La gravità delle lesioni ha incidenza sul danno morale

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La Corte di Appello di Lecce osservava che il danno morale è “componente autonoma dell’unitario danno non patrimoniale” e attiene “ad una realtà che (diversamente dal danno biologico) rimane in sé insuscettibile di alcun accertamento medico legale e si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d’animo di sofferenza interiore del tutto autonomo e indipendente (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato“, notando che il danno morale di cui qui si trattava era avvinto in realtà da un legame consequenziale con un danno biologico, anche se questo non è necessariamente l’unica fonte della sofferenza (cfr. Cass. sez. 3, ord. 12 luglio 2023 n. 19922, che rimarca la “proporzionalità diretta” tra le due specie di danno non patrimoniale in questione). Assumeva poi che il danno morale “deve sempre dar luogo ad una valutazione globale e le Tabelle di Milano indicano un valore monetario complessivo del danno biologico anatomo funzionale relazionale e del danno morale“; e “in caso di micropermanenti doveva ritenersi consentita la liquidazione del danno morale quale voce del danno non patrimoniale, in aggiunta al biologico previsto dall’art. 139 Codice delle Assicurazioni, nella misura del 33,33%” se il danneggiato allega tutte le circostanze utili per sostenere la concreta incidenza della lesione in termini di sofferenza e ne fornisce la prova, anche mediante le presunzioni. Perciò se si impugna per mancata o non corretta liquidazione del danno morale “non ci si può limitare a insistere sulla separata liquidazione di tale voce di danno, ma è necessario articolare chiaramente la doglianza come erronea esclusione della componente del danno morale o della sua speciale afflittività nel caso concreto“. Rigettava perciò la richiesta di risarcimento del danno morale.

La Suprema Corte (sentenza del 23 febbraio 2025 n. 4746) rileva che gli argomenti motivazionali: “sono astratti rispetto alla vicenda, la quale emerge solo dopo questi, ma in modo inadeguato: quanto alla speciale afflittività, l’appellante non avrebbe apportato nulla di specifico… se non con riferimento alla gravità delle lesioni, per il resto essendo già stato il danno morale “preso in considerazione nei conteggi operati dal Tribunale”. Segue una ricostruzione dei calcoli che avrebbe compiuto il primo giudice, per affermare che questo “ha già ampiamente conteggiato il danno morale… nell’importo complessivo”. La Corte territoriale ritorna tuttavia, a questo punto, a considerare una, pur implicita, autonomia del danno morale, inserendovi però anche un argomento non comprensibile: “la presunzione di afflittività del danno a causa della riduzione dell’uso del lato sinistro” rientrerebbe tra le “conseguenze ordinarie che discendono da una lesione”, da intendersi “integralmente risarcite… attraverso il meccanismo tabellare applicato dal giudice che, sebbene non riportato nei singoli calcoli, è stato verificato in sede collegiale” – quest’ultimo rilievo, appunto, è incomprensibile, oltre che intriso di illegittimità, poiché tutto quello che il giudice accerta e vaglia deve ricadere in modo trasparente nel supporto motivazionale, e non può pertanto racchiudersi in una enigmatica “verifica in sede collegiale“.

La Corte di Cassazione preliminarmente precisa nuovamente che: “il danno morale riveste una “piena autonomia e successività rispetto al danno biologico”, come chiaramente si esprime la recente Cass. sez. 3, ord. 24 luglio 2024 n. 20661; e può ben essere di rilevanza anche del tutto autonoma rispetto quella che è la sua primaria fonte, cioè il danno alla salute (cfr. Cass. sez. 3, ord. 22 marzo 2024 n. 7892 – per cui, per liquidare il “danno alla salute” secondo le tabelle milanesi, considerata “l’autonoma rilevanza del danno morale rispetto al danno dinamico-relazionale”, è necessario accertare l’eventuale loro concorso e, in caso di esclusione della componente morale del danno, liquidare il danno biologico una volta defalcato l’aumento tabellare previsto per il danno morale, e quindi risarcire soltanto il danno dinamico-relazionale -; Cass. sez. 3, ord. 3 marzo 2023 n. 6444 – secondo la quale, in caso di danno non patrimoniale derivato dalla lesione della salute, “se è vero che all’accertamento di un danno biologico non può conseguire in via automatica il riconoscimento del danno morale…, la lesione dell’integrità psico-fisica può rilevare, sul piano presuntivo, ai fini della dimostrazione di un coesistente danno morale, alla stregua di un ragionamento inferenziale”-; Cass. sez. 3, ord. 21 marzo 2022 n. 9006 – per cui il danno non patrimoniale da lesione alla salute il danno morale consiste in uno stato d’animo di sofferenza interiore rescindente dalle vicende dinamico-relazionali, onde costituisce oggetto di separata valutazione e autonoma liquidazione rispetto al danno biologico -; Cass. sez. 6-3, ord. 19 febbraio 2019 n. 4878 – che espressamente riconosce che nel danno non patrimoniale dalla lesione della salute non è una duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del risarcimento del danno biologico, quale danno alla vita quotidiana e alle attività dinamico-relazionali, e un ulteriore risarcimento della sofferenza interiore (c.d. danno morale, rappresentato dal dolore dell’animo, dalla vergogna, dalla disistima di sé, dalla paura e dalla disperazione), per cui, se addotto e provato, quest’ultima va considerato oggetto di separata valutazione e liquidazione)“.

In ordine al caso specifico nella sentenza si legge che: “il giudice d’appello, nelle pagine 9 e ss. della sentenza – e non si può non tenere in conto che il motivo ivi trattato riguardava proprio l’assorbimento del danno morale nella liquidazione del danno biologico (pagina 6 della sentenza stessa) -, qualifica il danno morale una “componente autonoma dell’unitario danno non patrimoniale“, per dedurne che, come tale, “pur valutata nella sua differenza ontologica, deve sempre dar luogo ad una valutazione globale”; e le tabelle milanesi del 2018 forniscono “un valore monetario complessivo del danno biologico anatomo funzionale relazionale e del danno morale”. Richiama poi l’articolo 139 cod. ass. in relazione ai micropermanenti per sostenere la necessità di allegare “le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza” della lesione in termini di sofferenza/turbamento e di provare, anche mediante presunzioni, specificamente così sostenendo: “non ci si può limitare a insistere sulla separata liquidazione di tale voce di danno, ma è necessario articolare chiaramente la doglianza come erronea esclusione della componente del danno morale o della sua speciale afflittività nel caso concreto”; e quanto alla “speciale afflittività” l’appellante non avrebbe apportato nulla di specifico “se non con riferimento alla gravità delle lesioni”. Il danno morale, per il resto, sarebbe stato “preso in considerazione nei conteggi” dal primo giudice, “sebbene non riportato nei singoli calcoli” che (ut supra già evidenziato per la criticità dell’asserto) sono stati verificati “in sede collegiale” – senza però renderne disvelamento alcuno a livello motivazionale“.

La Suprema Corte rileva che il motivo di appello, pur conciso, era dotato di una specificità sufficiente nel tessuto della sua doglianza (così nel ricorso risulta trascritto il suo nucleo: “Infatti, nella percezione dell’esito delle lesioni, l’appellante, un uomo di 44 anni all’epoca del fatto, ha visto ridursi l’uso del braccio sinistro, si legge infatti nella ctu è stata riscontrata una ‘… riduzione per 2/3 dei movimenti di intra-extrarotazione, elevazione possibile sino a 30 gradi, antero posizione possibile sino a 90 gradi… È evidente e si può agevolmente presumere che la quasi totale inutilizzabilità di un arto, quello sinistro, non può che avere esiti infausti sul proprio agire ma anche sul proprio essere. (…) La posta risarcitoria oggetto di richiesta si colloca inevitabilmente al di fuori del danno biologico, quindi, dovrà ad esso sommarsi, senza la preoccupazione di dar luogo ad una inammissibile duplicazione… All’appellante competente (rectius: compete), pertanto, l’ulteriore somma di Euro 40.000,00 o altra somma ritenuta di giustizia, a titolo di danno morale considerato che nella specie… Ma.Mi. ha visto compressa… gran parte della funzionalità dell’arto superiore sinistro, condizione che incide notevolmente sulla vita di un giovane uomo, con evidenti implicazioni sul piano della sofferenza morale…”).

La Corte di Cassazione rileva che la Corte di Appello di Lecce ha confinato la propria motivazione: “nell’asserto tautologico “nulla di specifico viene dedotto se non con riferimento alla gravità delle lesioni”: e come se, a tacer d’altro, la gravità delle lesioni non abbia incidenza sulla species del danno morale. Invece, come si è appena visto, e pur sinteticamente – si ripete -, l’appellante aveva evidenziato che la lesione aveva investito proprio un braccio, divenuto quasi inutilizzabile, il che, evidentemente alla luce del notorio, ha poi definito come una “condizione che incide notevolmente sulla vita di un giovane”. E la parte del fisico che viene lesa non può, naturalmente, essere “misurata” soltanto in termini biologici, perché occorre anche tenere in conto specificamente – e a ciò è ritornata in modo inequivoco la più recente giurisprudenza di questa Suprema Corte – gli effetti che la posizione corporea della lesione, nell’ambito della vita della persona, può sprigionare, anche sotto il profilo della sofferenza – per incapacità, fatica, umiliazione, oltre al dolore stricto sensu – del suo vivere“.

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Avvocato Massimo Palisi - Padova

Nato a Catanzaro in data 24 aprile 1969, consegue la maturità classica (voto 60/60) e la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Padova (voto 105/110). Viene eletto per il biennio 1992/94 Segretario Nazionale della Fuci (Federazione Universitaria Cattolici Italiani).

Avvocato dal 1999, Cassazionista dal 2016, svolge la propria attività a livello nazionale, operando nell’ambito del diritto sostanziale e processuale civile, con particolare elezione per le tematiche relative alla responsabilità civile (sia in ambito contrattuale che extracontrattuale), alla tutela della persona e dei consumatori in generale (e sotto il profilo risarcitorio in particolare), al diritto del lavoro, al diritto delle assicurazione. Svolge inoltre assistenza a favore delle vittime nell’ambito delle procedure penali.

Ha deciso di non essere fiduciario di alcuna compagnia di assicurazione e/o banche, per non intaccare la propria opera di tutela nei confronti dei danneggiati e dei consumatori.

Ha collaborato, nel primo decennio del 2000, con Cittadinanzattiva Onlus, risultando membro: a) del gruppo studio “Assicurazioni ” del CNCU, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive; b) del collegio del Nord Italia dei conciliatori istituito presso il gruppo Banca Intesa, c) del gruppo di studio istituito presso l’ANIA per l’emanazione del nuovo Codice delle Assicurazioni. Ha svolto corsi seminariali in tema assicurativo a livello nazionale, promossi e patrocinati dal Ministero delle Attività Produttive.

È stato relatore in diversi convegni giuridici di carattere nazionale.

Avvocato Evenlina Piraino - Padova

Nata a Cosenza in data 29 settembre 1981, consegue il diploma di maturità al liceo scientifico (voto 100/100) e si laurea nel 2006, presso l’Università di Cosenza (UNICAL), in giurisprudenza (voto 108/110) discutendo una tesi nell’ambito del diritto del lavoro (“Il nuovo sistema di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: Decreto Legislativo n. 38/2000′) e del diritto assicurativo (“Il sistema assicurativo sociale in ambito europeo”).

È avvocato dal 2009; fa parte dello studio dal 2013. Si occupa prevalentemente di diritto civile, sostanziale e processuale, diritto del lavoro, diritto di famiglia, procedure stragiudiziali e di mediazione. Nell’ambito della materia di elezione dello studio legale, si interessa in particolare degli istituti di responsabilità civile speciale, di quello di natura professionale, oltre alla tutela degli animali e dell’ambiente, a vantaggio del quale svolge anche attività di volontariato sociale.

È attiva nell’ambito del diritto di famiglia e della tutela dei minori, nonché della tutela dei diritti della persona in generale, dei consumatori e della proprietà intellettuale.

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