività a livello nazionale, operando nell’ambito del diritto sostanziale e processuale civile, con particolare elezione per le tematiche relative alla responsabilità civile (sia in ambito contrattuale che extracontrattuale), alla tutela della persona e dei consumatori in generale (e sotto il profilo risarcitorio in particolare), al diritto del lavoro, al diritto delle assicurazione. Svolge inoltre assistenza a favore delle vittime nell’ambito delle procedure penali.

Ha deciso di non essere fiduciario di alcuna compagnia di assicurazione e/o banche, per non intaccare la propria opera di tutela nei confronti dei danneggiati e dei consumatori.

Ha collaborato, nel primo decennio del 2000, con Cittadinanzattiva Onlus, risultando membro: a) del gruppo studio “Assicurazioni ” del CNCU, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive; b) del collegio del Nord Italia dei conciliatori istituito presso il gruppo Banca Intesa, c) del gruppo di studio istituito presso l’ANIA per l’emanazione del nuovo Codice delle Assicurazioni. Ha svolto corsi seminariali in tema assicurativo a livello nazionale, promossi e patrocinati dal Ministero delle Attività Produttive.

È stato relatore in diversi convegni giuridici di carattere nazionale.

Avvocato Evenlina Piraino - Padova

Nata a Cosenza in data 29 settembre 1981, consegue il diploma di maturità al liceo scientifico (voto 100/100) e si laurea nel 2006, presso l’Università di Cosenza (UNICAL), in giurisprudenza (voto 108/110) discutendo una tesi nell’ambito del diritto del lavoro (“Il nuovo sistema di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: Decreto Legislativo n. 38/2000′) e del diritto assicurativo (“Il sistema assicurativo sociale in ambito europeo”).

È avvocato dal 2009; fa parte dello studio dal 2013. Si occupa prevalentemente di diritto civile, sostanziale e processuale, diritto del lavoro, diritto di famiglia, procedure stragiudiziali e di mediazione. Nell’ambito della materia di elezione dello studio legale, si interessa in particolare degli istituti di responsabilità civile speciale, di quello di natura professionale, oltre alla tutela degli animali e dell’ambiente, a vantaggio del quale svolge anche attività di volontariato sociale.

È attiva nell’ambito del diritto di famiglia e della tutela dei minori, nonché della tutela dei diritti della persona in generale, dei consumatori e della proprietà intellettuale.

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